Art. 7
Disposizioni finali
1. Entro il 30 settembre 2017, il Ministro dell'economia e delle
finanze trasmette alle Camere una relazione sulla sperimentazione di
cui all'art. 1, indicando le risultanze della sperimentazione e le
modalita' per condurre a regime la realizzazione del bilancio di
genere.
2. All'esito della sperimentazione di cui all'art. 1, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato procede, con apposite circolari, all'eventuale
aggiornamento delle linee guida e a specificare le modalita'
operative di raccolta e trasmissione delle informazioni occorrenti,
nonche' a fissare la tempistica della redazione del bilancio di
genere.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito della
propria autonomia organizzativa e contabile, adotta le misure
relative all'applicazione del presente decreto tenendo conto delle
peculiarita' della propria struttura.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 giugno 2017
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
La Sottosegretaria di Stato
Boschi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 1574