Art. 10 Valutazione economico-finanziaria 1. Per i progetti valutati positivamente dagli esperti tecnico-scientifici che, all'esito della ricognizione di cui al precedente art. 9 comma 2, risultino dotati di copertura finanziaria, gli esperti economico-finanziari effettuano la propria valutazione finalizzata a verificare la solidita' e l'affidabilita' economico-finanziaria dei soggetti privati, in ordine alla capacita' di sostenere economicamente l'investimento proposto. 2. Con riferimento ai soggetti proponenti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), la valutazione sulla solidita' e l'affidabilita' economico-finanziaria e' effettuata verificando il rispetto dei valori minimi dei parametri di seguito specificati: a. solidita' economico-finanziaria, da valutare in termini di rispetto di entrambi i seguenti indicatori: i. CFI > 0,7: intendendosi per: CFI: Copertura finanziaria delle immobilizzazioni calcolata come media degli ultimi due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, dei rapporti tra la somma del capitale netto, come definito dall'art. 2424 del Codice civile (voce A del passivo) - al netto dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, delle azioni proprie e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili - e dei debiti a medio-lungo termine (somma degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo della voce D del passivo) sul totale delle immobilizzazioni (voce B dell'attivo). ii. congruenza tra Capitale netto e debiti e Costo progetto, ovvero CN + Debiti M/L > CP/2 intendendosi per: CN: il Capitale netto, come definito dall'art. 2424 del Codice civile, al netto dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, delle azioni proprie e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato; debiti M/L: somma dei debiti a medio-lungo termine; CP: costo complessivo del progetto indicato in domanda dallo stesso soggetto richiedente; b. gestione in attivo: gli ultimi due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda non devono essere stati chiusi in perdita. 3. Con riferimento ai soggetti ammissibili di diritto privato, di cui all'art. 4 comma 1, lettere d) ed f), la valutazione sulla solidita' e l'affidabilita' economico-finanziaria e' effettuata verificando i medesimi parametri di cui al precedente comma 2. Nel caso in cui gli organismi non siano soggetti alle disposizioni codicistiche in tema di redazione del bilancio, i parametri saranno determinati sulla base dei saldi contabili di fine anno, presenti nei documenti obbligatori dell'Organismo di ricerca, e corrispondenti alle voci di cui al comma 2, tenuto conto del relativo status giuridico (organismo di diritto pubblico o privato) e natura economica (organismo che opera con o senza fine di lucro). In particolare si precisa che, per voce corrispondente al Capitale netto si intende la differenza tra totale delle attivita' e totale delle passivita' aziendali, escludendo dalle prime i crediti per versamenti ancora dovuti dai soci/partecipanti, e per voce corrispondente alle immobilizzazioni si intende il valore contabile degli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente all'interno dell'entita'. 4. La valutazione di carattere economico-finanziario si conclude con una specifica motivata relazione dell'esperto incaricato, contenente, nel caso di mancato rispetto di anche uno solo dei tre parametri di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, la richiesta di presentazione di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del decreto ministeriale 593/2016, come condizione specifica cui subordinare l'efficacia del conseguente provvedimento ministeriale di concessione delle agevolazioni. 5. Per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, non dispongano ancora di due bilanci approvati, e' richiesta la presentazione di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa.