Art. 3 
 
Qualificazione  dei  professionisti  e   criteri   per   evitare   le
        concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche 
 
  1. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione,  di  direzione  dei  lavori,  di  direzione
dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di  esecuzione,
e di collaudo statico possono essere conferiti, esclusivamente,  agli
operatori economici di cui all'art. 46  del  decreto  legislativo  18
aprile  2016,  n.   50,   in   possesso   dei   necessari   requisiti
professionali, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, iscritti
nell'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge  n.  189
del 2016. L'iscrizione dell'elenco speciale di cui  all'art.  34  del
decreto-legge n. 189 del 2016 avviene  secondo  le  modalita'  ed  in
presenza dei requisiti previsti dall'ordinanza n. 12  del  9  gennaio
2017  e  s.m.i..  Resta   fermo   l'obbligo   di   iscrizione   anche
nell'anagrafe antimafia degli esecutori  prevista  dall'art.  30  del
decreto-legge n. 189 del  2016,  qualora  l'operatore  economico  sia
sottoposto alle verifiche antimafia ai sensi dell'art. 85 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e, in tal caso, si applicano le
previsioni di cui al comma 6 del sopra menzionato art. 30. 
  2. Al fine precipuo di evitare la  possibile  concentrazione  degli
incarichi di cui al precedente primo comma negli interventi  relativi
alle opere pubbliche, ivi comprese quelle inserite nell'allegato n. 1
della presente ordinanza e quelle afferenti i  beni  culturali  delle
Diocesi e del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo: 
    a) e' vietato il conferimento di incarichi professionali  per  un
importo massimo di lavori pari o superiore, complessivamente, ad euro
cinquantamilioni; 
    b) indipendentemente dall'importo dei  lavori,  nessun  operatore
economico  puo'  assumere  un  numero  di   incarichi   professionali
superiore a quindici. 
  3. I limiti di cui  al  comma  2  si  applicano  esclusivamente  al
conferimento di incarichi aventi ad oggetto le seguenti  prestazioni:
progettazione    architettonica,     progettazione     impiantistica,
progettazione strutturale, direzione dei lavori, coordinamento  della
sicurezza  in  fase  di  progettazione,   direzione   dell'esecuzione
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 
  4. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, il  numero  massimo
di incarichi conferibili, raltivamente al collaudo  statico  ed  alla
relazione geologica, e' pari a trenta. 
  5. Ferme le  incompatibilita'  ed  i  divieti  di  cui  al  decreto
legislativo n. 50 del 2016, i limiti previsti dai commi 2, 3 e 4 sono
cumulabili tra loro e si applicano agli operatori  economici  di  cui
all'art. 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  6.  Su   motivata   istanza   dell'operatore   economico   iscritto
nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189  del
2016 che abbia gia' espletato un numero  di  incarichi  afferenti  ad
interventi di ricostruzione pubblica ammessi a contributo,  superiore
al 70% dei limiti previsti dai precedenti commi 2, 3 e 4, puo' essere
autorizzata, per  un  sola  volta,  con  apposito  provvedimento  del
commissario straordinario  del  Governo,  l'assunzione  di  incarichi
oltre i limiti di cui al secondo ed al terzo comma.  L'autorizzazione
di cui al precedente  periodo  puo'  essere  rilasciata  soltanto  in
presenza di comprovati e documentati requisiti di affidabilita' e  di
professionalita'  nello  svolgimento  dell'attivita'  connessa   alla
ricostruzione pubblica, come disciplinata dal decreto  legge  n.  189
del 2016 e s.m.i. e dalle ordinanze commissariali, e di un'adeguata e
documentata capacita', anche di tipo organizzativo, proporzionata  al
numero  ovvero  al  valore  complessivo  degli  ulteriori   incarichi
indicati nell'istanza. Con il provvedimento di autorizzazione,  viene
determinato  il  numero  massimo  ovvero  l'importo   massimo   degli
incarichi professionali  conferibili  oltre  i  limiti  previsti  dal
secondo e dal terzo comma. In ogni caso,  gli  incarichi  assumibili,
per effetto dell'autorizzazione  rilasciata  ai  sensi  del  presente
comma, non possono complessivamente superare, tenuto conto di  quelli
gia' svolti: 
    a) per le prestazioni principali: l'importo, riferito ai  lavori,
di euro settacinquemilioni ovvero, indipendentemente dall'importo dei
lavori, il numero di venticinque; 
    b) per le prestazioni parziali: il numero di quarantacinque. 
  7. L'assunzione degli incarichi disciplinati dal presente  articolo
non rileva ai fini dell'osservanza dei limiti stabiliti nell'art.  8,
paragrafi 3, 4 e 6,  degli  schemi  di  protocollo  allegati  A  e  B
all'ordinanza n. n. 29 del 9 giugno 2017. 
  8. I soggetti di cui all'art. 14, comma 4, del decreto-legge n. 189
del 2016 provvedono a comunicare, telematicamente, gli  incarichi  di
progettazione,  di  coordinamento  della   sicurezza   in   fase   di
progettazione, di direzione dei lavori, di direzione  dell'esecuzione
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,  e  di  collaudo
statico  conferiti  agli  operatori  economici  iscritti  nell'elenco
speciale previsto dall'art. 34 del  medesimo  decreto-legge  ai  fini
dell'annotazione nell'elenco medesimo. 
  9. L'inosservanza dei limiti massimi previsto dai precedenti  commi
2, 3 e 4 comporta la  cancellazione  del  professionista  dall'elenco
speciale di cui all'art. 34 del  decreto-legge  n.  189  del  2016  e
determina, altresi', l'applicazione delle previsioni di cui  all'art.
4, comma 4, dell'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017. 
  10. Il professionista in sede di partecipazione alla procedura  per
l'affidamento degli incarichi di cui al presente articolo  ovvero  al
momento  dell'assunzione  dell'incarico,  in  caso   di   affidamento
diretto,  provvede  ad  attestare,  tramite  apposita   dichiarazione
sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli 46 e  47  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, di non aver superato
e di non superare i limiti di cui ai precedenti  commi  2,  3,  e  4.
L'inosservanza dell'obbligo di cui al  precedente  periodo  determina
l'esclusione  del  professionista  dalla  procedura  ovvero,  laddove
sussistano   i    presupposti    per    un    affidamento    diretto,
l'inconferibilita' dell'incarico.