IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 10, comma 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  del  18  giugno  2009,  relativo
all'omologazione dei veicoli a motore  e  dei  motori  riguardo  alle
emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) che prevede  la  possibilita'
della concessione di  incentivi  finanziari  per  la  demolizione  di
veicoli non conformi al regolamento stesso; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del
17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato, ed, in particolare, l'art.  2,  paragrafo  1,  punto  29  e
l'art. 17 che consentono  aiuti  agli  investimenti  a  favore  delle
piccole e medie imprese, nonche' gli articoli 36 e 37 che  consentono
aiuti  agli  investimenti  per  innalzare  il  livello  della  tutela
ambientale o l'adeguamento  anticipato  a  future  norme  dell'Unione
europea; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del  14  settembre  2016,  relativo  alle  prescrizioni  in
materia di limiti di emissione di inquinanti  gassosi  e  particolato
inquinante e di omologazione  per  i  motori  a  combustione  interna
destinati alle  macchine  mobili  non  stradali,  e  che  modifica  i
regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e  abroga
la direttiva 97/68 (CE); 
  Visto l'art. 34, comma 6, della legge  25  febbraio  2008,  n.  34,
recante  «Disposizioni  per  l'adempimento  di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee»  che  prevede
l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di  dichiarare  di
non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e,  successivamente,  non
rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti  individuati
quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che
prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono  attribuiti  per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente  la
gestione,  nel  rispetto  dei   principi   comunitari   e   nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; 
  Visto l'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n.  190  -
legge di stabilita' 2015 che autorizza, a decorrere dall'anno 2015  e
per un triennio, la spesa di 250 milioni di euro annui per interventi
in favore del settore dell'autotrasporto; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
29 aprile  2015,  n.  130,  recante  la  ripartizione  delle  risorse
destinate al settore dell'autotrasporto per il triennio 2015-2017, in
applicazione del suddetto art. 1, comma 150, della legge 23  dicembre
2014, n. 190; 
  Vista la legge 11  dicembre  2016  n.  232,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  27
dicembre 2016, n. 102065  recante  «ripartizione  in  capitoli  delle
unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione  dello
Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio  2017-2019»,  che
prevede  l'iscrizione,  per  l'anno  2017,  di  euro  37.000.000  sul
capitolo 7309 dello stato di previsione  della  spesa  del  Ministero
delle infrastrutture e dei  trasporti  -  «Spese  da  destinare  alla
prosecuzione degli interventi  volti  all'utilizzo  di  modalita'  di
trasporto alternative  al  trasporto  stradale  e  all'ottimizzazione
della catena logistica»; 
  Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni
urgenti in  materia  finanziaria,  iniziative  a  favore  degli  enti
territoriali, ulteriori interventi per  le  zone  colpite  da  eventi
sismici e misure per lo sviluppo» ed in particolare l'allegato 1  che
ha operato una decurtazione pari  ad  euro  1.049.823  delle  risorse
finanziarie originariamente stanziate  a  favore  degli  investimenti
gia' pari ad euro 37.000.000; 
  Considerato,  pertanto,  che,  in  conseguenza  della  decurtazione
operata dal citato decreto-legge n. 50 del 2017,  i  fondi  destinati
per  l'anno  2017  al  finanziamento  delle  misure  a  favore  degli
investimenti sono complessivamente pari ad euro 35.950.177; 
  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1° dicembre 2015, n. 219,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  11
gennaio 2016, n. 7, recante  sistema  di  riqualificazione  elettrica
destinato ad equipaggiare autovetture M e N1, recante  la  disciplina
delle procedure per l'approvazione dell'installazione di  sistemi  di
riqualificazione elettrica su veicoli gia' immatricolati  con  motore
termico; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  25  gennaio
2016 recante «Nuova disciplina per la concessione ed  erogazione  del
contributo in relazione a finanziamenti  bancari  per  l'acquisto  di
nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie
imprese», ed, in particolare, l'art. 5, commi 3 e  8,  relativi  agli
investimenti ammissibili e l'art. 7, comma 1, concernenti  il  cumulo
delle agevolazioni; 
  Ritenuto necessario prevedere, anche per l'anno 2017, incentivi per
la prosecuzione del processo di rinnovo  del  parco  veicolare  delle
imprese di autotrasporto ed in particolare per l'acquisto di  veicoli
industriali a motorizzazione alternativa a gas naturale  e  biometano
ed elettrica onde assicurare un minor livello di emissioni inquinanti
nei territori piu' sensibili, nonche' per le piu' lunghe percorrenze,
al fine di massimizzare gli effetti benefici sull'ambiente; 
  Ritenuto di dover  ricomprendere  anche  i  dispositivi  idonei  ad
operare la riconversione in veicoli elettrici di autoveicoli  per  il
trasporto merci a trazione tradizionale; 
  Ritenuto  opportuno,  altresi',   incentivare   l'acquisizione   di
rimorchi  e  semirimorchi  per  trasporto   intermodale,   attraverso
l'ottimizzazione dell'utilizzo di modalita' alternative al  trasporto
stradale, nonche' l'acquisizione di  beni  strumentali  destinati  al
trasporto intermodale, ovvero casse  mobili  e  rimorchi  portacasse,
anche al fine di ottimizzare la catena logistica; 
  Considerato che  l'incentivazione  per  l'acquisto  di  rimorchi  e
semirimorchi intermodali, dotati di dispositivi innovativi non ancora
obbligatori, atti a conseguire maggiori standard di  sicurezza  e  di
efficienza energetica, nonche' di casse  mobili  in  connessione  con
l'acquisto di rimorchi portacasse, puo' essere  diretta  a  tutte  le
imprese nel limite  del  40  per  cento  dei  costi  di  investimento
necessari per innalzare il livello di tutela ambientale o per  andare
oltre le norme dell'Unione europea; 
  Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi  ammissibili
per  la  quantificazione  dei  relativi  contributi,  ai  sensi   del
Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della  Commissione
del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento,  in  via  generale,  al
sovra costo necessario per acquisire la tecnologia piu' evoluta da un
punto di vista tecnologico ed ambientale; 
  Considerata la  necessita'  che  la  previsione  della  radiazione,
tramite rottamazione dei veicoli piu' obsoleti, si  coniughi  con  il
rinnovo  del  parco  veicolare,  ottimizzando   cosi'   gli   effetti
favorevoli  sull'ambiente  e  sulla  sicurezza   della   circolazione
stradale; 
  Ritenuto che l'insieme degli interventi di cui sopra, unito ad  una
maggiorazione degli incentivi a favore  delle  reti  di  imprese  che
effettuano gli investimenti  previsti,  consente  di  dare  un  primo
impulso al rinnovamento ed alla  ristrutturazione  del  settore,  con
particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, allo sviluppo  dei
servizi  logistici  ed  al  riequilibrio  modale,  anche  andando  ad
incidere sulla attuale polverizzazione che connota il settore stesso; 
  Sentite le principali associazioni di categoria dell'autotrasporto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano  le  modalita'
di erogazione delle risorse finanziarie relative all'anno  2017,  nel
limite di spesa pari a euro 35.950.177 e la loro ripartizione fra  le
varie tipologie d'investimento. 
  2. Le risorse di cui al comma  1  sono  destinate  ad  incentivi  a
beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di  terzi
attive sul territorio italiano,  regolarmente  iscritte  al  Registro
elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori di cose  per
conto di terzi, per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del  parco
veicolare, per l'acquisizione di beni strumentali  per  il  trasporto
intermodale, nonche' per favorire iniziative di collaborazione  e  di
aggregazione fra le imprese del settore,  nei  limiti  e  secondo  le
modalita' di cui al presente decreto. 
  3. Le misure  di  incentivazione  sono  erogate  nel  rispetto  dei
principi generali e delle  disposizioni  settoriali  del  Regolamento
generale di esenzione (UE)  n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato comune in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato, nonche',  ove  del  caso,  nel  rispetto  delle  condizioni
previste dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n.  595/2009
del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  18  giugno  2009  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009. 
  4. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono  destinati  gli
importi di seguito specificati, corrispondenti  ad  una  quota  parte
delle risorse globalmente  disponibili,  pari  a  euro  35.950.177  a
seguito della decurtazione di cui decreto-legge 24  aprile  2017,  n.
50: 
  a) 10,5 milioni di euro per acquisizione, anche mediante  locazione
finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al  trasporto
di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore  a  3,5
tonnellate  a  trazione  alternativa  a  metano  CNG,  gas   naturale
liquefatto LNG e elettrica (Full Electric) nonche' per l'acquisizione
di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli  per
il trasporto merci a motorizzazione termica  in  veicoli  a  trazione
elettrica, ai sensi dell'art. 36 del  regolamento  (CE)  n.  651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014; 
  b) 10 milioni di euro per radiazione per  rottamazione  di  veicoli
pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore  a  11,5
tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica
conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a  pieno  carico
pari o superiore a 11,5  tonnellate,  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 10, commi 2 e 3,  del  regolamento  (CE)  n.  595/2009  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009; 
  c) 14,4 milioni di euro per acquisizione anche  mediante  locazione
finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di  fabbrica,  per  il
trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC  596-5
e  per  il  trasporto  combinato  marittimo  dotati  di  ganci   nave
rispondenti alla normativa  IMO,  dotati  di  dispositivi  innovativi
volti a conseguire maggiori standard di  sicurezza  e  di  efficienza
energetica nonche' per l'acquisizione di rimorchi  e  semirimorchi  o
equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori  a  7  tonnellate
allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati
di risparmio energetico e rispetto ambientale,  ai  sensi  di  quanto
previsto dagli articoli 17 e 36  del  regolamento  (CE)  n.  651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014; 
  d) 1.050.177 euro  per  l'acquisizione,  anche  mediante  locazione
finanziaria, di casse mobili e rimorchi o  semirimorchi  porta  casse
cosi'  da  facilitare  l'utilizzazione  di  differenti  modalita'  di
trasporto in combinazione fra loro senza alcuna rottura di carico, ai
sensi di  quanto  previsto  dall'art.  36  del  regolamento  (CE)  n.
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. 
  5. I  contributi,  di  cui  al  comma  4,  sono  erogabili  fino  a
concorrenza delle risorse  disponibili  per  ogni  raggruppamento  di
tipologie  di  investimenti.  La  ripartizione   degli   stanziamenti
nell'ambito delle predette aree di intervento puo' essere  rimodulata
con decreto del direttore della Direzione generale per  il  trasporto
stradale e per l'intermodalita' qualora, per  effetto  delle  istanze
presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le
stesse non risultino sufficienti. 
  6. Ove, a causa  dell'esaurimento  delle  risorse  disponibili  per
ciascuna area anche dopo l'eventuale rimodulazione di cui al comma 5,
il  numero  delle  imprese  ammesse   al   beneficio   non   consenta
l'erogazione degli importi a  ciascuna  spettanti,  con  decreto  del
direttore della Direzione generale per il trasporto  stradale  e  per
l'intermodalita'  si  procede  alla   riduzione   proporzionale   dei
contributi fra  le  stesse  imprese  collocate  negli  elenchi  degli
ammessi a beneficio nelle aree rispetto alle quali le risorse si sono
rivelate insufficienti. 
  7. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui
all'art. 4 del  citato  regolamento  (UE)  n.  651/2014,  nonche'  di
garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti  margini
di rappresentativita' del settore, l'importo massimo ammissibile  per
gli investimenti di cui al comma  4  per  singola  impresa  non  puo'
superare euro 700.000,00. Qualora l'importo superi tale limite  viene
ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia  non
e' derogabile anche in caso di accertata disponibilita' delle risorse
finanziarie  rispetto   alle   richieste   pervenute   e   dichiarate
ammissibili.  
  8. Al fine di evitare il superamento delle  intensita'  massime  di
aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del
17  giugno  2014,  e'  esclusa  la  cumulabilita',  per  le  medesime
tipologie di investimenti e per i  medesimi  costi  ammissibili,  dei
contributi previsti  dal  presente  decreto  con  altre  agevolazioni
pubbliche, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai  sensi  del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. 
  9. I beni di cui al comma 4 non possono essere  alienati  e  devono
rimanere nella disponibilita' del beneficiario del contributo fino  a
tutto il 31 dicembre 2019, pena la revoca del contributo erogato. Non
si  procede  comunque  all'erogazione  del  contributo  nel  caso  di
trasferimento della disponibilita' dei beni oggetto  degli  incentivi
nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della  domanda
e la data di pagamento del beneficio.