Art. 4 Contributo per le attivita' tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica 1. La percentuale indicata al comma 5 dell'art. 34 del decreto-legge n. 189/2016, come integrato e modificato dal decreto-legge n. 8 del 2017, pari al 12,5% costituisce il valore massimo del contributo erogato dal Commissario straordinario del Governo per le attivita' tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica ed e' differenziata, come di seguito descritto, sulla base dell'importo dei lavori: per lavori con importi fino a € 150.000,00: 12,5%; per lavori con importi eccedenti € 150.000,00 fino a € 500.000,00: 12%; per lavori con importi eccedenti € 500.000,00 fino a € 1.000.000,00: 10%; per lavori con importi eccedenti € 1.000.000,00 fino a € 2.000.000,00: 8,5%; per lavori con importi eccedenti a € 2.000.000,00: 7,5%. 2. L'entita' del contributo e' di tipo «regressivo per scaglioni». Conseguentemente, la determinazione dell'importo del contributo viene effettuata applicando la percentuale stabilita nel precedente primo comma.