Art. 5 Requisiti dei progetti 1. Ciascun progetto deve prevedere un totale di costi complessivi ammissibili, come esposti in domanda, compresi tra un minimo di 3.000.000,00 di euro e un massimo di 10.000.000,00 di euro. 2. Il progetto deve prevedere lo sviluppo di attivita' di Ricerca industriale e di non preponderante Sviluppo sperimentale. L'ammontare totale dei costi ammissibili di Ricerca industriale deve prevalere sull'ammontare totale dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale. 3. Una quota non inferiore al 20% dell'ammontare totale dei costi di cui al comma 1 deve essere sostenuta direttamente da Universita' e/o enti pubblici di ricerca di cui al decreto ministeriale 593/2016. 4. A pena di esclusione, le attivita' progettuali realizzate dai soggetti proponenti di cui all'art. 4, comma 1, nel rispetto dei vincoli del piano finanziario dei fondi PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 e FSC, dovranno essere svolte nell'ambito di una o piu' delle proprie unita' operative ubicate nelle regioni meno sviluppate e/o nelle regioni in transizione, in una misura pari ad almeno l'80% del totale dei costi ammissibili esposti in domanda. 5. Il progetto puo' prevedere che le attivita' siano realizzate anche nelle aree del territorio nazionale non comprese in quelle delle regioni meno sviluppate e delle regioni in transizione, in una misura non superiore al 20% del totale dei costi ammissibili esposti in domanda. La parte del progetto realizzata nelle regioni del centro - nord deve essere strettamente necessaria al raggiungimento degli obiettivi del progetto stesso e deve prevedere ricadute positive sul territorio del Mezzogiorno, in termini occupazionali, di capacita' di attrazione di investimenti e competenze, di rafforzamento della competitivita' delle imprese. La parte del progetto realizzata nelle regioni del centro - nord deve, inoltre, presentare effetti indotti sulla valorizzazione dei risultati della ricerca e sulla diffusione dell'innovazione a vantaggio delle regioni del Mezzogiorno, anche attraverso la definizione di percorsi di trasferimento tecnologico e/o di conoscenze. 6. I progetti devono descrivere: a. le attivita' previste per il raggiungimento di ciascun obiettivo realizzativo e la relativa localizzazione nonche' l'indicazione delle attivita' assegnate a ciascun soggetto e l'impegno dei singoli co-proponenti nonche' di eventuali soggetti terzi (per attivita' di consulenza o servizi equivalenti); b. competenze, risorse strumentali e modello organizzativo dei soggetti proponenti che consentano di valutarne qualita' e competenza scientifico-tecnologica, esperienze maturate e dotazioni disponibili, in coerenza con gli obiettivi delle attivita' previste nell'ambito del progetto nonche' il sistema adottato per la gestione delle relative attivita'. Nel caso di soggetti proponenti che partecipino in forma associata (e.g. consorzi con attivita' esterna, societa' consortili, reti di impresa), il progetto deve descrivere altresi' chi saranno i soggetti attuatori del progetto, tra coloro che aderiscono alla forma associata, la corrispondente attivita' e la relativa localizzazione della stessa; c. il costo complessivo della proposta progettuale, articolato per obiettivo realizzativo e per singolo soggetto proponente in relazione alla parte di attivita' che il medesimo intende realizzare con la relativa localizzazione; d. il cronoprogramma della proposta progettuale, evidenziando lo sviluppo temporale delle singole attivita' previste; e. innovativita', originalita' e utilita' dei risultati perseguiti con riferimento allo stato dell'arte delle conoscenze e delle tecnologie relative all'Area di specializzazione; f. gli aspetti relativi alla proprieta', all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto; g. i risultati attesi del progetto, in termini di potenzialita' di sviluppo dell'Area di specializzazione, di impatto occupazionale, di capacita' di attrarre investimenti e competenze sul territorio, di rafforzamento della competitivita' e crescita delle imprese, di aumento della capacita', da parte delle imprese, di assorbimento dell'innovazione anche attraverso la definizione di percorsi di trasferimento tecnologico e/o di competenze sui territori di riferimento; h. per le attivita' svolte nelle regioni del centro-nord, la descrizione delle ricadute in termini occupazionali, di capacita' di attrazione di investimenti e competenze, di rafforzamento della competitivita' delle imprese, di effetti indotti sulla valorizzazione dei risultati della ricerca e sulla diffusione dell'innovazione, anche attraverso la definizione di percorsi di trasferimento tecnologico e/o di competenze; i. la rilevanza e la coerenza che lo sviluppo del progetto assume rispetto alle agende strategiche nazionali ed europee nell'Area di specializzazione; j. l'effetto di incentivazione per le grandi imprese ai sensi dell'art. 6 del regolamento UE 651/2014 . 7. La durata massima del progetto, indicata in sede di presentazione della domanda di agevolazione, non deve superare i 30 mesi, prorogabile una sola volta e per un massimo di ulteriori 6 mesi, previa motivata richiesta da parte del Soggetto capofila e a condizione che sia stata rendicontata una quota di spesa non inferiore al 60% dell'ammontare totale dei costi del progetto ammessi alle agevolazioni. 8. Ciascun progetto deve essere avviato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Non sono pertanto ammissibili le attivita' che a tale data risultino essere state gia' effettuate o avviate da parte dei soggetti proponenti. Non sono ammissibili, inoltre, le attivita' siano state oggetto di altri finanziamenti pubblici nazionali ed europei. A tale riguardo, il progetto deve essere accompagnato da una dichiarazione, debitamente sottoscritta da ciascun soggetto proponente, che attesti il rispetto delle prescrizioni suindicate. 9. Il progetto deve essere elaborato obbligatoriamente in lingua italiana e in lingua inglese. 10. Il progetto deve contenere un numero massimo di 100.000 caratteri e un numero massimo di 60 pagine.