Art. 2 Efficacia 1. Il presente decreto si applica alle fatture per le quali l'esigibilita' si verifica a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Sono fatti salvi i comportamenti dei soggetti che hanno applicato l'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle fatture per le quali l'esigibilita' si e' verificata dal 1° luglio 2017 fino alla data di pubblicazione del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 luglio 2017 Il Ministro: Padoan