Art. 3 Qualificazione dei professionisti e criteri per evitare le concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche 1. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e di collaudo statico possono essere conferiti, esclusivamente, agli operatori economici di cui all'art. 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in possesso dei necessari requisiti professionali, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016. L'iscrizione dell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 avviene secondo le modalita' ed in presenza dei requisiti previsti dall'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e s.m.i.. Resta fermo l'obbligo di iscrizione anche nell'anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, qualora l'operatore economico sia sottoposto alle verifiche antimafia ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e, in tal caso, si applicano le previsioni di cui al comma 6 del sopra menzionato art. 30. 2. Al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli incarichi di cui al precedente primo comma negli interventi relativi alle opere pubbliche, ivi comprese quelle inserite nell'allegato n. 1 della presente ordinanza e quelle afferenti i beni culturali delle Diocesi e del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo: a) e' vietato il conferimento di incarichi professionali per un importo massimo di lavori pari o superiore, complessivamente, ad euro cinquantamilioni; b) indipendentemente dall'importo dei lavori, nessun operatore economico puo' assumere un numero di incarichi professionali superiore a quindici. 3. I limiti di cui al comma 2 si applicano esclusivamente al conferimento di incarichi aventi ad oggetto le seguenti prestazioni: progettazione architettonica, progettazione impiantistica, progettazione strutturale, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 4. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, il numero massimo di incarichi conferibili, raltivamente al collaudo statico ed alla relazione geologica, e' pari a trenta. 5. Ferme le incompatibilita' ed i divieti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, i limiti previsti dai commi 2, 3 e 4 sono cumulabili tra loro e si applicano agli operatori economici di cui all'art. 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 6. Su motivata istanza dell'operatore economico iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 che abbia gia' espletato un numero di incarichi afferenti ad interventi di ricostruzione pubblica ammessi a contributo, superiore al 70% dei limiti previsti dai precedenti commi 2, 3 e 4, puo' essere autorizzata, per un sola volta, con apposito provvedimento del commissario straordinario del Governo, l'assunzione di incarichi oltre i limiti di cui al secondo ed al terzo comma. L'autorizzazione di cui al precedente periodo puo' essere rilasciata soltanto in presenza di comprovati e documentati requisiti di affidabilita' e di professionalita' nello svolgimento dell'attivita' connessa alla ricostruzione pubblica, come disciplinata dal decreto legge n. 189 del 2016 e s.m.i. e dalle ordinanze commissariali, e di un'adeguata e documentata capacita', anche di tipo organizzativo, proporzionata al numero ovvero al valore complessivo degli ulteriori incarichi indicati nell'istanza. Con il provvedimento di autorizzazione, viene determinato il numero massimo ovvero l'importo massimo degli incarichi professionali conferibili oltre i limiti previsti dal secondo e dal terzo comma. In ogni caso, gli incarichi assumibili, per effetto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente comma, non possono complessivamente superare, tenuto conto di quelli gia' svolti: a) per le prestazioni principali: l'importo, riferito ai lavori, di euro settacinquemilioni ovvero, indipendentemente dall'importo dei lavori, il numero di venticinque; b) per le prestazioni parziali: il numero di quarantacinque. 7. L'assunzione degli incarichi disciplinati dal presente articolo non rileva ai fini dell'osservanza dei limiti stabiliti nell'art. 8, paragrafi 3, 4 e 6, degli schemi di protocollo allegati A e B all'ordinanza n. n. 29 del 9 giugno 2017. 8. I soggetti di cui all'art. 14, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 provvedono a comunicare, telematicamente, gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e di collaudo statico conferiti agli operatori economici iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 34 del medesimo decreto-legge ai fini dell'annotazione nell'elenco medesimo. 9. L'inosservanza dei limiti massimi previsto dai precedenti commi 2, 3 e 4 comporta la cancellazione del professionista dall'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 e determina, altresi', l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 4, comma 4, dell'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017. 10. Il professionista in sede di partecipazione alla procedura per l'affidamento degli incarichi di cui al presente articolo ovvero al momento dell'assunzione dell'incarico, in caso di affidamento diretto, provvede ad attestare, tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, di non aver superato e di non superare i limiti di cui ai precedenti commi 2, 3, e 4. L'inosservanza dell'obbligo di cui al precedente periodo determina l'esclusione del professionista dalla procedura ovvero, laddove sussistano i presupposti per un affidamento diretto, l'inconferibilita' dell'incarico.