Art. 2 
 
            Avvio delle attivita' di controllo a campione 
 
  1. Entro quindici giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
ordinanza, presso ciascun Ufficio speciale per  la  ricostruzione  si
procedera' al sorteggio di un primo quantitativo, pari al 10%,  delle
schede AeDES gia' presentate relativamente agli immobili  danneggiati
in  conseguenza  degli  eventi  sismici  verificatisi  nelle  Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24  agosto  2016,  su
cui eseguire i controlli, nel rispetto delle percentuali  di  riparto
stabilite nel  Protocollo  di  intesa.  Successivi  sorteggi  saranno
eseguiti a distanza di sessanta giorni, in relazione  alle  ulteriori
schede  AeDES  nel  frattempo  compilate   e   pervenute,   fino   al
raggiungimento del quantitativo  del  10%  del  numero  totale  delle
schede AeDES predisposte presso ciascuna delle Regioni interessate. 
  2. I sorteggi  di  cui  al  comma  1  saranno  effettuati  mediante
procedura informatica basata sulla generazione di una lista di numeri
casuali  della  lunghezza  pari  alla  approssimazione   per   intero
superiore del 10% delle schede  oggetto  di  sorteggio  ordinate  per
ordine di arrivo, in modo da assicurare una selezione  casuale  delle
situazioni da sottoporre a controllo. I verbali dei sorteggi  saranno
trasmessi  alla  struttura  commissariale  e  pubblicati   sul   sito
istituzionale del Commissario straordinario. 
  3. In considerazione del  numero  massimo  dei  controlli  comunque
eseguibili stabilito nel Protocollo di intesa,  gli  Uffici  speciali
per la ricostruzione effettueranno  una  selezione  tra  gli  edifici
sorteggiati,  assegnando  priorita'  ai   casi   in   cui   dopo   la
predisposizione  delle  schede  AeDES  sia  stata  depositata  presso
l'Ufficio speciale una domanda di contributo con allegato progetto di
ricostruzione o ripristino con miglioramento sismico, e in ogni  caso
escludendo  dai  controlli  gli  edifici   che   sulla   base   della
documentazione  prodotta  risultino  completamente  distrutti  ovvero
abbiano riportato danni riconducibili all'esito B delle schede AeDES. 
  4. Gli Uffici speciali riferiranno tempestivamente  al  Commissario
straordinario sugli esiti della selezione di cui al comma 3, al  fine
di assicurare il rispetto dell'uniformita' dei  criteri  selettivi  e
della parita' di trattamento nelle diverse regioni interessate.