Art. 2 Avvio delle attivita' di controllo a campione 1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, presso ciascun Ufficio speciale per la ricostruzione si procedera' al sorteggio di un primo quantitativo, pari al 10%, delle schede AeDES gia' presentate relativamente agli immobili danneggiati in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016, su cui eseguire i controlli, nel rispetto delle percentuali di riparto stabilite nel Protocollo di intesa. Successivi sorteggi saranno eseguiti a distanza di sessanta giorni, in relazione alle ulteriori schede AeDES nel frattempo compilate e pervenute, fino al raggiungimento del quantitativo del 10% del numero totale delle schede AeDES predisposte presso ciascuna delle Regioni interessate. 2. I sorteggi di cui al comma 1 saranno effettuati mediante procedura informatica basata sulla generazione di una lista di numeri casuali della lunghezza pari alla approssimazione per intero superiore del 10% delle schede oggetto di sorteggio ordinate per ordine di arrivo, in modo da assicurare una selezione casuale delle situazioni da sottoporre a controllo. I verbali dei sorteggi saranno trasmessi alla struttura commissariale e pubblicati sul sito istituzionale del Commissario straordinario. 3. In considerazione del numero massimo dei controlli comunque eseguibili stabilito nel Protocollo di intesa, gli Uffici speciali per la ricostruzione effettueranno una selezione tra gli edifici sorteggiati, assegnando priorita' ai casi in cui dopo la predisposizione delle schede AeDES sia stata depositata presso l'Ufficio speciale una domanda di contributo con allegato progetto di ricostruzione o ripristino con miglioramento sismico, e in ogni caso escludendo dai controlli gli edifici che sulla base della documentazione prodotta risultino completamente distrutti ovvero abbiano riportato danni riconducibili all'esito B delle schede AeDES. 4. Gli Uffici speciali riferiranno tempestivamente al Commissario straordinario sugli esiti della selezione di cui al comma 3, al fine di assicurare il rispetto dell'uniformita' dei criteri selettivi e della parita' di trattamento nelle diverse regioni interessate.