IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, di seguito «decreto n. 633 del 1972», recante  istituzione  e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto il decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, al  capo
II  del   titolo   II,   disciplina   temporanea   delle   operazioni
intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, che ha definito l'ambito di applicazione  delle  norme  generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche; 
  Visto l'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, e successive modificazioni, che hanno introdotto l'obbligo di
emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione delle  fatture
in forma elettronica, nonche' l'elaborazione  dei  relativi  dati  ai
fini del monitoraggio della finanza pubblica; 
  Visto l'art. 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
recante principi fondamentali di coordinamento  e  di  armonizzazione
dei sistemi contabili per gli obiettivi di finanza pubblica; 
  Visto l'art. 1, comma 629, lettera  b),  della  legge  23  dicembre
2014, n. 190, che ha introdotto l'art. 17-ter del decreto n. 633  del
1972, prevedendo che, per le cessioni di beni  e  le  prestazioni  di
servizi effettuate nei confronti di talune pubbliche amministrazioni,
per le quali dette amministrazioni non siano  debitori  d'imposta  ai
sensi delle disposizioni in materia di imposta sul  valore  aggiunto,
l'imposta e' in ogni caso versata dalle medesime secondo modalita'  e
termini da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  23
gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 27 del 3 febbraio 2015,  che  ha  stabilito  modalita'  e
termini per il  versamento  dell'imposta  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  20
febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 48 del 27 febbraio 2015,  che  ha  modificato  il  citato
decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  del  23  gennaio
2015  semplificando  i  requisiti  necessari  per   avvalersi   della
procedura di rimborso prioritario dell'imposta; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio,  del
14 luglio 2015, che  ha  autorizzato  l'Italia  a  prevedere  che,  a
decorrere dal 1° gennaio 2015  fino  al  31  dicembre  2017,  per  le
forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle  pubbliche
amministrazioni  queste  ultime  siano  responsabili  del   pagamento
dell'imposta; 
  Visto l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite  nel  conto
economico consolidato, individuate ai sensi  dell'art.  1,  comma  3,
della citata legge n.  196  del  2009,  e  successive  modificazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  229
del 30 settembre 2016; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno  2017,  n.  96,  ed,  in
particolare, il comma 1 che ha modificato l'art. 17-ter  del  decreto
n. 633 del 1972 allargando l'ambito di  applicazione  del  meccanismo
della scissione dei pagamenti a tutte le  pubbliche  amministrazioni,
alle  societa'  controllate  dallo  Stato   e   dagli   enti   locali
territoriali e a quelle controllate da queste  ultime,  nonche'  alle
societa' incluse nell'indice FTSE MIB, ed il comma 3 che prevede che,
con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  siano
stabilite le relative modalita' di attuazione; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del  Consiglio,  del
25 aprile  2017,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea L118 del  6  maggio  2017,  che  ha  autorizzato  l'Italia  a
prevedere che, a decorrere dal 1° luglio 2017 fino al 30 giugno 2020,
il meccanismo della  scissione  dei  pagamenti  sia  applicato  dalle
pubbliche amministrazioni, dalle societa'  da  queste  controllate  e
dalle societa' quotate incluse nell'indice FTSE MIB; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  27
giugno 2017, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 151 del 30 giugno  2017,  che  ha  modificato  il  citato
decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  del  23  gennaio
2015 per stabilire le modalita' di attuazione dell'art. 1 del  citato
decreto-legge n. 50 del 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Modifiche alla disciplina attuativa sulla scissione dei pagamenti 
 
  1. Al decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  del  23
gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 27 del 3 febbraio 2015, come modificato dal  decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  20  febbraio   2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  48
del 27 febbraio 2015, e dal  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze del 27 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 151 del 30 giugno 2017,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) l'art. 5-bis e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 5-bis (Individuazione delle pubbliche amministrazioni). -  1.
Le disposizioni dell'art. 17-ter del  decreto  n.  633  del  1972  si
applicano alle pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme  in
materia di fatturazione elettronica obbligatoria di cui  all'art.  1,
commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»; 
  b) all'art. 5-ter, comma 2, il quarto  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «L'elenco definitivo e' pubblicato,  a  cura  dello  stesso
Dipartimento delle finanze, entro il 15 novembre di ciascun anno  con
effetti a valere per l'anno successivo.».