Art. 8 
 
               Disciplina di rinvio e di coordinamento 
 
  1. Per tutto quanto  non  previsto  e  specificamente  disciplinato
nella presente ordinanza, si rinvia alle previsioni del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189 e del decreto legislativo 18 aprile  2016  n.
50 e ss.mm.ii.