Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui Vasco Errani e' stato nominato Commissario straordinario
del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400
e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori
dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria
interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; 
  Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente
della Repubblica, il quale prevede che il  Commissario  straordinario
del  Governo  provvede,  in  particolare,  al   coordinamento   delle
amministrazioni   statali,   nonche'   con   l'Autorita'    nazionale
anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi
d'intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure
amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici
e privati, nonche' delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal
sisma; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto il decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,  pubblicato  in
Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre  2016
e, in particolare, gli articoli 2, 3, comma 3, 7, comma 1, lettere b)
e c), 14, commi 1 e 2, 15, 16, 18 e 50; 
  Visto l'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto-legge n.  189  del
2016, in forza del quale il  Commissario  straordinario  del  Governo
svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione
e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai  sensi
dell'art. 14 del medesimo decreto-legge; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016  che
attribuisce  al  Commissario  straordinario,  per  l'esercizio  delle
funzioni di cui al comma  1  del  medesimo  articolo,  il  potere  di
adottare ordinanze, nel rispetto  della  Costituzione,  dei  principi
generali dell'ordinamento giuridico e  delle  norme  dell'ordinamento
europeo, previa intesa con i  presidenti  delle  regioni  interessate
nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5,
del medesimo decreto-legge; 
  Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge  n.  189  del  2016  che
prevede che i contributi per la riparazione o la ricostruzione  degli
immobili   danneggiati   o   distrutti   dall'evento   sismico   sono
finalizzati, sulla base dei danni effettivamente  verificatisi  nelle
zone di classificazione sismica 1, 2, e 3, a: 
    «riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili «di  interesse
strategico», di cui  al  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  21
ottobre 2003, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  252  del  29
ottobre 2003 e quelli  ad  uso  scolastico  danneggiati  o  distrutti
dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento deve  conseguire
l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme  tecniche  per  le
costruzioni» (lettera b); 
    «riparare, o ripristinare gli immobili soggetti alla  tutela  del
codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  e  successive  modificazioni,
danneggiati dall'evento sismico. Per tali immobili,  l'intervento  di
miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza
compatibile con le concomitanti esigenze di  tutela  e  conservazione
dell'identita' culturale del bene stesso» (lettera c); 
  Visto l'art. 14, comma 1, del decreto-legge n.  189  del  2016,  in
base al quale «Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma
2,  e'  disciplinato  il  finanziamento,  nei  limiti  delle  risorse
stanziate allo scopo, per  la  ricostruzione,  la  riparazione  e  il
ripristino degli  edifici  pubblici,  per  gli  interventi  volti  ad
assicurare la funzionalita' dei servizi  pubblici,  nonche'  per  gli
interventi sui beni del patrimonio artistico  e  culturale,  compresi
quelli sottoposti a tutela ai sensi del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche  opere
di  miglioramento  sismico  finalizzate  ad  accrescere  in   maniera
sostanziale la capacita' di resistenza delle strutture, nei comuni di
cui all'art. 1, attraverso la  concessione  di  contributi  a  favore
degli immobili adibiti ad uso scolastico o  educativo  per  la  prima
infanzia,  pubblici  o   paritari,   e   delle   strutture   edilizie
universitarie, nonche' degli edifici municipali, delle caserme in uso
all'amministrazione della difesa e  degli  immobili  demaniali  o  di
proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente
dichiarati di interesse storico-artistico ai  sensi  del  codice  dei
beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni» (lettera a); 
  Visto l'art. 14, comma 2, del decreto-legge n.  189  del  2016,  in
base al quale «al fine di dare attuazione alla  programmazione  degli
interventi di cui al comma 1, con  provvedimenti  adottati  ai  sensi
dell'art. 2, comma 2, si provvede», tra  l'altro,  «a  predisporre  e
approvare  un  piano  delle  opere   pubbliche,   comprensivo   degli
interventi sulle urbanizzazioni dei centri  o  nuclei  oggetto  degli
strumenti urbanistici attuativi, articolato per  le  quattro  regioni
interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in
base alla risorse disponibili» (lettera a); 
  Visto l'art. 15, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 189  del
2016, in base  al  quale  «Per  la  riparazione,  il  ripristino  con
miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e  dei
beni culturali, di cui all'art. 14, comma  1,  i  soggetti  attuatori
degli interventi sono ... le regioni, attraverso gli uffici  speciali
per la ricostruzione, per i territori di rispettiva competenza»; 
  Visto l'art. 18, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che
attribuisce all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia le  funzioni  di  centrale
unica di committenza; 
  Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, che: 
    al primo comma, prevede l'istituzione nell'ambito  del  Ministero
dell'interno,  ai  fini  dello  svolgimento,  in  forma  integrata  e
coordinata, di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione  e  al
contrasto  delle   infiltrazioni   della   criminalita'   organizzata
nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli
privati che fruiscono di contribuzione pubblica,  aventi  ad  oggetto
lavori,  servizi  e  forniture,  connessi  agli  interventi  per   la
ricostruzione  nei  comuni   di   cui   all'art.   1   del   medesimo
decreto-legge, di un'apposita struttura di missione,  diretta  da  un
prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi dell'art.  3-bis
del  decreto-legge  29  ottobre  1991,  n.   345,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410; 
    al sesto comma,  per  le  medesime  finalita'  di  prevenzione  e
contrasto  delle   infiltrazioni   della   criminalita'   organizzata
nell'affidamento e nell'esecuzione dei  contratti  pubblici,  prevede
che «gli operatori economici interessati a partecipare,  a  qualunque
titolo e per qualsiasi attivita', agli interventi  di  ricostruzione,
pubblica e privata, nei comuni  di  cui  all'art.  1,  devono  essere
iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla struttura  e
denominato  anagrafe  antimafia  degli  esecutori  [...].   Ai   fini
dell'iscrizione e' necessario che le verifiche di cui  agli  articoli
90 e seguenti  del  citato  decreto  legislativo  n.  159  del  2011,
eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi  importo  o  valore
del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito
liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono  comunque
ammessi  a  partecipare  alle  procedure  di  affidamento   per   gli
interventi  di  ricostruzione  pubblica,   previa   dimostrazione   o
esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale  risulti
la presentazione della  domanda  di  iscrizione  all'anagrafe.  Resta
fermo  il  possesso  degli  altri  requisiti  previsti  dal   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla  lettera
di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta  ai  sensi
dell'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
l'operatore economico non risulti ancora  iscritto  all'anagrafe,  il
Commissario straordinario comunica tempestivamente alla struttura  la
graduatoria dei concorrenti, affinche' vengano attivate le  verifiche
finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2
con priorita' rispetto alle richieste di iscrizione pervenute»; 
  Visto l'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, che, al fine  di
assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di
progettazione e direzione dei lavori, prevede l'istituzione di elenco
speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»); 
  Considerato che,  in  base  alle  previsioni  contenute  nel  sopra
menzionato art. 34, il Commissario  straordinario,  anche  attraverso
provvedimenti adottati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2,  comma
2, del decreto-legge n. 189 del 2016: a) individua i criteri generali
ed i requisiti minimi per l'iscrizione nello «elenco speciale» (comma
1); b) detta la disciplina analitica e di  dettaglio  del  contributo
previsto, con riguardo a tutte le attivita' tecniche poste in  essere
per la ricostruzione pubblica e privata,  nella  misura  massima  del
12,5 per cento, nonche' dell'ulteriore  contributo  (c.d.  contributo
aggiuntivo)  previsto,  con  esclusivo  riguardo  alle   indagini   o
prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento,  al
netto dell'IVA e  dei  versamenti  previdenziali  (comma  5);  c)  in
relazione  alle  opere  pubbliche,  compresi  i  beni  culturali   di
competenza delle diocesi e del Ministero dei beni e  delle  attivita'
culturali e del turismo, stabilisce la soglia massima  di  assunzione
degli  incarichi  da  parte   dei   professionisti,   tenendo   conto
dell'organizzazione dimostrata nella qualificazione (comma 6); d) con
riguardo agli interventi di ricostruzione privata, diversi da  quelli
di immediata esecuzione di cui all'art. 8 del  decreto-legge  n.  189
del 2016, elabora criteri finalizzati ad  evitare  concentrazioni  di
incarichi   che   non   trovano   giustificazione   in   ragioni   di
organizzazione tecnico-professionale (comma 7); 
  Visto il  decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  pubblicato  in
Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi  interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016 e del 2017», convertito con modificazioni dalla legge  7  aprile
2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10  aprile
2017, e, in particolare: 
    l'art. 1, comma 1, lettera  b),  che,  nell'introdurre  il  comma
2-bis nell'art. 2 del decreto-legge n.  189  del  2016,  prevede  che
l'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori
a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18  aprile  2016,
n.  50,  avviene  mediante  procedure  negoziate  con  almeno  cinque
professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.  34  del
medesimo decreto-legge n. 189 del 2016; 
    l'art. 1, comma 2, che, nel modificare il comma  4  dell'art.  14
del citato decreto-legge n. 189 del 2016, prevede che anche i  comuni
e le province interessate dagli eventi  sismici  verificatisi  a  far
data dal 24 agosto 2016 possano, sulla base delle priorita' stabilite
dal Commissario straordinario d'intesa con i  vice  commissari  nella
cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge
n. 189 del 2016 ed in coerenza con il piano delle opere  pubbliche  e
il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a)  e  b)  del
medesimo art. 14, predisporre ed inviare al Commissario straordinario
i progetti degli interventi di ricostruzione pubblica; 
    l'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge n.  8  del  2017
che, nell'introdurre nel comma 2 dell'art. 14  del  decreto-legge  n.
189  del  2016  la  lettera  a-bis),  prevede  che   il   Commissario
straordinario predispone ed approva piani finalizzati  ad  assicurare
il ripristino,  per  il  regolare  svolgimento  dell'anno  scolastico
2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero  per  lo
svolgimento  della  normale   attivita'   scolastica,   educativa   o
didattica, in ogni caso senza incremento della  spesa  di  personale,
nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, nonche' comma  2,  del  citato
decreto-legge n. 189 del  2016,  limitatamente  a  quelli  nei  quali
risultano edifici scolastici distrutti o danneggiati  a  causa  degli
eventi sismici; 
    l'art. 5, comma 1, lettera b) del decreto-legge  n.  8  del  2017
che, nell'inserire nell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, il
comma  3-bis,  prevede:  a)  che  gli  interventi   funzionali   alla
realizzazione dei piani previsti dalla lettera a -bis) del  novellato
art. 14 del  citato  decreto-legge  n.  189  del  2016  costituiscono
presupposto per l'applicazione della procedura di  cui  all'art.  63,
comma  1,  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50;   b)
l'applicazione, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi  e  di
forniture da aggiudicarsi da  parte  del  Commissario  straordinario,
delle disposizioni di cui all'art. 63,  commi  1  e  6,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; c) che «nel rispetto dei  principi
di  trasparenza,  concorrenza  e  rotazione,   l'invito,   contenente
l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto,
sulla base  del  progetto  definitivo,  ad  almeno  cinque  operatori
economici iscritti nell'anagrafe antimafia degli  esecutori  prevista
dall'art. 30. In mancanza  di  un  numero  sufficiente  di  operatori
economici iscritti nella predetta  anagrafe,  l'invito  previsto  dal
terzo periodo deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti
in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali  del
Governo ai sensi dell'art. 1, comma 52  e  seguenti,  della  legge  6
novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione
nell'anagrafe  antimafia  di  cui  all'art.  30.  Si   applicano   le
disposizioni di cui all'art. 30, comma 6. I lavori  vengono  affidati
sulla  base  della  valutazione  delle  offerte  effettuata  da   una
commissione giudicatrice costituita secondo  le  modalita'  stabilite
dall'art. 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
50»; 
  Visto l'art. 14, comma 4-bis, del decreto-legge n.  189  del  2016,
convertito con modificazioni  dalla  legge  n.  229  del  2016,  come
integrato e modificato dall'art. 1 del decreto-legge n. 8  del  2017,
convertito con modificazioni dalla legge n. 45 del 2017, in  base  al
quale,  i  soggetti  attuatori,  di  cui  all'art.  15  del  medesimo
decreto-legge n. 189 del  2016,  nonche'  i  comuni,  le  unioni  dei
comuni, le unioni montane e le province interessati,  ferme  restando
le previsioni dell'art. 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, per la predisposizione dei progetti e  per  l'elaborazione  degli
atti di pianificazione e programmazione urbanistica,  in  conformita'
agli  indirizzi  definiti  dal  Commissario  straordinario  ai  sensi
dell'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 189 del  2016,
in caso di indisponibilita' di personale, dipendente ovvero reclutato
secondo le modalita' previste dai commi 3-bis  e  seguenti  dell'art.
50-bis del  medesimo  decreto-legge,  in  possesso  della  necessaria
professionalita', possono procedere all'affidamento di  incarichi  ad
uno o piu' degli operatori economici indicati all'art. 46 del  citato
decreto legislativo n. 50  del  2016,  purche'  iscritti  nell'elenco
speciale di cui all'art. 34 del  decreto-legge  n.  189  del  2016  e
selezionati, per importi inferiori a quelli di cui  all'art.  35  del
decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  mediante  procedure
negoziate con almeno  cinque  professionisti  iscritti  nel  predetto
elenco speciale; 
  Vista l'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante la  «Attuazione
dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito
con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n.  229,  e  modifiche
agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell'ordinanza  n.
8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e  5,  comma  2,
dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'art. 1, commi 1 e 2,
dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017; 
  Vista l'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante  «Approvazione
del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno
scolastico 2017-2018», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19  del
24 gennaio 2017 e, in particolare,  l'art.  1,  comma  1,  contenente
l'approvazione del programma straordinario per  la  riapertura  delle
scuole, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria,
interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto
2016, cosi' articolato: a) costruzione di  nuovi  edifici  scolastici
definitivi, in sostituzione  delle  scuole  che  non  possono  essere
oggetto di adeguamento sismico  secondo  la  disciplina  delle  norme
tecniche per le costruzioni per  gli  edifici  strategici  di  classe
d'uso IV, in ragione dell'esistenza di vincoli ai sensi  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e  s.m.i.,  ovvero  dell'eccessiva
onerosita' degli interventi a tal fine necessari, da realizzarsi, per
l'inizio dell'anno  scolastico  2017-2018,  con  tecnologia  a  secco
(strutture  lignee,  acciaio,   cassero   a   perdere,   calcestruzzo
prefabbricato) nel rispetto della vigente disciplina  di  settore  in
materia di edilizia  scolastica,  con  particolare  riferimento  alla
disciplina delle norme tecniche per le costruzioni  per  gli  edifici
strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio
energetico  e  di  sicurezza   antincendio;   b)   riparazione,   con
adeguamento sismico, degli edifici  scolastici  che  hanno  avuto  un
esito di agibilita' «E» che consenta il riutilizzo delle  scuole  per
l'anno scolastico 2017-2018; c) affitto, montaggio  e  smontaggio  di
moduli scolastici provvisori per quelle scuole che verranno riparate,
con adeguamento sismico, entro il settembre 2018; 
  Vista l'ordinanza n. 18  del  3  aprile  2017,  recante  «Modifiche
all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante:  "Approvazione  del
programma straordinario per la riapertura  delle  scuole  per  l'anno
scolastico 2017-2018"», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del
12 aprile 2017, e, in particolare, l'art. 6 in base al quale: «1.  In
ragione   della   necessita'   di   procedere   all'immediato   avvio
dell'attivita' di  ricostruzione  degli  edifici  scolastici  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera b) dell'ordinanza n.  14  del  2017,  le
Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche  ed  Umbria,  attraverso  gli  uffici
speciali per la  ricostruzione,  nonche'  le  province  ed  i  comuni
interessati, anche mediante il  conferimento  di  appositi  incarichi
secondo  le  modalita'  stabilite  dall'art.  2,  comma  2-bis,   del
decreto-legge  n.  189  del  2016,  provvedono  all'elaborazione  dei
progetti  da  sottoporre,  entro  la  data  del   30   giugno   2017,
all'approvazione da parte  del  Commissario  straordinario  ai  sensi
dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016. 2. Mediante
apposita  deliberazione  della  cabina  di  coordinamento,   prevista
dall'art. 1, comma  5,  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  sono
individuati  gli  edifici  scolastici,  la  cui  riparazione  risulti
prioritaria in  ragione  dell'entita'  della  popolazione  scolastica
interessata e dell'indisponibilita' nel territorio di altri  immobili
pubblici  ovvero  di  immobili  privati  suscettibili  di  locazione,
utilizzabili, in conformita' alle vigenti  disposizioni  di  legge  e
regolamentari,  per  lo  svolgimento   dell'attivita'   educativa   e
scolastica. 3.  I  presidenti  delle  regioni  -  vicecommissari  con
apposito provvedimento selezionano, in conformita' al contenuto della
delibera adottata dalla  cabina  di  coordinamento,  i  progetti  cui
assegnare le risorse  di  cui  al  successivo  quarto  comma,  previa
verifica della congruita' degli oneri riferibili a ciascuno di  essi,
e  trasmettono  i  progetti  da   sottoporre   all'approvazione   del
Commissario straordinario. Nel provvedimento  di  cui  al  precedente
periodo, i vicecommissari definiscono i tempi  di  presentazione  dei
progetti, le modalita' di erogazione delle risorse ai comuni  e  alle
province  e  le  formalita'  di  rendicontazione   della   spesa   al
Commissario straordinario. 4. Con successiva ordinanza  commissariale
verranno quantificati gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione
della presente disposizione e disciplinata la loro  ripartizione  tra
le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nonche' i  comuni  e  le
province interessati»; 
  Vista l'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017,  recante  «Modifiche  ed
integrazioni  all'ordinanza  n.  12  del  9  gennaio  2017»,  recante
«Attuazione dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre  2016  n.  229»,
all'ordinanza n. 10  del  19  dicembre  2016,  recante  «Disposizioni
concernenti i rilievi di agibilita'  post  sismica  conseguenti  agli
eventi sismici che hanno colpito il territorio delle  Regioni  Lazio,
Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal  giorno  24  agosto  2016»  ed
all'ordinanza n. 24 del 12 maggio  2017,  recante  «Assegnazione  dei
finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III  livello
ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui  all'ordinanza  n.  13
del 9 gennaio 2017»; 
  Ritenuto  prioritario,  nelle   more   della   predisposizione   ed
approvazione del piano delle opere pubbliche previsto  dalla  lettera
a) del secondo comma dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del  2016,
adottare un programma finalizzato ad assicurare il  ripristino  delle
condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento, nelle
aree terremotate,  della  normale  attivita'  educativa  e  didattica
attraverso la predisposizione di  un  programma  straordinario  cosi'
articolato: a) individuazione degli interventi di cui alla lettera b)
del primo comma dell'art. 1 dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017;
b) individuazione degli interventi di  riparazione,  con  adeguamento
sismico secondo la disciplina delle vigenti  norme  tecniche  per  le
costruzioni, degli edifici scolastici che hanno  avuto  un  esito  di
agibilita' «B», «C» o «E» che consenta il riutilizzo delle  scuole  a
partire dall'anno scolastico 2017-2018; c) individuazione  dei  nuovi
edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole  che  non
possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo  la  disciplina
delle  vigenti  norme  tecniche  per  le  costruzioni,   in   ragione
dell'esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004,  n.  42  e  s.m.i.,  ovvero  dell'eccessiva  onerosita'   degli
interventi a tal fine necessari, da realizzarsi a  partire  dall'anno
scolastico  2017-2018,  nel  rispetto  della  vigente  disciplina  di
settore  in  materia  di   edilizia   scolastica,   con   particolare
riferimento alla disciplina delle norme tecniche per  le  costruzioni
per gli edifici strategici di classe  d'uso  IV,  alla  normativa  in
materia di  risparmio  energetico  e  di  sicurezza  antincendio;  d)
individuazione  dei   nuovi   edifici   scolastici   definitivi,   in
sostituzione delle scuole  danneggiate,  da  realizzarsi,  a  partire
dall'anno scolastico 2017-2018, nel rispetto della vigente disciplina
di  settore  in  materia  di  edilizia  scolastica,  con  particolare
riferimento alla disciplina delle norme tecniche per  le  costruzioni
per gli edifici strategici di classe  d'uso  IV,  alla  normativa  in
materia di risparmio  energetico  e  di  sicurezza  antincendio,  con
assunzione da parte degli enti proprietari delle scuole dei  maggiori
oneri economici derivanti dalla realizzazione della nuova costruzione
anziche' dall'effettuazione dei soli interventi  di  riparazione  con
adeguamento  sismico  secondo  la  disciplina  delle  vigenti   norme
tecniche per le costruzioni; 
  Visto il verbale della cabina di coordinamento del  2  maggio  2017
nel  quale  sono  stati  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'   di
formulazione da parte dei presidenti delle regioni -  vicecommissari,
previa condivisione del loro contenuto con i  territori  interessati,
delle proposte: a) degli interventi di cui alla lettera b) del  primo
comma dell'art. 1 dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017; b)  degli
interventi  di  riparazione,  con  adeguamento  sismico  secondo   la
disciplina delle vigenti norme tecniche  per  le  costruzioni,  degli
edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilita' «B», «C»  o
«E» che consenta il  riutilizzo  delle  scuole  a  partire  dall'anno
scolastico 2017-2018; c) degli interventi di  costruzione  dei  nuovi
edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole  che  non
possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo  la  disciplina
delle  vigenti  norme  tecniche  per  le  costruzioni,   in   ragione
dell'esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004,  n.  42  e  s.m.i.,  ovvero  dell'eccessiva  onerosita'   degli
interventi a tal fine necessari, da realizzarsi a  partire  dall'anno
scolastico  2017-2018,  nel  rispetto  della  vigente  disciplina  di
settore  in  materia  di   edilizia   scolastica,   con   particolare
riferimento alla disciplina delle norme tecniche per  le  costruzioni
per gli edifici strategici di classe  d'uso  IV,  alla  normativa  in
materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio; d)  degli
interventi di costruzione dei nuovi edifici scolastici definitivi, in
sostituzione delle scuole  danneggiate,  da  realizzarsi,  a  partire
dall'anno scolastico 2017-2018, nel rispetto della vigente disciplina
di  settore  in  materia  di  edilizia  scolastica,  con  particolare
riferimento alla disciplina delle norme tecniche per  le  costruzioni
per gli edifici strategici di classe  d'uso  IV,  alla  normativa  in
materia di risparmio  energetico  e  di  sicurezza  antincendio,  con
assunzione da parte degli enti proprietari delle scuole dei  maggiori
oneri economici derivanti dalla realizzazione della nuova costruzione
anziche' dall'effettuazione dei soli interventi  di  riparazione  con
adeguamento  sismico  secondo  la  disciplina  delle  vigenti   norme
tecniche per le costruzioni; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
19 settembre 2016, n. 394, recante «Ulteriori interventi  urgenti  di
protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico  che  ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo
il 24 agosto 2016», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22
settembre 2016; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
15 novembre 2016, n. 408, recante «Ulteriori  interventi  urgenti  di
protezione civile conseguenti agli  eccezionali  eventi  sismici  che
hanno colpito il territorio delle Regioni  Lazio,  Marche,  Umbria  e
Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016», pubblicata in  Gazzetta
Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2016, e, in  particolare,  l'art.  2
che  prevede:  a)  la  nomina  di  un  soggetto  attuatore   per   la
realizzazione delle attivita' specificate nella tabella allegato  sub
n. 1 alla medesima ordinanza relative alle strutture modulari per  la
continuita'  dell'attivita'  scolastica;  b)  il  soggetto  attuatore
provvede  all'espletamento  delle  attivita'   di   acquisizione   ed
installazione   delle   strutture   modulari   per   la   continuita'
dell'attivita' scolastica, nonche' all'acquisizione  degli  arredi  e
delle attrezzature didattiche, anche avvalendosi dei comuni  e  delle
province, ovvero delle altre componenti  e  strutture  operative  del
Servizio nazionale della protezione civile; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
4 aprile 2017, n. 444, recante «Ordinanza di  protezione  civile  per
favorire e regolare il  subentro,  senza  soluzione  di  continuita',
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attivita' avviate
durante la fase di prima emergenza,  disciplinate  con  le  ordinanze
adottate ai sensi dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2017,  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 4; 
  Vista la nota del 16 giugno 2017, acquisita in data 16 giugno  2017
con numero di protocollo 0015439, con cui il presidente della Regione
Abruzzo,  in  qualita'  di  vice  commissario,  ha  provveduto,   con
riferimento  agli  edifici  ubicati  nella  propria  regione  ed   in
applicazione  dei  criteri  di  cui  al  verbale  della   cabina   di
coordinamento del 2 maggio 2017, ad individuare: a) gli interventi di
cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 1 dell'ordinanza n.  14
del  16  gennaio  2017;  b)  gli  interventi  di   riparazione,   con
adeguamento  sismico  secondo  la  disciplina  delle  vigenti   norme
tecniche per le costruzioni, degli edifici scolastici che hanno avuto
un esito di agibilita' «B», «C» o  «E»  che  consenta  il  riutilizzo
delle scuole a partire dall'anno scolastico  2017-2018;  c)  i  nuovi
edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole  che  non
possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo  la  disciplina
delle  vigenti  norme  tecniche  per  le  costruzioni,   in   ragione
dell'esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004,  n.  42  e  s.m.i.,  ovvero  dell'eccessiva  onerosita'   degli
interventi a tal fine necessari, da realizzarsi a  partire  dall'anno
scolastico  2017-2018,  nel  rispetto  della  vigente  disciplina  di
settore  in  materia  di   edilizia   scolastica,   con   particolare
riferimento alla disciplina delle norme tecniche per  le  costruzioni
per gli edifici strategici di classe  d'uso  IV,  alla  normativa  in
materia di risparmio energetico e  di  sicurezza  antincendio;  d)  i
nuovi edifici scolastici definitivi,  in  sostituzione  delle  scuole
danneggiate,  da  realizzarsi,   a   partire   dall'anno   scolastico
2017-2018, nel  rispetto  della  vigente  disciplina  di  settore  in
materia di edilizia  scolastica,  con  particolare  riferimento  alla
disciplina delle norme tecniche per le costruzioni  per  gli  edifici
strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio
energetico e di sicurezza antincendio, con assunzione da parte  degli
enti proprietari delle scuole dei maggiori oneri economici  derivanti
dalla    realizzazione    della    nuova     costruzione     anziche'
dall'effettuazione dei soli interventi di riparazione con adeguamento
sismico secondo la disciplina delle vigenti  norme  tecniche  per  le
costruzioni; 
  Vista la nota prot. n. 0303535 del  14  giugno  2017,  con  cui  il
presidente della Regione Lazio, in qualita' di vice  commissario,  ha
provveduto,  con  riferimento  agli  edifici  ubicati  nella  propria
regione ed in applicazione dei criteri di cui al verbale della cabina
di coordinamento del 2 maggio 2017, ad individuare: a) gli interventi
di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 1 dell'ordinanza  n.
14 del 16  gennaio  2017;  b)  gli  interventi  di  riparazione,  con
adeguamento  sismico  secondo  la  disciplina  delle  vigenti   norme
tecniche per le costruzioni, degli edifici scolastici che hanno avuto
un esito di agibilita' «B», «C» o  «E»  che  consenta  il  riutilizzo
delle scuole a partire dall'anno scolastico  2017-2018;  c)  i  nuovi
edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole  che  non
possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo  la  disciplina
delle  vigenti  norme  tecniche  per  le  costruzioni,   in   ragione
dell'esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004,  n.  42  e  s.m.i.,  ovvero  dell'eccessiva  onerosita'   degli
interventi a tal fine necessari, da realizzarsi a  partire  dall'anno
scolastico  2017-2018,  nel  rispetto  della  vigente  disciplina  di
settore  in  materia  di   edilizia   scolastica,   con   particolare
riferimento alla disciplina delle norme tecniche per  le  costruzioni
per gli edifici strategici di classe  d'uso  IV,  alla  normativa  in
materia di risparmio energetico e  di  sicurezza  antincendio;  d)  i
nuovi edifici scolastici definitivi,  in  sostituzione  delle  scuole
danneggiate,  da  realizzarsi,   a   partire   dall'anno   scolastico
2017-2018, nel  rispetto  della  vigente  disciplina  di  settore  in
materia di edilizia  scolastica,  con  particolare  riferimento  alla
disciplina delle norme tecniche per le costruzioni  per  gli  edifici
strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio
energetico e di sicurezza antincendio, con assunzione da parte  degli
enti proprietari delle scuole dei maggiori oneri economici  derivanti
dalla    realizzazione    della    nuova     costruzione     anziche'
dall'effettuazione dei soli interventi di riparazione con adeguamento
sismico secondo la disciplina delle vigenti  norme  tecniche  per  le
costruzioni; 
  Vista la nota prot. n. 0588533 del  20  giugno  2017,  con  cui  il
presidente della Regione Marche, in qualita' di vice commissario,  ha
provveduto,  con  riferimento  agli  edifici  ubicati  nella  propria
regione ed in applicazione dei criteri di cui al verbale della cabina
di coordinamento del 2 maggio 2017, ad individuare: a) gli interventi
di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 1 dell'ordinanza  n.
14 del 16  gennaio  2017;  b)  gli  interventi  di  riparazione,  con
adeguamento  sismico  secondo  la  disciplina  delle  vigenti   norme
tecniche per le costruzioni, degli edifici scolastici che hanno avuto
un esito di agibilita' «B», «C» o  «E»  che  consenta  il  riutilizzo
delle scuole a partire dall'anno scolastico  2017-2018;  c)  i  nuovi
edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole  che  non
possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo  la  disciplina
delle  vigenti  norme  tecniche  per  le  costruzioni,   in   ragione
dell'esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004,  n.  42  e  s.m.i.,  ovvero  dell'eccessiva  onerosita'   degli
interventi a tal fine necessari, da realizzarsi a  partire  dall'anno
scolastico  2017-2018,  nel  rispetto  della  vigente  disciplina  di
settore  in  materia  di   edilizia   scolastica,   con   particolare
riferimento alla disciplina delle norme tecniche per  le  costruzioni
per gli edifici strategici di classe  d'uso  IV,  alla  normativa  in
materia di risparmio energetico e  di  sicurezza  antincendio;  d)  i
nuovi edifici scolastici definitivi,  in  sostituzione  delle  scuole
danneggiate,  da  realizzarsi,   a   partire   dall'anno   scolastico
2017-2018, nel  rispetto  della  vigente  disciplina  di  settore  in
materia di edilizia  scolastica,  con  particolare  riferimento  alla
disciplina delle norme tecniche per le costruzioni  per  gli  edifici
strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio
energetico e di sicurezza antincendio, con assunzione da parte  degli
enti proprietari delle scuole dei maggiori oneri economici  derivanti
dalla    realizzazione    della    nuova     costruzione     anziche'
dall'effettuazione dei soli interventi di riparazione con adeguamento
sismico secondo la disciplina delle vigenti  norme  tecniche  per  le
costruzioni; 
  Vista la nota prot. n. 0003912 del  15  giugno  2017,  con  cui  il
presidente della Regione Umbria, in qualita' di vice commissario,  ha
provveduto,  con  riferimento  agli  edifici  ubicati  nella  propria
regione ed in applicazione dei criteri di cui al verbale della cabina
di coordinamento del 2 maggio 2017, ad individuare: a) gli interventi
di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 1 dell'ordinanza  n.
14 del 16  gennaio  2017;  b)  gli  interventi  di  riparazione,  con
adeguamento  sismico  secondo  la  disciplina  delle  vigenti   norme
tecniche per le costruzioni, degli edifici scolastici che hanno avuto
un esito di agibilita' «B», «C» o  «E»  che  consenta  il  riutilizzo
delle scuole a partire dall'anno scolastico  2017-2018;  c)  i  nuovi
edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole  che  non
possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo  la  disciplina
delle  vigenti  norme  tecniche  per  le  costruzioni,   in   ragione
dell'esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004,  n.  42  e  s.m.i.,  ovvero  dell'eccessiva  onerosita'   degli
interventi a tal fine necessari, da realizzarsi a  partire  dall'anno
scolastico  2017-2018,  nel  rispetto  della  vigente  disciplina  di
settore  in  materia  di   edilizia   scolastica,   con   particolare
riferimento alla disciplina delle norme tecniche per  le  costruzioni
per gli edifici strategici di classe  d'uso  IV,  alla  normativa  in
materia di risparmio energetico e  di  sicurezza  antincendio;  d)  i
nuovi edifici scolastici definitivi,  in  sostituzione  delle  scuole
danneggiate,  da  realizzarsi,   a   partire   dall'anno   scolastico
2017-2018, nel  rispetto  della  vigente  disciplina  di  settore  in
materia di edilizia  scolastica,  con  particolare  riferimento  alla
disciplina delle norme tecniche per le costruzioni  per  gli  edifici
strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio
energetico e di sicurezza antincendio, con assunzione da parte  degli
enti proprietari delle scuole dei maggiori oneri economici  derivanti
dalla    realizzazione    della    nuova     costruzione     anziche'
dall'effettuazione dei soli interventi di riparazione con adeguamento
sismico secondo la disciplina delle vigenti  norme  tecniche  per  le
costruzioni; 
  Ritenuto  necessario,  in  considerazione  della  possibilita'  che
l'attivita' di progettazione degli interventi inseriti  nell'allegato
1 della presente ordinanza venga effettuata mediante il  conferimento
di appositi incarichi professionali agli operatori economici  di  cui
all'art.  46  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,   n.   50,
provvedere, in attuazione delle previsioni contenute nei commi 1, 5 e
6 dell'art. 34 decreto-legge n. 189 del 2016: a) alla disciplina  dei
contributi previsti dal commi 5 del citato art.  34  con  riguardo  a
tutte le attivita' tecniche, indagini  o  prestazioni  specialistiche
relative alla ricostruzione  pubblica;  b)  all'individuazione  della
soglia massima di  assunzione  degli  incarichi  afferenti  le  opere
pubbliche, compresi i beni culturali delle Diocesi  e  del  Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e  del  turismo,  tenendo  conto
dell'organizzazione    dimostrata    dai     professionisti     nella
qualificazione, nonche'  nel  rispetto  del  decreto  legislativo  n.
50/2016, con particolare riferimento ai criteri  di  rotazione  degli
incarichi, di trasparenza e di concorrenza; 
  Considerato che, nel caso di interventi di  ricostruzione  pubblica
appare necessario procedere  all'individuazione  del  limite  massimo
ammissibile al finanziamento per il contributo  relativo  alle  spese
tecniche  dei  professionisti  abilitati,  sulla  base  dei  seguenti
criteri: a) descrizione della tipologia di  prestazioni  e  di  spese
tecniche  suscettibili  di  contributo;   b)   qualificazione   della
percentuale del 12,5 %, come valore massimo del contributo erogato, e
del 7,5 %, quale contributo minimo erogabile,  indicate  al  comma  5
dell'art.  34  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  graduato   in
considerazione della diversa natura, importanza e complessita'  della
prestazione tecnica richiesta al professionista; c) descrizione delle
prestazioni  specialistiche,  suscettibili  di   contribuzione   c.d.
integrativa ai sensi del  medesimo  comma  5,  e  previsione  di  una
graduazione dell'entita' del contributo c.d. integrativo  che,  fermo
il limite del 2%, tenga conto  della  diversa  natura,  importanza  e
complessita' della prestazione tecnica richiesta al professionista; 
  Ritenuto,   altresi',   opportuno   chiarire    ulteriormente    il
procedimento di  individuazione  degli  operatori  economici  di  cui
all'art. 5, comma 6, dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio  2017,  come
modificata dall'ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  recante  il
«Codice dei contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 91 del 19 aprile 2016; 
  Visto il  decreto  legislativo  19  aprile  2017,  n.  56,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5
maggio 2017; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
2  dicembre  2016,  n.  263,  «Regolamento  recante  definizione  dei
requisiti  che  devono  possedere   gli   operatori   economici   per
l'affidamento  dei   servizi   di   architettura   e   ingegneria   e
individuazione dei criteri  per  garantire  la  presenza  di  giovani
professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi  concorrenti
ai  bandi  relativi  a  incarichi  di  progettazione,   concorsi   di
progettazione e di idee, ai sensi dell'art.  24,  commi  2  e  5  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2017; 
  Vista  l'intesa   espressa   dai   presidenti   delle   regioni   -
vicecommissari nella riunione della cabina di  coordinamento  del  15
giugno 2017 e del 22 giugno 2017; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre  2016,
n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e  s.m.i.,
in base ai quali i  provvedimenti  commissariali  divengono  efficaci
decorso il termine di trenta giorni  per  l'esercizio  del  controllo
preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Programma straordinario per la riapertura delle scuole nei  territori
  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed  Umbria  interessate  dagli
  eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 
 
  1. E' approvato il programma straordinario per la riapertura  delle
scuole, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria,
interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto
2016, cosi' articolato: 
    a) interventi di cui alla lettera b) del primo comma dell'art.  1
dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017; 
    b) interventi di riparazione, con adeguamento sismico secondo  la
disciplina delle vigenti norme tecniche  per  le  costruzioni,  degli
edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilita' «B», «C»  o
«E» che consenta il  riutilizzo  delle  scuole  a  partire  dall'anno
scolastico 2017-2018; 
    c) nuovi edifici scolastici  definitivi,  in  sostituzione  delle
scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico  secondo
la disciplina delle vigenti norme tecniche  per  le  costruzioni,  in
ragione dell'esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ovvero dell'eccessiva onerosita'  degli
interventi a tal fine necessari, da realizzarsi a  partire  dall'anno
scolastico  2017-2018,  nel  rispetto  della  vigente  disciplina  di
settore  in  materia  di   edilizia   scolastica,   con   particolare
riferimento alla disciplina delle norme tecniche per  le  costruzioni
per gli edifici strategici di classe  d'uso  IV,  alla  normativa  in
materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio; 
    d) nuovi edifici scolastici  definitivi,  in  sostituzione  delle
scuole danneggiate, da realizzarsi, a  partire  dall'anno  scolastico
2017-2018, nel  rispetto  della  vigente  disciplina  di  settore  in
materia di edilizia  scolastica,  con  particolare  riferimento  alla
disciplina delle norme tecniche per le costruzioni  per  gli  edifici
strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio
energetico e di sicurezza antincendio, con assunzione da parte  degli
enti proprietari delle scuole dei maggiori oneri economici  derivanti
dalla    realizzazione    della    nuova     costruzione     anziche'
dall'effettuazione dei soli interventi di riparazione con adeguamento
sismico secondo la disciplina delle vigenti  norme  tecniche  per  le
costruzioni 
  2. Al fine di assicurare la  pronta  attuazione  del  programma  di
interventi cui al primo  comma,  nell'allegato  n.  1  alla  presente
ordinanza, che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  della
stessa, sono indicati, sulla base delle segnalazioni  effettuate  dai
presidenti delle regioni - vicecommissari,  i  territori  interessati
dagli interventi previsti nelle lettere A), B), C) e D) del  medesimo
primo   comma,   con   la   specificazione   dell'ubicazione,   della
denominazione, della natura e tipologia  di  intervento  (riparazione
con  adeguamento  sismico  o  nuova  costruzione)   e   degli   oneri
complessivi,  al   netto   di   quelli   afferenti   l'attivita'   di
progettazione,  derivanti  dall'effettuazione  degli  interventi   in
ciascuna delle Regioni interessate dagli eventi sismici. 
  3. Gli enti proprietari degli immobili di cui alle lettere C) ed D)
del precedente  secondo  comma  e  non  oggetto  di  demolizione,  ne
assicurano, con  fondi  propri,  il  recupero,  l'impiego  per  altre
finalita'  di  interesse  pubblico  e  l'eventuale  collocazione  sul
mercato. 
  4.  Agli  oneri  derivanti  dalla  realizzazione  degli  interventi
indicati nell'allegato n. 1  della  presente  ordinanza,  stimati  in
complessivi euro 231.038.692,30 si provvede: 
    nel limite di euro 215.857.062,30  con  le  risorse  proprie  del
fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016; 
    nel limite di euro  15.181.630,  con  le  risorse  proprie  della
Regione Marche che, previo  versamento  sulla  contabilita'  speciale
intestata  al  commissario  straordinario   entro   il   termine   di
presentazione  del   progetto   e   successivo   riversamento   sulla
contabilita' speciale intestate dal presidente della  Regione  Marche
in qualita' di vicecommissario entro il termine di  cui  all'art.  6,
comma 2, secondo periodo della presente ordinanza, verranno impiegate
esclusivamente per il finanziamento degli  interventi,  inseriti  nel
sopra menzionato allegato n. 1, da realizzarsi nel  territorio  della
Regione Marche. 
  5. Restano ferme le disposizioni contenute nelle ordinanze del Capo
del Dipartimento della protezione civile  n.  394  del  19  settembre
2016, n. 408 del 15 novembre 2016 e  n.  444  del  4  aprile  2017  e
ss.mm.ii.