Art. 7 Modifica all'ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017 1. All'art. 3, comma 1, lettera b) dell'ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 2017, laddove prevede nell'art. 4 dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 l'inserimento del comma 1-bis, lettera c), dopo l'espressione «entro tre giorni dalla validazione del progetto definitivo da parte del responsabile unico del procedimento, effettua il sorteggio degli operatori economici che abbiano formalizzato la dichiarazione di interesse secondo le modalita' indicate nella precedente lettera b), in seduta pubblica ed attraverso modalita' anche informatiche che assicurino la trasparenza, la parita' di trattamento, la concorrenza e la rotazione» e' inserita la seguente «, nei limiti di compatibilita' con le previsioni dell'art. 53 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di accesso agli atti e di riservatezza». 2. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 2017, laddove contiene l'integrale riformulazione dell'art. 5 dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'espressione «ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del decreto legislativo n. 189 del 2016» di cui alla lettera b) del comma 7 del novellato art. 5 e' integralmente sostituita dalla seguente «ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016»; b) l'espressione «ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del decreto legislativo n. 189 del 2016» di cui alla lettera a) del comma 11 del novellato art. 5 e' integralmente sostituita dalla seguente «ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016».