Art. 5 Contributo aggiuntivo per prestazioni specialistiche 1. Ai sensi dell'art. 34, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, e' riconosciuto, con riguardo all'attivita' di ricostruzione pubblica, un contributo aggiuntivo nella misura massima del 2% per le seguenti prestazioni: a) effettuazione di rilievi, saggi ed indagini sui materiali costituenti le strutture e il terreno di fondazione, che richiedono prestazioni specialistiche che esulano dall'attivita' tecnica professionale ordinaria a supporto della progettazione, il contributo aggiuntivo e' riconosciuto nei seguenti limiti massimi percentuali: per lavori con importi fino a € 500.000,00: 1,4%; per lavori con importi eccedenti € 500.000,00 fino a € 1.000.000,00: 1%; per lavori con importi eccedenti € 1.000.000,00 fino a € 2.000.000,00: 0,7%; per lavori con importi eccedenti a € 2.000.000,00: 0,5%; b) per le ulteriori prestazioni specialistiche, strettamente dipendenti dalla tipologia dell'intervento che esulano dalla attivita' tecnica professionale ordinaria, il contributo aggiuntivo e' riconosciuto nei seguenti limiti massimi percentuali: pratiche di accatastamento (relative alle nuove costruzioni) fino all'0,4%; relazioni ambientali e/o paesaggistiche necessarie in presenza di vincoli specifici e documentati fino all'0,4%; rilievo storico-critico, nel caso di beni culturali sottoposti alla tutela prevista dal decreto legislativo n. 42 del 2004 fino all'0,7%. 2. Qualora vengano effettuate piu' prestazioni aggiuntive, il contributo aggiuntivo e' riconosciuto esclusivamente entro il limite massimo del 2% del costo dell'intervento.