Art. 3 
 
             Prova del perfezionamento dell'investimento 
 
  1.   Ai   fini   della    prova    dell'avvenuto    perfezionamento
dell'investimento, i soggetti richiedenti il beneficio hanno  l'onere
di  trasmettere,  oltre  alla  documentazione  tecnica  di   cui   al
successivo art. 4  il  contratto  di  acquisizione  avente  data  non
anteriore alla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.  305
/2017 nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  nonche'
prova dell'integrale pagamento del prezzo  attraverso  la  produzione
della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui  risulti,  per
le acquisizioni relative a semirimorchi anche il prezzo pagato per  i
dispositivi innovativi. 
  2. Ove gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni per i quali  si
chiede il beneficio siano redatti in lingua  straniera,  dovranno,  a
pena di esclusione, essere tradotti in  lingua  italiana  secondo  la
disposizione dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
28   dicembre   2000   n.   445   (in   materia   di   documentazione
amministrativa). 
  3. In ragione della sua peculiare  natura  ove  l'acquisizione  dei
beni  si  perfezioni  mediante  contratto  di  leasing   finanziario,
l'aspirante al beneficio ha l'onere di comprovare  il  pagamento  dei
canoni in scadenza alla data ultima per  l'invio  della  domanda.  La
prova  del  pagamento  dei  suddetti  canoni  puo'   essere   fornita
alternativamente con la  fattura  rilasciata  all'utilizzatore  dalla
societa' di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia  della
ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore  a  favore
della suddetta societa'. Dovra', inoltre, essere dimostrata la  piena
disponibilita' del bene attraverso la produzione di copia del verbale
di presa in consegna del bene medesimo. La mancanza anche di uno solo
di  tali  documenti   comportera'   l'esclusione   dell'impresa   dal
beneficio. 
  4.  In  caso  di  acquisizione  di  veicoli,  la  concessione   dei
contributi e' subordinata alla dimostrazione che  la  data  di  prima
immatricolazione dei veicoli sia avvenuta in Italia fra  la  data  di
pubblicazione del D.M n. 305/2017 ed il termine del 15  aprile  2018.
In nessun caso saranno prese in  considerazione  le  acquisizioni  di
veicoli  effettuate   all'estero,   ne'   i   veicoli   immatricolati
all'estero, anche se  successivamente  reimmatricolati  in  Italia  a
chilometri zero.