Art. 4 
 
Contributo  per  le  attivita'  tecniche  poste  in  essere  per   la
                       ricostruzione pubblica 
 
  1.  La  percentuale  indicata  al  comma   5   dell'art.   34   del
decreto-legge  n.  189/2016,  come   integrato   e   modificato   dal
decreto-legge n. 8 del 2017, pari  al  12,5%  costituisce  il  valore
massimo del contributo  erogato  dal  Commissario  straordinario  del
Governo  per  le  attivita'  tecniche  poste   in   essere   per   la
ricostruzione  pubblica  ed  e'  differenziata,   come   di   seguito
descritto, sulla base dell'importo dei lavori: 
    per lavori con importi fino a € 150.000,00: 12,5%; 
    per  lavori  con  importi  eccedenti  €  150.000,00  fino   a   €
500.000,00: 12%; 
    per  lavori  con  importi  eccedenti  €  500.000,00  fino   a   €
1.000.000,00: 10%; 
    per  lavori  con  importi  eccedenti  €  1.000.000,00  fino  a  €
2.000.000,00: 8,5%; 
    per lavori con importi eccedenti a € 2.000.000,00: 7,5%. 
  2. L'entita' del contributo e' di tipo «regressivo per  scaglioni».
Conseguentemente, la determinazione dell'importo del contributo viene
effettuata applicando la percentuale stabilita nel  precedente  primo
comma.