Art. 10 
 
                  Valutazione economico-finanziaria 
 
  1.  Per   i   progetti   valutati   positivamente   dagli   esperti
tecnico-scientifici che,  all'esito  della  ricognizione  di  cui  al
precedente art. 9 comma 2, risultino dotati di copertura finanziaria,
gli esperti economico-finanziari effettuano  la  propria  valutazione
finalizzata   a   verificare   la   solidita'    e    l'affidabilita'
economico-finanziaria dei soggetti privati, in ordine alla  capacita'
di sostenere economicamente l'investimento proposto. 
  2. Con riferimento ai soggetti proponenti di cui all'art. 4,  comma
1, lettera a),  la  valutazione  sulla  solidita'  e  l'affidabilita'
economico-finanziaria  e'  effettuata  verificando  il  rispetto  dei
valori minimi dei parametri di seguito specificati: 
    a. solidita' economico-finanziaria, da  valutare  in  termini  di
rispetto di entrambi i seguenti indicatori: 
      i. CFI > 0,7: 
        intendendosi per: 
          CFI: Copertura finanziaria delle immobilizzazioni calcolata
come  media  degli  ultimi  due  bilanci  approvati  alla   data   di
presentazione della domanda, dei rapporti tra la somma  del  capitale
netto, come definito dall'art. 2424 del Codice  civile  (voce  A  del
passivo) - al netto dei crediti  verso  soci  per  versamenti  ancora
dovuti,  delle  azioni  proprie  e  dei  crediti   verso   soci   per
prelevamenti a titolo di anticipo  sugli  utili  -  e  dei  debiti  a
medio-lungo termine (somma degli importi esigibili oltre  l'esercizio
successivo   della   voce   D   del   passivo)   sul   totale   delle
immobilizzazioni (voce B dell'attivo). 
      ii. congruenza tra Capitale netto e debiti  e  Costo  progetto,
ovvero CN + Debiti M/L > CP/2 
        intendendosi per: 
          CN: il Capitale netto, come  definito  dall'art.  2424  del
Codice civile, al netto dei crediti verso soci per versamenti  ancora
dovuti,  delle  azioni  proprie  e  dei  crediti   verso   soci   per
prelevamenti a titolo  di  anticipo  sugli  utili,  quale  risultante
dall'ultimo bilancio approvato; 
          debiti M/L: somma dei debiti a medio-lungo termine; 
          CP: costo complessivo  del  progetto  indicato  in  domanda
dallo stesso soggetto richiedente; 
    b. gestione in attivo: gli ultimi due bilanci approvati alla data
di presentazione della domanda non  devono  essere  stati  chiusi  in
perdita. 
  3. Con riferimento ai soggetti ammissibili di diritto  privato,  di
cui all'art. 4 comma 1,  lettere  d)  ed  f),  la  valutazione  sulla
solidita'  e  l'affidabilita'  economico-finanziaria  e'   effettuata
verificando i medesimi parametri di cui al precedente  comma  2.  Nel
caso in cui  gli  organismi  non  siano  soggetti  alle  disposizioni
codicistiche in tema di redazione del bilancio, i  parametri  saranno
determinati sulla base dei saldi contabili di fine anno, presenti nei
documenti obbligatori dell'Organismo  di  ricerca,  e  corrispondenti
alle voci di cui  al  comma  2,  tenuto  conto  del  relativo  status
giuridico  (organismo  di  diritto  pubblico  o  privato)  e   natura
economica (organismo che  opera  con  o  senza  fine  di  lucro).  In
particolare si precisa che, per voce corrispondente al Capitale netto
si intende la differenza tra totale delle attivita'  e  totale  delle
passivita' aziendali, escludendo dalle prime i crediti per versamenti
ancora dovuti dai soci/partecipanti, e per voce  corrispondente  alle
immobilizzazioni  si  intende  il  valore  contabile  degli  elementi
patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente  all'interno
dell'entita'. 
  4. La valutazione di carattere  economico-finanziario  si  conclude
con  una  specifica  motivata  relazione   dell'esperto   incaricato,
contenente, nel caso di mancato rispetto di anche uno  solo  dei  tre
parametri di cui alle lettere a) e b)  del  precedente  comma  2,  la
richiesta  di  presentazione  di  idonea  garanzia   fideiussoria   o
assicurativa, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del decreto ministeriale
593/2016, come condizione specifica cui subordinare  l'efficacia  del
conseguente   provvedimento   ministeriale   di   concessione   delle
agevolazioni. 
  5. Per i soggetti che, alla data di  presentazione  della  domanda,
non dispongano ancora di  due  bilanci  approvati,  e'  richiesta  la
presentazione di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa.