Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e'  stato  nominato  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  regioni  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016,
e, in particolare: 
    a) l'art. 2, comma 1, lettera  c),  secondo  cui  il  Commissario
straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e  riparazione
degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo  I,  sovraintendendo
all'attivita' dei vice commissari di concessione  ed  erogazione  dei
relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi
stessi, ai sensi dell'art. 5; 
    b) l'art. 2,  comma  2,  il  quale  prevede  che  il  Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto l'art. 18, comma  4,  lettera  c-bis),  del  decreto-legge  9
febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del  9
febbraio 2017, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  aprile
2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10  aprile
2017, che, nel modificare il comma 9 dell'art. 50  del  decreto-legge
n. 189 del 2016, ha previsto che «Ai fini dell'esercizio di ulteriori
e specifiche attivita' di controllo sulla ricostruzione  privata,  il
Commissario straordinario puo' stipulare apposite convenzioni con  il
Corpo della Guardia di finanza e con il Corpo  nazionale  dei  Vigili
del fuoco. Agli eventuali maggiori oneri finanziari si  provvede  con
le risorse della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3»; 
  Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo  cui  le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro  accordi
per disciplinare lo svolgimento in  collaborazione  di  attivita'  di
interesse comune; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile
n. 392 del 6 settembre 2016, recante «Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico  che  ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo
il 24 agosto 2016», in cui e' stato stabilito che per lo  svolgimento
delle verifiche di agibilita' post  sismica  degli  edifici  e  delle
strutture interessate dagli eventi calamitosi, la DI.COMA.C. provvede
al coordinamento delle attivita' di cui al decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri  8  luglio  2014,  relative  alla  procedura
mediante impiego delle schede AeDES; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile
n. 405 del 10 novembre 2016, recante «Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico  che  ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo
il 24 agosto 2016», e  in  particolare  l'art.  1,  secondo  cui,  in
considerazione del notevole incremento del quadro  di  danneggiamento
causato dagli eventi del 26 e 30 ottobre 2016, al fine di velocizzare
quanto piu' possibile l'analisi  del  danno  al  patrimonio  edilizio
privato dei  territori  colpiti,  anche  allo  scopo  di  individuare
l'esatto fabbisogno di soluzioni  abitative  temporanee  e  di  breve
termine, la DI.COMA.C. provvede al coordinamento di una attivita'  di
ricognizione preliminare dei danni al suddetto patrimonio edilizio da
effettuarsi su singoli edifici o a  tappeto  su  tutti  i  fabbricati
ubicati in  aree  perimetrate  individuate  dai  sindaci  dei  comuni
interessati; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile
n. 422 del 16 dicembre 2016, recante «Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico  che  ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo
il 24  agosto  2016»,  con  la  quale,  ravvisata  l'opportunita'  di
introdurre ulteriore modifica all'organizzazione del  censimento  dei
danni a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, come
disciplinato dalle richiamate ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento
della Protezione civile numeri 392/2016 e 405/2016, all'art. 1 si  e'
previsto che allo  svolgimento  delle  verifiche  mediante  l'impiego
della scheda FAST si provveda a  cura  della  DI.COMA.C.,  mentre  e'
stata rinviata ad apposita ordinanza del Commissario straordinario la
disciplina di una diversa modalita' per la compilazione della  scheda
AeDES  per  gli  edifici  danneggiati  ritenuti  inutilizzabili,   da
ricondurre all'attivita' dei liberi professionisti nel  quadro  delle
misure per la concessione dei contributi per la ricostruzione,  fatti
salvi casi specifici per i  quali  provvede  il  citato  Dipartimento
secondo la previgente disciplina; 
  Vista l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  10  del  19
dicembre  2016,  recante  «Disposizioni  concernenti  i  rilievi   di
agibilita' post sismica conseguenti agli  eventi  sismici  che  hanno
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a
partire dal giorno 24 agosto 2016», e in particolare: 
    a) l'art. 2, comma 2, secondo cui  gli  Uffici  speciali  per  la
ricostruzione provvedono al controllo delle perizie giurate  relative
alle schede AeDES nella misura di almeno il 10% al fine  di  valutare
la dichiarata connessione del danno agli eventi sismici  iniziati  il
24 agosto 2016 e la congruita' dell'esito,  sempre  in  relazione  ai
danni accertati; 
    b) l'art. 2, comma 3, secondo cui per l'attivita' di controllo di
cui al comma 2 gli Uffici speciali per la ricostruzione si  avvalgono
dei tecnici pubblici che abbiano i requisiti per  l'iscrizione  negli
elenchi del Nucleo tecnico nazionale (NTN) ai sensi dell'art.  2  del
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  8  luglio  2014,
prioritariamente   appartenenti   alle   amministrazioni    regionali
interessate; 
    c) l'art. 2, comma 4, secondo cui nell'ambito  della  valutazione
delle perizie giurate consegnate dai  professionisti  il  Commissario
straordinario si potra' avvalere della collaborazione  della  Guardia
di finanza, secondo modalita' che saranno concordate con  il  Comando
generale e, in particolare, tale  valutazione  sara'  finalizzata  ad
accertare la corrispondenza  tra  l'edificio  periziato,  e  relativa
documentazione  fotografica,  e  quello  dichiarato  ai  fini   della
richiesta di contributo; 
  Dato atto che, d'intesa con il Comando generale  della  Guardia  di
finanza e con il Dipartimento dei  Vigili  del  fuoco,  del  Soccorso
pubblico e della Difesa civile del Ministero dell'interno,  e'  stato
concordato una  schema  di  Protocollo  di  intesa  disciplinante  la
collaborazione  tra  il  Commissario  straordinario,  la  Guardia  di
finanza ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per i controlli  a
campione  da  eseguire  in  ordine   alla   documentazione   peritale
predisposta dai  professionisti  ai  fini  della  compilazione  delle
schede AeDES; 
  Precisato che, nell'ambito degli accordi suindicati, e'  emersa  ed
e' stata condivisa l'opportunita'  di  far  partecipare  al  predetto
protocollo anche il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, atteso  che
a questi ultimi spettera' il compito di  assicurare  la  presenza  di
proprio  personale  qualificato  in  occasione  dei  sopralluoghi  da
eseguire in loco,  al  fine  di  fornire  le  necessarie  indicazioni
sull'accessibilita' in sicurezza dei siti interessati; 
  Ritenuta la necessita' di emanare apposita ordinanza con la  quale,
oltre ad approvare il suindicato  schema  di  Protocollo  di  intesa,
saranno  dettate  le  modalita'  di  selezione  delle  situazioni  da
sottoporre a controllo e le prime direttive per l'avvio dei controlli
medesimi; 
  Vista  l'intesa   espressa   dai   Presidenti   delle   Regioni   -
Vicecommissari nelle riunioni della cabina di  coordinamento  del  15
giugno 2017 e del 22 giugno 2017; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm.,  in  base
ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso  il
termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo  di
legittimita' da parte della Corte dei conti; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
          Approvazione dello schema di Protocollo di intesa 
          tra Commissario straordinario, Guardia di finanza 
               e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 
 
  1.  E'  approvato  lo  schema  di  Protocollo  di  intesa  tra   il
Commissario straordinario per la ricostruzione post  sisma  2016,  la
Guardia di finanza ed il Corpo nazionale  dei  Vigili  del  fuoco  in
allegato A alla presente ordinanza,  della  quale  costituisce  parte
integrante. 
  2. Il Protocollo di intesa sara'  sottoscritto  digitalmente  dalle
parti entro  sette  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
ordinanza.