Art. 8 
 
Acquisizione di casse mobili e rimorchi o  semirimorchi  portacasse -
                     Art. 1, comma 4, lettera d) 
 
  1. Quanto all'acquisizione, anche mediante  locazione  finanziaria,
di gruppi di 8 casse mobili ed 1 rimorchio o semirimorchio portacasse
gli aspiranti ai benefici  hanno  l'onere  di  produrre,  a  pena  di
inammissibilita', la seguente documentazione: 
    a) contratto, ovvero ordinativo  d'acquisto  di  data  posteriore
all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 305/2017,  da  cui,
fra l'altro, risulti il rispetto delle proporzioni di 8 casse  mobili
ed un semirimorchio per ogni gruppo; 
    b) documentazione da cui risulti che  la  consegna  dei  beni  e'
avvenuta in  data  successiva  all'entrata  in  vigore  del  presente
decreto; 
    c) attestazione rilasciata esclusivamente dal  costruttore  circa
la sussistenza dei requisiti tecnici delle U.T.I.  e  la  rispondenza
alla normativa internazionale in materia. 
    d) Relativamente ai veicoli documentazione dalla quale risulti il
numero di  targa  (ovvero  di  copia  della  ricevuta  attestante  la
presentazione   dell'istanza    di    immatricolazione    debitamente
protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente)  ai  fini
della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta,  in  Italia,
ed in data successiva all'entrata in vigore del decreto  ministeriale
n. 305/2017. 
    e) documentazione da cui risulti che  la  consegna  dei  beni  e'
avvenuta in  data  successiva  all'entrata  in  vigore  del  presente
decreto;