Art. 7 Disposizioni transitorie e finali 1. Per l'anno 2017, le domande di accesso al beneficio di cui all'art. 1 devono essere presentate all'INPS entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 2. Per quanto non espressamente previsto dall'art. 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal presente decreto, alla pensione di inabilita' di cui all'art. 1 si applica la disciplina generale sulla pensione di inabilita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. 3. L'INPS, d'intesa con l'INAIL e con le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), provvede alla predisposizione di istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso alla pensione di inabilita' di cui al presente decreto nell'ambito di quanto ivi previsto. 4. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza alcun maggiore onere. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 maggio 2017 Il Ministro del lavoro e della politiche sociali Poletti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2017 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1682