Art. 2 
 
                              Efficacia 
 
  1. Il presente  decreto  si  applica  alle  fatture  per  le  quali
l'esigibilita' si verifica a partire dal giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  2.  Sono  fatti  salvi  i  comportamenti  dei  soggetti  che  hanno
applicato l'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle fatture  per
le quali l'esigibilita' si e' verificata dal 1° luglio 2017 fino alla
data di pubblicazione del presente decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 luglio 2017 
 
                                                  Il Ministro: Padoan