Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani e' stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, e, in particolare: a) l'art. 2, comma 1, lettera c), secondo cui il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I, sovraintendendo all'attivita' dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'art. 5; b) l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto l'art. 18, comma 4, lettera c-bis), del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017, che, nel modificare il comma 9 dell'art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, ha previsto che «Ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche attivita' di controllo sulla ricostruzione privata, il Commissario straordinario puo' stipulare apposite convenzioni con il Corpo della Guardia di finanza e con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Agli eventuali maggiori oneri finanziari si provvede con le risorse della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3»; Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 392 del 6 settembre 2016, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016», in cui e' stato stabilito che per lo svolgimento delle verifiche di agibilita' post sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi calamitosi, la DI.COMA.C. provvede al coordinamento delle attivita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, relative alla procedura mediante impiego delle schede AeDES; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016», e in particolare l'art. 1, secondo cui, in considerazione del notevole incremento del quadro di danneggiamento causato dagli eventi del 26 e 30 ottobre 2016, al fine di velocizzare quanto piu' possibile l'analisi del danno al patrimonio edilizio privato dei territori colpiti, anche allo scopo di individuare l'esatto fabbisogno di soluzioni abitative temporanee e di breve termine, la DI.COMA.C. provvede al coordinamento di una attivita' di ricognizione preliminare dei danni al suddetto patrimonio edilizio da effettuarsi su singoli edifici o a tappeto su tutti i fabbricati ubicati in aree perimetrate individuate dai sindaci dei comuni interessati; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 422 del 16 dicembre 2016, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016», con la quale, ravvisata l'opportunita' di introdurre ulteriore modifica all'organizzazione del censimento dei danni a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, come disciplinato dalle richiamate ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile numeri 392/2016 e 405/2016, all'art. 1 si e' previsto che allo svolgimento delle verifiche mediante l'impiego della scheda FAST si provveda a cura della DI.COMA.C., mentre e' stata rinviata ad apposita ordinanza del Commissario straordinario la disciplina di una diversa modalita' per la compilazione della scheda AeDES per gli edifici danneggiati ritenuti inutilizzabili, da ricondurre all'attivita' dei liberi professionisti nel quadro delle misure per la concessione dei contributi per la ricostruzione, fatti salvi casi specifici per i quali provvede il citato Dipartimento secondo la previgente disciplina; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016, recante «Disposizioni concernenti i rilievi di agibilita' post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016», e in particolare: a) l'art. 2, comma 2, secondo cui gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono al controllo delle perizie giurate relative alle schede AeDES nella misura di almeno il 10% al fine di valutare la dichiarata connessione del danno agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 e la congruita' dell'esito, sempre in relazione ai danni accertati; b) l'art. 2, comma 3, secondo cui per l'attivita' di controllo di cui al comma 2 gli Uffici speciali per la ricostruzione si avvalgono dei tecnici pubblici che abbiano i requisiti per l'iscrizione negli elenchi del Nucleo tecnico nazionale (NTN) ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, prioritariamente appartenenti alle amministrazioni regionali interessate; c) l'art. 2, comma 4, secondo cui nell'ambito della valutazione delle perizie giurate consegnate dai professionisti il Commissario straordinario si potra' avvalere della collaborazione della Guardia di finanza, secondo modalita' che saranno concordate con il Comando generale e, in particolare, tale valutazione sara' finalizzata ad accertare la corrispondenza tra l'edificio periziato, e relativa documentazione fotografica, e quello dichiarato ai fini della richiesta di contributo; Dato atto che, d'intesa con il Comando generale della Guardia di finanza e con il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del Ministero dell'interno, e' stato concordato una schema di Protocollo di intesa disciplinante la collaborazione tra il Commissario straordinario, la Guardia di finanza ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per i controlli a campione da eseguire in ordine alla documentazione peritale predisposta dai professionisti ai fini della compilazione delle schede AeDES; Precisato che, nell'ambito degli accordi suindicati, e' emersa ed e' stata condivisa l'opportunita' di far partecipare al predetto protocollo anche il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, atteso che a questi ultimi spettera' il compito di assicurare la presenza di proprio personale qualificato in occasione dei sopralluoghi da eseguire in loco, al fine di fornire le necessarie indicazioni sull'accessibilita' in sicurezza dei siti interessati; Ritenuta la necessita' di emanare apposita ordinanza con la quale, oltre ad approvare il suindicato schema di Protocollo di intesa, saranno dettate le modalita' di selezione delle situazioni da sottoporre a controllo e le prime direttive per l'avvio dei controlli medesimi; Vista l'intesa espressa dai Presidenti delle Regioni - Vicecommissari nelle riunioni della cabina di coordinamento del 15 giugno 2017 e del 22 giugno 2017; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti; Dispone: Art. 1 Approvazione dello schema di Protocollo di intesa tra Commissario straordinario, Guardia di finanza e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 1. E' approvato lo schema di Protocollo di intesa tra il Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016, la Guardia di finanza ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in allegato A alla presente ordinanza, della quale costituisce parte integrante. 2. Il Protocollo di intesa sara' sottoscritto digitalmente dalle parti entro sette giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.