Art. 3 
 
         Modalita' di dimostrazione dei requisiti richiesti 
 
  1. In relazione alla acquisizione dei beni di cui  all'art.  2  gli
aspiranti  ai  benefici  hanno  l'onere  di  fornire,   a   pena   di
inammissibilita',  la  prova  documentale  che   i   beni   acquisiti
possiedono  le  caratteristiche  tecniche  richieste   dal   presente
decreto. 
  2. Con decreto  del  direttore  della  Direzione  generale  per  il
trasporto  stradale  e  per  l'intermodalita',  da  adottarsi   entro
quindici giorni decorrenti  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono definite le  modalita'  di  dimostrazione  dei
suddetti  requisiti.  Con  il  medesimo  decreto  sono  definite   le
modalita' di presentazione delle  domande,  secondo  quanto  previsto
all'art. 4.