Art. 5 
 
        Contributo aggiuntivo per prestazioni specialistiche 
 
  1.  Ai  sensi  dell'art.  34,  comma   5,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, e' riconosciuto,  con  riguardo
all'attivita' di ricostruzione  pubblica,  un  contributo  aggiuntivo
nella misura massima del 2% per le seguenti prestazioni: 
    a) effettuazione di rilievi,  saggi  ed  indagini  sui  materiali
costituenti le strutture e il terreno di fondazione,  che  richiedono
prestazioni  specialistiche  che   esulano   dall'attivita'   tecnica
professionale ordinaria a supporto della progettazione, il contributo
aggiuntivo e' riconosciuto nei seguenti limiti massimi percentuali: 
      per lavori con importi fino a € 500.000,00: 1,4%; 
      per  lavori  con  importi  eccedenti  €  500.000,00  fino  a  €
1.000.000,00: 1%; 
      per lavori con  importi  eccedenti  €  1.000.000,00  fino  a  €
2.000.000,00: 0,7%; 
      per lavori con importi eccedenti a € 2.000.000,00: 0,5%; 
    b) per  le  ulteriori  prestazioni  specialistiche,  strettamente
dipendenti  dalla  tipologia  dell'intervento   che   esulano   dalla
attivita' tecnica professionale ordinaria, il  contributo  aggiuntivo
e' riconosciuto nei seguenti limiti massimi percentuali: 
      pratiche di accatastamento (relative  alle  nuove  costruzioni)
fino all'0,4%; 
      relazioni ambientali e/o paesaggistiche necessarie in  presenza
di vincoli specifici e documentati fino all'0,4%; 
      rilievo storico-critico, nel caso di beni culturali  sottoposti
alla tutela prevista dal decreto legislativo  n.  42  del  2004  fino
all'0,7%. 
  2. Qualora  vengano  effettuate  piu'  prestazioni  aggiuntive,  il
contributo aggiuntivo e' riconosciuto esclusivamente entro il  limite
massimo del 2% del costo dell'intervento.