Art. 7 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Per l'anno 2017, le domande  di  accesso  al  beneficio  di  cui
all'art. 1 devono essere presentate all'INPS entro  e  non  oltre  il
sessantesimo  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione   del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 
  2. Per quanto non espressamente previsto dall'art.  1,  comma  250,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal  presente  decreto,  alla
pensione di inabilita' di cui all'art. 1  si  applica  la  disciplina
generale sulla pensione di inabilita' di cui  alla  legge  12  giugno
1984, n. 222. 
  3. L'INPS, d'intesa con l'INAIL e con  le  amministrazioni  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera b),  provvede  alla  predisposizione  di
istruzioni  operative  volte  a  definire  gli  aspetti   tecnici   e
procedurali per l'accesso alla  pensione  di  inabilita'  di  cui  al
presente decreto nell'ambito di quanto ivi previsto. 
  4. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui al
presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza alcun maggiore onere. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 31 maggio 2017 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e della politiche sociali 
                                                    Poletti           
 
Il Ministro dell'economia 
      e delle finanze      
          Padoan           

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2017 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1682