Art. 6
Applicazione ai bilanci
di altre amministrazioni pubbliche
1. Le amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni
centrali dello Stato e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
possono definire un percorso di adozione della riclassificazione
contabile secondo una prospettiva di genere e del ricorso a
indicatori di monitoraggio in analogia al bilancio dello Stato. Le
amministrazioni vigilanti supportano le amministrazioni vigilate, in
coerenza con quanto effettuato per il proprio bilancio.