Art. 5 
 
                       Requisiti dei progetti 
 
  1. Ciascun progetto deve prevedere un totale di  costi  complessivi
ammissibili, come esposti in  domanda,  compresi  tra  un  minimo  di
3.000.000,00 di euro e un massimo di 10.000.000,00 di euro. 
  2. Il progetto deve prevedere lo sviluppo di attivita'  di  Ricerca
industriale e di non preponderante Sviluppo sperimentale. L'ammontare
totale dei costi ammissibili di Ricerca  industriale  deve  prevalere
sull'ammontare totale dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale. 
  3. Una quota non inferiore al 20% dell'ammontare totale  dei  costi
di cui al comma 1 deve essere sostenuta direttamente  da  Universita'
e/o enti pubblici di ricerca di cui al decreto ministeriale 593/2016. 
  4. A pena di esclusione, le attivita'  progettuali  realizzate  dai
soggetti proponenti di cui all'art. 4,  comma  1,  nel  rispetto  dei
vincoli del piano finanziario dei fondi PON «Ricerca  e  Innovazione»
2014-2020 e FSC, dovranno essere svolte nell'ambito  di  una  o  piu'
delle proprie unita' operative ubicate nelle regioni meno  sviluppate
e/o nelle regioni in transizione, in una misura pari ad almeno  l'80%
del totale dei costi ammissibili esposti in domanda. 
  5. Il progetto puo' prevedere che  le  attivita'  siano  realizzate
anche nelle aree del territorio  nazionale  non  comprese  in  quelle
delle regioni meno sviluppate e delle regioni in transizione, in  una
misura non superiore al 20% del totale dei costi ammissibili  esposti
in domanda. La parte del progetto realizzata nelle regioni del centro
- nord deve essere strettamente necessaria  al  raggiungimento  degli
obiettivi del progetto stesso e deve prevedere ricadute positive  sul
territorio del Mezzogiorno, in termini occupazionali, di capacita' di
attrazione di  investimenti  e  competenze,  di  rafforzamento  della
competitivita' delle imprese. La parte del progetto realizzata  nelle
regioni del centro - nord deve, inoltre, presentare  effetti  indotti
sulla valorizzazione dei risultati della ricerca e  sulla  diffusione
dell'innovazione a vantaggio delle  regioni  del  Mezzogiorno,  anche
attraverso la definizione di percorsi  di  trasferimento  tecnologico
e/o di conoscenze. 
  6. I progetti devono descrivere: 
  a. le attivita' previste per il raggiungimento di ciascun obiettivo
realizzativo e la relativa localizzazione nonche' l'indicazione delle
attivita' assegnate  a  ciascun  soggetto  e  l'impegno  dei  singoli
co-proponenti nonche' di eventuali soggetti terzi (per  attivita'  di
consulenza o servizi equivalenti); 
  b. competenze, risorse  strumentali  e  modello  organizzativo  dei
soggetti proponenti che consentano di valutarne qualita' e competenza
scientifico-tecnologica, esperienze maturate e dotazioni disponibili,
in coerenza con gli obiettivi delle  attivita'  previste  nell'ambito
del progetto nonche'  il  sistema  adottato  per  la  gestione  delle
relative attivita'. Nel caso di soggetti proponenti  che  partecipino
in forma associata (e.g. consorzi  con  attivita'  esterna,  societa'
consortili, reti di impresa), il progetto  deve  descrivere  altresi'
chi saranno  i  soggetti  attuatori  del  progetto,  tra  coloro  che
aderiscono alla forma associata, la  corrispondente  attivita'  e  la
relativa localizzazione della stessa; 
  c. il costo complessivo della proposta progettuale, articolato  per
obiettivo realizzativo e per singolo soggetto proponente in relazione
alla parte di attivita' che il medesimo  intende  realizzare  con  la
relativa localizzazione; 
  d. il cronoprogramma della proposta  progettuale,  evidenziando  lo
sviluppo temporale delle singole attivita' previste; 
  e. innovativita', originalita' e utilita' dei risultati  perseguiti
con  riferimento  allo  stato  dell'arte  delle  conoscenze  e  delle
tecnologie relative all'Area di specializzazione; 
    f. gli aspetti relativi  alla  proprieta',  all'utilizzo  e  alla
diffusione dei risultati del progetto; 
    g. i risultati attesi del progetto, in termini  di  potenzialita'
di sviluppo dell'Area di specializzazione, di impatto  occupazionale,
di capacita' di attrarre investimenti e competenze sul territorio, di
rafforzamento della  competitivita'  e  crescita  delle  imprese,  di
aumento della capacita', da  parte  delle  imprese,  di  assorbimento
dell'innovazione anche  attraverso  la  definizione  di  percorsi  di
trasferimento  tecnologico  e/o  di  competenze  sui   territori   di
riferimento; 
    h. per le attivita' svolte  nelle  regioni  del  centro-nord,  la
descrizione delle ricadute in termini occupazionali, di capacita'  di
attrazione di  investimenti  e  competenze,  di  rafforzamento  della
competitivita' delle imprese, di effetti indotti sulla valorizzazione
dei risultati della  ricerca  e  sulla  diffusione  dell'innovazione,
anche  attraverso  la  definizione  di  percorsi   di   trasferimento
tecnologico e/o di competenze; 
    i. la rilevanza e la coerenza che lo sviluppo del progetto assume
rispetto alle agende strategiche nazionali ed  europee  nell'Area  di
specializzazione; 
    j. l'effetto di incentivazione per le  grandi  imprese  ai  sensi
dell'art. 6 del regolamento UE 651/2014 . 
  7.  La  durata  massima  del  progetto,   indicata   in   sede   di
presentazione della domanda di agevolazione, non deve superare  i  30
mesi, prorogabile una sola volta e per  un  massimo  di  ulteriori  6
mesi, previa motivata richiesta da parte del Soggetto  capofila  e  a
condizione  che  sia  stata  rendicontata  una  quota  di  spesa  non
inferiore al 60% dell'ammontare totale dei costi del progetto ammessi
alle agevolazioni. 
  8.  Ciascun  progetto  deve  essere  avviato  successivamente  alla
presentazione  della  domanda  di  agevolazione.  Non  sono  pertanto
ammissibili le attivita' che a tale data risultino essere state  gia'
effettuate o avviate da  parte  dei  soggetti  proponenti.  Non  sono
ammissibili, inoltre, le  attivita'  siano  state  oggetto  di  altri
finanziamenti pubblici nazionali ed  europei.  A  tale  riguardo,  il
progetto deve essere accompagnato da una  dichiarazione,  debitamente
sottoscritta da ciascun soggetto proponente, che attesti il  rispetto
delle prescrizioni suindicate. 
  9. Il progetto deve essere elaborato  obbligatoriamente  in  lingua
italiana e in lingua inglese. 
  10. Il  progetto  deve  contenere  un  numero  massimo  di  100.000
caratteri e un numero massimo di 60 pagine.