Art. 7 
 
           Modifica all'ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017 
 
  1. All'art. 3, comma 1, lettera b) dell'ordinanza commissariale  n.
18 del 3 aprile 2017, laddove prevede nell'art. 4  dell'ordinanza  n.
14 del 16 gennaio 2017 l'inserimento del  comma  1-bis,  lettera  c),
dopo l'espressione «entro tre giorni dalla validazione  del  progetto
definitivo da parte del responsabile unico del procedimento, effettua
il sorteggio degli operatori economici che  abbiano  formalizzato  la
dichiarazione  di  interesse  secondo  le  modalita'  indicate  nella
precedente lettera b), in seduta  pubblica  ed  attraverso  modalita'
anche informatiche che  assicurino  la  trasparenza,  la  parita'  di
trattamento, la concorrenza e la rotazione» e' inserita  la  seguente
«, nei limiti di compatibilita' con le previsioni  dell'art.  53  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di accesso  agli
atti e di riservatezza». 
  2. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza commissariale n.  18  del  3
aprile 2017, laddove contiene l'integrale riformulazione dell'art.  5
dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) l'espressione «ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  89  del
decreto legislativo n. 189 del 2016» di cui alla lettera b) del comma
7 del novellato art. 5 e' integralmente sostituita dalla seguente «ai
sensi e per gli effetti dell'art. 89 del decreto  legislativo  n.  50
del 2016»; 
    b) l'espressione «ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  89  del
decreto legislativo n. 189 del 2016» di cui alla lettera a) del comma
11 del novellato art. 5 e' integralmente  sostituita  dalla  seguente
«ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del decreto  legislativo  n.
50 del 2016».