Art. 8 
 
      Modalita' e criteri della valutazione tecnico-scientifica 
 
  1.  Per  ciascuna  delle  n.  12  aree  di   specializzazione,   la
valutazione dei progetti e' affidata a un panel di esperti - formato,
in funzione del numero di domande pervenute, da un numero  minimo  di
tre e massimo di cinque componenti - nominati dal MIUR e  individuati
dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca di cui  all'art.  21
della legge  30  dicembre  2010,  n.  240  e  ss.mm.ii.,  nell'ambito
dell'apposito elenco ministeriale  e  dell'albo  di  esperti  gestito
dalla  Commissione  europea,  secondo  i  principi   di   competenza,
trasparenza e rotazione, in assenza di conflitti  di  interesse,  nel
rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale n. 593/2016. 
  2. Ciascun progetto  e'  valutato  secondo  i  criteri  di  seguito
specificati: 
    a)  capacita'  tecnico-organizzativa  dei  soggetti   proponenti,
valutata sulla base dei seguenti elementi: 
      I. capacita' di realizzazione del progetto con  risorse  umane,
tecniche e  organizzative  interne:  da  valutare  sulla  base  delle
competenze e delle  esperienze  specifiche  del  proponente  rispetto
all'Area di  specializzazione  in  cui  il  progetto  ricade  e  alle
tecnologie al cui sviluppo e' finalizzato il progetto presentato, con
particolare riferimento alla presenza di  personale  qualificato,  di
strutture interne dedicate all'attivita' di ricerca e sviluppo,  alle
tipologie e alla numerosita'  dei  progetti  di  ricerca  e  sviluppo
realizzati nei tre anni precedenti la presentazione della domanda  di
agevolazione (il sub-criterio sara' valutato in riferimento a  quanto
espresso all'art. 5, comma 6, lett. b); 
      II. ampiezza e qualita' del partenariato  pubblico-privato:  da
valutare in termini di capacita'  di  presidio  della  filiera  della
ricerca  e  innovazione  nell'Area  di  specializzazione  in  cui  il
progetto    ricade    e    di    qualita'    delle     collaborazioni
tecnico-scientifiche attivate  negli  ultimi  tre  anni  dai  singoli
soggetti  proponenti  (ad  es.  numerosita',  livello   di   apertura
internazionale,  obiettivi  raggiunti  in  termini   di   titoli   di
proprieta' industriale, valorizzazione  e  diffusione  dei  risultati
della ricerca) (il  sub-criterio  sara'  valutato  in  riferimento  a
quanto espresso all'art. 5, comma 6, lett. a) e b). 
    b) qualita' della proposta progettuale, valutata sulla  base  dei
seguenti elementi: 
      I. fattibilita' tecnico-economica, relativamente a: 
        i. adeguatezza  delle  risorse  strumentali  e  organizzative
presentate  dai  soggetti  proponenti:  le  risorse   strumentali   e
organizzative  sono  valutate  in  base  alla  loro   adeguatezza   e
pertinenza rispetto agli  obiettivi  del  progetto  (il  sub-criterio
sara' valutato in riferimento a quanto espresso all'art. 5, comma  6,
lettera b); 
        ii. cronoprogramma del progetto: valutato rispetto al livello
di  dettaglio  e  congruenza   dell'articolazione   temporale   delle
attivita', alla ripartizione delle stesse tra i soggetti proponenti e
al grado  di  integrazione  delle  diverse  fasi  rispetto  ai  tempi
previsti  per  la  realizzazione  degli  obiettivi  di  progetto  (il
sub-criterio sara' valutato in riferimento a quanto espresso all'art.
5, comma 6, lettera d); 
        iii. organizzazione  del  progetto:  valutata  rispetto  alla
qualita', efficacia ed efficienza del modello organizzativo  adottato
per la  gestione  delle  attivita'  previste  nel  progetto,  nonche'
rispetto   all'esperienza   e   professionalita'   del   responsabile
scientifico  del  progetto,  da  valutare  sulla  base  del  relativo
curriculum (il sub-criterio sara' valutato in  riferimento  a  quanto
espresso all'art. 5, comma 6, lettera b); 
        iv. congruita' dei  costi:  valutata  rispetto  alle  normali
condizioni di mercato nonche' agli obiettivi, alle attivita'  e  agli
investimenti  del  progetto.  Nell'ambito  del   parametro   verranno
analizzate anche l'adeguatezza e la ripartizione  del  budget  tra  i
diversi soggetti proponenti. Il progetto non  potra'  raggiungere  il
punteggio minimo indicato nella tabella di cui del  successivo  comma
3, nel caso in cui l'ammontare complessivo  dei  costi  valutati  non
congrui ecceda il limite del 10% del  totale  dei  costi  ammissibili
esposti in domanda (il sub-criterio sara' valutato in  riferimento  a
quanto espresso all'art. 5, comma 6, lettera c). 
      II.  innovativita',  originalita'  e  utilita'  dei   risultati
perseguiti, da valutare con riferimento al livello delle conoscenze e
delle  tecnologie  relative  all'Area  di  specializzazione  e   alla
capacita'  del  progetto  di   generare   miglioramenti   tecnologici
nell'Area stessa: 
  i. innovativita' e originalita': il requisito dell'originalita'  e'
valutato rispetto al contesto internazionale di riferimento, ovvero a
quello nazionale (il sub-criterio sara'  valutato  in  riferimento  a
quanto espresso all'art. 5, comma 6, lett. e); 
  ii. utilita' dei risultati perseguiti: il  requisito  dell'utilita'
e' valutato in rapporto  al  contributo  fornito  dal  progetto  alla
soluzione  di  problematiche  di  ricerca  e  sviluppo  dell'Area  di
specializzazione,   allo   sviluppo    di    metodologie    avanzate,
all'articolazione e integrazione  delle  competenze  delle  strutture
scientifico-tecnologiche pubblico-private coinvolte nel progetto  (il
sub-criterio sara' valutato in riferimento a quanto espresso all'art.
5, comma 6, lett. e). 
      III. coerenza con le agende strategiche  nazionali  ed  europee
dell'Area di specializzazione: da valutare in termini di  rispondenza
alle linee di azione previste  nelle  programmazioni  nazionali  (PNR
2015-2020, SNSI) ed europee (Programma quadro europeo per la  ricerca
e l'innovazione 2014 - 2020 Orizzonte 2020) nonche' di  efficacia  ed
efficienza della risposta fornita dal progetto alla domanda  reale  e
potenziale  dell'Area  di  riferimento,  come  delineata  da   studi,
indagini, analisi, etc (il sub-criterio sara' valutato in riferimento
a quanto espresso all'art. 5, comma 6, lett. i). 
    c) impatto del progetto in termini di risultati attesi, anche  in
riferimento alle ricadute sul  territorio  del  Mezzogiorno  generate
dalle attivita' svolte nelle regioni  del  centro  -  nord,  valutato
rispetto a: 
      I. impatto  occupazionale  sui  territori  di  riferimento  (il
sub-criterio sara' valutato in riferimento a quanto espresso all'art.
5, comma 6, lett. g e h); 
      II. valorizzazione dei risultati della ricerca  in  termini  di
rafforzamento  della  competitivita'  e  di  crescita  delle  imprese
attraverso (il sub-criterio sara' valutato in  riferimento  a  quanto
espresso all'art. 5, comma 6, lett. g e h): 
        lo sviluppo di innovazioni idonee a soddisfare la domanda e i
bisogni del mercato e/o, a  generare  un  miglioramento  dell'impatto
ambientale e sociale, 
        e/o marchi, brevetti e spin off industriali. 
  3. Ai  fini  dell'ammissibilita',  il  progetto  deve  ottenere  un
punteggio pari o superiore al minimo per ciascuna delle voci  oggetto
di valutazione, cosi' come indicato nella tabella che segue: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  4. A pena di inammissibilita' del progetto a finanziamento,  dovra'
essere verificato per le grandi imprese  il  rispetto  del  requisito
dell'effetto di incentivazione di cui all'art. 6 del  regolamento  UE
651/2014. 
  5. Il mancato raggiungimento del punteggio minimo, anche  solo  per
una delle voci riportate nella tabella di cui  al  comma  precedente,
determina l'inammissibilita' del progetto. 
  6. All'esito della valutazione tecnico-scientifica, ove i  progetti
abbiano maturato un punteggio  ex  aequo,  costituiscono  fattore  di
priorita' di ammissibilita' all'agevolazione i criteri  di  cui  alle
lettere b) e c)  del  precedente  comma  2.  Ove  la  sommatoria  dei
punteggi relativi ai criteri di cui alle lettere b) e c)  concorresse
ad un  ulteriore  ex  aequo,  costituisce  fattore  di  priorita'  di
ammissibilita' all'agevolazione il criterio di cui  alla  lettera  a)
del precedente comma 2. Nel caso di ulteriore  ex  aequo  costituisce
fattore di  priorita'  di  ammissibilita'  all'agevolazione  l'ordine
cronologico di presentazione della domanda. 
  7. La valutazione tecnico-scientifica  termina  con  l'assegnazione
del punteggio per ciascun progetto e  puo'  altresi'  prevedere,  ove
ritenuto opportuno  dal  medesimo  panel,  una  riduzione  dei  costi
ammissibili come esposti in domanda non superiore al 10%  del  totale
dei costi ammissibili, nel rispetto di quanto stabilito al precedente
comma 2, lettera b) I.iv (cfr. congruita' dei costi).