Art. 3 Modalita' di dimostrazione dei requisiti richiesti 1. In relazione alla acquisizione dei beni di cui all'art. 2 gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, a pena di inammissibilita', la prova documentale che i beni acquisiti possiedono le caratteristiche tecniche richieste dal presente decreto. 2. Con decreto del direttore della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', da adottarsi entro quindici giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di dimostrazione dei suddetti requisiti. Con il medesimo decreto sono definite le modalita' di presentazione delle domande, secondo quanto previsto all'art. 4.