Art. 3
Indicatori per il monitoraggio del diverso impatto delle politiche
sul genere
1. Al fine di monitorare il diverso impatto sul genere delle
politiche statali, il bilancio di genere si avvale di indicatori
statistici che riguardano sia le politiche del personale
dell'amministrazione, sia le politiche settoriali.
2. Ai sensi dell'art. 38-septies, comma 3, della legge n. 196 del
2009, le modalita' di raccolta e presentazione degli indicatori
statistici sono stabiliti nelle linee guida, anche tenuto conto dei
contenuti previsti ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo n. 150 del 2009. In particolare, gli indicatori
relativi alle politiche del personale delle amministrazioni centrali
sono stabiliti d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica.
3. La rilevazione del Conto annuale prevista dal titolo V del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, costituisce una fonte di
dati per la costruzione di indicatori riferiti alle diseguaglianze di
genere relative alle politiche di personale delle amministrazioni
centrali di cui all'ultimo periodo del comma 2. Le amministrazioni
sono tenute a rispettare la scadenza per la trasmissione dei dati
indicata nella circolare annuale del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato relativa alla rilevazione del Conto annuale.
4. Le amministrazioni comunicano le azioni intraprese e gli
indirizzi specifici emanati per incidere nella direzione di una
riduzione delle diseguaglianze di genere sulla base degli schemi
stabiliti nelle linee guida, evidenziando il proprio contributo anche
tramite indicatori di risultato da esse individuati.
5. Gli indicatori statistici di riferimento per monitorare
l'impatto sul genere delle politiche statali possono essere adottati
da parte di ciascuna amministrazione anche nelle note integrative
allegate al bilancio dello Stato in relazione ai programmi di spesa
che possono maggiormente incidere in termini di politiche
sottostanti, nonche' per la misurazione e la valutazione della
performance organizzativa, in coerenza con i contenuti previsti nel
piano della performance e nella relazione sulla performance, ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera h) e dell'art. 10, comma 1, lettera a)
e lettera b) del decreto legislativo n. 150 del 2009.