Art. 2 
 
              Importi dei contributi, costi ammissibili 
                        e intensita' di aiuto 
 
  1. Gli investimenti di cui al presente  decreto  sono  finanziabili
esclusivamente se  avviati  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto ed ultimati entro il 15 aprile 2018. 
  2. In relazione agli investimenti  di  cui  all'art.  1,  comma  4,
lettera a), del presente decreto, sono finanziabili le  acquisizioni,
anche mediante locazione finanziaria: 
  a) di automezzi industriali pesanti nuovi di  fabbrica  a  trazione
alternativa a metano CNG e elettrica di  massa  complessiva  a  pieno
carico pari o superiore a 3,5  tonnellate  e  fino  a  7  tonnellate,
nonche' veicoli a motorizzazione  ibrida  (diesel  +  elettrico).  Il
contributo e' determinato in euro 4.000 per  ogni  veicolo  CNG  e  a
motorizzazione ibrida e in euro 10.000 per  ogni  veicolo  elettrico,
considerando la  notevole  differenza  di  costo  con  i  veicoli  ad
alimentazione diesel; 
  b) di automezzi industriali pesanti nuovi di  fabbrica  a  trazione
alternativa a metano CNG e  gas  naturale  liquefatto  LNG  di  massa
complessiva a pieno carico  pari  o  superiore  a  7  tonnellate.  Il
contributo e' determinato in euro 8.000 per ogni veicolo  a  trazione
alternativa a metano CNG, ed  in  euro  20.000  per  ogni  veicolo  a
trazione  alternativa  a  gas  naturale  liquefatto  LNG   ovvero   a
motorizzazione ibrida (diesel + elettrico), considerando la  notevole
differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel; 
  c)  per  l'acquisizione  di  dispositivi  idonei  ad   operare   la
riconversione  di  autoveicoli  di  massa  complessiva  pari  a   3,5
tonnellate  per  il  trasporto  merci  come  veicoli   elettrici   il
contributo e' determinato in misura pari al 40 per  cento  dei  costi
ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento  con  un
tetto massimo pari a 1.000 euro. 
  3. In relazione agli investimenti  di  cui  all'art.  1,  comma  4,
lettera b), del presente decreto, e' finanziabile la  radiazione  per
rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari  o
superiore a 11,5  tonnellate,  con  contestuale  acquisizione,  anche
mediante locazione  finanziaria,  di  automezzi  industriali  pesanti
nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva  a
pieno carico pari  o  superiore  a  11,5  tonnellate,  conformi  alla
normativa anti inquinamento euro VI.  Il  contributo  e'  determinato
avuto riguardo al sovra costo necessario per la  acquisizione  di  un
veicolo che soddisfi i limiti di emissione euro  VI  in  sostituzione
del veicolo radiato: euro 5.000 per ogni veicolo  euro  VI  di  massa
complessiva a pieno carico da 11,5 tonnellate a 16  tonnellate,  euro
10.000 per ogni veicolo euro VI di massa complessiva a  pieno  carico
pari o superiore a 16 tonnellate. 
  4. In relazione agli investimenti  di  cui  all'art.  1,  comma  4,
lettera c) del presente decreto, sono finanziabili: 
  a)  le  acquisizioni  anche  mediante  locazione  finanziaria,   di
rimorchi  e  semirimorchi,  nuovi  di  fabbrica,  per  il   trasporto
combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e  per  il
trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave  rispondenti  alla
normativa IMO, dotati di almeno  un  dispositivo  innovativo  di  cui
all'allegato 1 al presente decreto; 
  b)  rimorchi,  semirimorchi  o  equipaggiamenti   per   autoveicoli
specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il  trasporto  da
effettuarsi conformemente agli  accordi  sui  trasporti  nazionali  e
internazionali  delle  derrate  deteriorabili  (ATP)  mono  o   multi
temperatura purche' le unita' frigorifere/calorifere siano alimentate
da motore conforme alla fase  V  (STAGE  V)  del  regolamento  UE  n.
2016/1628 o da unita' criogeniche autonome non  collegate  al  motore
del veicolo trainante oppure da  unita'  elettriche  funzionanti  con
alternatore collegato al  motore  del  veicolo  trainante.  Tutte  le
unita'  precedentemente  indicate  dovranno  essere  dotate  di   gas
refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500; 
  c) sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici
superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi
conformemente agli accordi sui trasporti nazionali  e  internazionali
delle derrate deteriorabili (ATP) mono  o  multi  temperatura,  delle
unita' frigorifere/calorifere installate, ove  non  rispondenti  agli
standard ambientali  di  cui  alla  lettera  precedente,  con  unita'
frigorifere/calorifere alimentate da  motore  conforme  alla  fase  V
(STAGE V) del regolamento UE n. 2016/1628  o  da  unita'  criogeniche
autonome non collegate al motore  del  veicolo  trainante  oppure  da
unita' elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del
veicolo  trainante.   Tali   unita'   dovranno   essere   funzionanti
esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500. 
  5. Nei casi di cui al comma 4, le lettere a), b) e c) il contributo
viene determinato come di seguito indicato: 
  a) per le acquisizioni effettuate da piccole e  medie  imprese  nel
limite del 10 per cento del costo di acquisizione in  caso  di  medie
imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese,  con
un tetto massimo di euro 5.000 semirimorchio o autoveicolo  specifico
superiore a 7 tonnellate  allestito  per  trasporti  in  regime  ATP,
ovvero per ogni unita' refrigerante/calorifera a  superiore  standard
ambientale,  secondo  quando  indicato  al  comma  4,   lettera   c),
installata su tali veicoli. Le acquisizioni sono ammissibili  qualora
sostenute nell'ambito di un programma  di  investimenti  destinato  a
creare un nuovo stabilimento, ampliare  uno  stabilimento  esistente,
diversificare la produzione di  uno  stabilimento  mediante  prodotti
nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente  il  processo  produttivo
complessivo di uno stabilimento esistente; 
  b) per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano  tra
le piccole e medie  imprese  in  euro  1.500,  tenuto  conto  che  e'
possibile incentivare il 40 per cento della differenza di costo tra i
veicoli intermodali dotati di  almeno  un  dispositivo  innovativo  e
veicoli  equivalenti  stradali  e  dei  maggiori  costi  dei  veicoli
equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a  criteri
avanzati di risparmio energetico e rispetto  ambientale,  ovvero  dei
maggiori  costi  delle  unita'  refrigeranti/calorifere  a  superiore
standard ambientale, secondo quando indicato al comma 4, lettera  c),
installate su tali veicoli. 
  6. In relazione agli investimenti  di  cui  all'art.  1,  comma  4,
lettera d), del presente decreto, sono finanziabili le  acquisizioni,
effettuate anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse
mobili e 1 rimorchio o semirimorchio porta casse. Il contributo viene
determinato, tenuto conto dei costi aggiuntivi rispetto  all'acquisto
di veicoli equivalenti stradali, in  euro  8.500  per  l'acquisto  di
ciascun insieme di 8 casse e 1 rimorchio o semirimorchio. 
  7. I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati  del  10
per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte  di  piccole  e
medie imprese, ove gli interessati ne  facciano  espressa  richiesta,
nei seguenti casi: 
  a) per le acquisizioni di cui ai commi 2, 3 e 6.  A  tal  fine  gli
interessati trasmettono, all'atto della presentazione  della  domanda
di ammissione ai benefici, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi
e per gli effetti del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, attestante il numero delle  unita'  di  lavoro
dipendenti (ULA) e il volume  del  fatturato  conseguito  nell'ultimo
esercizio fiscale; 
  b) per le acquisizioni di cui al presente articolo,  se  effettuate
da  imprese  aderenti  ad  una  rete  di  imprese.  A  tal  file  gli
interessati trasmettono, all'atto della presentazione  della  domanda
di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui  al  punto
a), copia del contratto di rete redatto nelle forme di  cui  all'art.
3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. 
  8. Le maggiorazioni  di  cui  al  comma  7  sono  cumulabili  e  si
applicano entrambe sull'importo netto del contributo.