Art. 2 
 
         Attivita' di progettazione degli edifici scolastici 
 
  1. In ragione della necessita'  di  procedere  all'immediato  avvio
dell'attivita' di ricostruzione  e  di  riparazione  con  adeguamento
sismico degli edifici scolastici di cui all'art. 1,  le  Regioni,  le
Province, le  Unioni  di  Comuni,  le  Unioni  montane  ed  i  Comuni
proprietari degli immobili ovvero, previa intesa, le Regioni Abruzzo,
Lazio, Marche ed  Umbria,  attraverso  gli  Uffici  Speciali  per  la
ricostruzione,  provvedono  all'elaborazione   dei   progetti   degli
interventi inseriti nell'allegato n. 1  alla  presente  ordinanza  da
sottoporre all'approvazione da parte del commissario straordinario ai
sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189  del  2016.  Le
Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche  ed  Umbria,  attraverso  gli  uffici
speciali  per  la  ricostruzione,  provvedono  all'elaborazione   dei
progetti  relativi  alle  scuole  paritarie  inserite  nel   predetto
allegato n. 1. 
  2. Per lo svolgimento dell'attivita' di cui  al  primo  comma,  gli
enti proprietari degli immobili ovvero  le  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
Marche ed Umbria, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione
possono  provvedere  anche  mediante  il  conferimento  di   appositi
incarichi: 
    a) per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  secondo  le  modalita'  previste
dall'art. 2, comma 2-bis,  del  decreto-legge  n.  189  del  2016  ed
assicurando che l'individuazione degli operatori economici affidatari
avvenga tramite procedure ispirate ai  principi  di  rotazione  nella
selezione  degli  operatori  da  invitare,  di   trasparenza   e   di
concorrenza; 
    b) per importi superiori a quelli di cui all'art. 35 del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalita' stabilite dal
medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  3. L'importo massimo delle spese tecniche relative all'attivita' di
progettazione di cui al primo  comma,  ammissibili  a  contributo  ai
sensi dell'art. 34, comma 5, del decreto legge n.  189  del  2016  e'
determinato secondo i criteri e nei limiti stabiliti  nel  successivo
art. 4. 
  4.  Agli  oneri  derivanti  dall'affidamento  degli  incarichi   di
progettazione relativi agli interventi inseriti nell'allegato 1 della
presente ordinanza, stimati in euro 23.000.000,00  (ventitremilioni),
si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 4,  comma  3,  del
decreto-legge n. 189 del 2016. 
  5. Al fine di consentire l'avvio  dell'attivita'  di  progettazione
degli interventi inseriti nell'allegato 1 della  presente  ordinanza,
viene disposto il trasferimento dal fondo di cui all'art. 4, comma 3,
del decreto-legge n.  189  del  2016  in  favore  delle  contabilita'
speciali intestate ai  presidenti  delle  regioni  -  vicecommissari,
della somma di euro 12.000.000,00, cosi' ripartita: 
    per il 10%, in favore della Regione Abruzzo; 
    per il 14%, in favore della Regione Lazio; 
    per il 62%, in favore della Regione Marche; 
    per il 14%, in favore della Regione Umbria. 
  6. L'Ufficio speciale per ricostruzione territorialmente competente
procede alla liquidazione del contributo, come determinato  ai  sensi
del precedente comma 3, mediante accredito sulla  contabilita'  della
stazione appaltante, secondo la tempistica e nei  limiti  di  seguito
indicati: 
    a) una somma pari  al  20%  del  contributo  riconosciuto,  entro
quindici giorni dalla ricezione della  comunicazione  della  stazione
appaltante relativa all'avvenuto affidamento dell'incarico; 
    b) il saldo, entro sette  giorni  dalla  ricezione  dell'avvenuta
approvazione del progetto da parte del commissario straordinario  del
governo ai sensi e  per  gli  effetti  dell'art.  14,  comma  5,  del
decreto-legge n. 189 del 2016. 
  7. La  stazione  appaltante  provvede  a  rendicontare  all'ufficio
speciale per la ricostruzione  i  pagamenti  effettuati  mediante  le
risorse  trasferite,   ai   sensi   del   precedente   sesto   comma,
trasmettendo, entro sette giorni  dall'effettuazione  del  pagamento,
tutta la documentazione ad esso relativa. 
  8. L'art. 6 dell'ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 2017 e'
abrogato.