Art. 8 Modalita' e criteri della valutazione tecnico-scientifica 1. Per ciascuna delle n. 12 aree di specializzazione, la valutazione dei progetti e' affidata a un panel di esperti - formato, in funzione del numero di domande pervenute, da un numero minimo di tre e massimo di cinque componenti - nominati dal MIUR e individuati dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca di cui all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., nell'ambito dell'apposito elenco ministeriale e dell'albo di esperti gestito dalla Commissione europea, secondo i principi di competenza, trasparenza e rotazione, in assenza di conflitti di interesse, nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale n. 593/2016. 2. Ciascun progetto e' valutato secondo i criteri di seguito specificati: a) capacita' tecnico-organizzativa dei soggetti proponenti, valutata sulla base dei seguenti elementi: I. capacita' di realizzazione del progetto con risorse umane, tecniche e organizzative interne: da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze specifiche del proponente rispetto all'Area di specializzazione in cui il progetto ricade e alle tecnologie al cui sviluppo e' finalizzato il progetto presentato, con particolare riferimento alla presenza di personale qualificato, di strutture interne dedicate all'attivita' di ricerca e sviluppo, alle tipologie e alla numerosita' dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nei tre anni precedenti la presentazione della domanda di agevolazione (il sub-criterio sara' valutato in riferimento a quanto espresso all'art. 5, comma 6, lett. b); II. ampiezza e qualita' del partenariato pubblico-privato: da valutare in termini di capacita' di presidio della filiera della ricerca e innovazione nell'Area di specializzazione in cui il progetto ricade e di qualita' delle collaborazioni tecnico-scientifiche attivate negli ultimi tre anni dai singoli soggetti proponenti (ad es. numerosita', livello di apertura internazionale, obiettivi raggiunti in termini di titoli di proprieta' industriale, valorizzazione e diffusione dei risultati della ricerca) (il sub-criterio sara' valutato in riferimento a quanto espresso all'art. 5, comma 6, lett. a) e b). b) qualita' della proposta progettuale, valutata sulla base dei seguenti elementi: I. fattibilita' tecnico-economica, relativamente a: i. adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative presentate dai soggetti proponenti: le risorse strumentali e organizzative sono valutate in base alla loro adeguatezza e pertinenza rispetto agli obiettivi del progetto (il sub-criterio sara' valutato in riferimento a quanto espresso all'art. 5, comma 6, lettera b); ii. cronoprogramma del progetto: valutato rispetto al livello di dettaglio e congruenza dell'articolazione temporale delle attivita', alla ripartizione delle stesse tra i soggetti proponenti e al grado di integrazione delle diverse fasi rispetto ai tempi previsti per la realizzazione degli obiettivi di progetto (il sub-criterio sara' valutato in riferimento a quanto espresso all'art. 5, comma 6, lettera d); iii. organizzazione del progetto: valutata rispetto alla qualita', efficacia ed efficienza del modello organizzativo adottato per la gestione delle attivita' previste nel progetto, nonche' rispetto all'esperienza e professionalita' del responsabile scientifico del progetto, da valutare sulla base del relativo curriculum (il sub-criterio sara' valutato in riferimento a quanto espresso all'art. 5, comma 6, lettera b); iv. congruita' dei costi: valutata rispetto alle normali condizioni di mercato nonche' agli obiettivi, alle attivita' e agli investimenti del progetto. Nell'ambito del parametro verranno analizzate anche l'adeguatezza e la ripartizione del budget tra i diversi soggetti proponenti. Il progetto non potra' raggiungere il punteggio minimo indicato nella tabella di cui del successivo comma 3, nel caso in cui l'ammontare complessivo dei costi valutati non congrui ecceda il limite del 10% del totale dei costi ammissibili esposti in domanda (il sub-criterio sara' valutato in riferimento a quanto espresso all'art. 5, comma 6, lettera c). II. innovativita', originalita' e utilita' dei risultati perseguiti, da valutare con riferimento al livello delle conoscenze e delle tecnologie relative all'Area di specializzazione e alla capacita' del progetto di generare miglioramenti tecnologici nell'Area stessa: i. innovativita' e originalita': il requisito dell'originalita' e' valutato rispetto al contesto internazionale di riferimento, ovvero a quello nazionale (il sub-criterio sara' valutato in riferimento a quanto espresso all'art. 5, comma 6, lett. e); ii. utilita' dei risultati perseguiti: il requisito dell'utilita' e' valutato in rapporto al contributo fornito dal progetto alla soluzione di problematiche di ricerca e sviluppo dell'Area di specializzazione, allo sviluppo di metodologie avanzate, all'articolazione e integrazione delle competenze delle strutture scientifico-tecnologiche pubblico-private coinvolte nel progetto (il sub-criterio sara' valutato in riferimento a quanto espresso all'art. 5, comma 6, lett. e). III. coerenza con le agende strategiche nazionali ed europee dell'Area di specializzazione: da valutare in termini di rispondenza alle linee di azione previste nelle programmazioni nazionali (PNR 2015-2020, SNSI) ed europee (Programma quadro europeo per la ricerca e l'innovazione 2014 - 2020 Orizzonte 2020) nonche' di efficacia ed efficienza della risposta fornita dal progetto alla domanda reale e potenziale dell'Area di riferimento, come delineata da studi, indagini, analisi, etc (il sub-criterio sara' valutato in riferimento a quanto espresso all'art. 5, comma 6, lett. i). c) impatto del progetto in termini di risultati attesi, anche in riferimento alle ricadute sul territorio del Mezzogiorno generate dalle attivita' svolte nelle regioni del centro - nord, valutato rispetto a: I. impatto occupazionale sui territori di riferimento (il sub-criterio sara' valutato in riferimento a quanto espresso all'art. 5, comma 6, lett. g e h); II. valorizzazione dei risultati della ricerca in termini di rafforzamento della competitivita' e di crescita delle imprese attraverso (il sub-criterio sara' valutato in riferimento a quanto espresso all'art. 5, comma 6, lett. g e h): lo sviluppo di innovazioni idonee a soddisfare la domanda e i bisogni del mercato e/o, a generare un miglioramento dell'impatto ambientale e sociale, e/o marchi, brevetti e spin off industriali. 3. Ai fini dell'ammissibilita', il progetto deve ottenere un punteggio pari o superiore al minimo per ciascuna delle voci oggetto di valutazione, cosi' come indicato nella tabella che segue: Parte di provvedimento in formato grafico 4. A pena di inammissibilita' del progetto a finanziamento, dovra' essere verificato per le grandi imprese il rispetto del requisito dell'effetto di incentivazione di cui all'art. 6 del regolamento UE 651/2014. 5. Il mancato raggiungimento del punteggio minimo, anche solo per una delle voci riportate nella tabella di cui al comma precedente, determina l'inammissibilita' del progetto. 6. All'esito della valutazione tecnico-scientifica, ove i progetti abbiano maturato un punteggio ex aequo, costituiscono fattore di priorita' di ammissibilita' all'agevolazione i criteri di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 2. Ove la sommatoria dei punteggi relativi ai criteri di cui alle lettere b) e c) concorresse ad un ulteriore ex aequo, costituisce fattore di priorita' di ammissibilita' all'agevolazione il criterio di cui alla lettera a) del precedente comma 2. Nel caso di ulteriore ex aequo costituisce fattore di priorita' di ammissibilita' all'agevolazione l'ordine cronologico di presentazione della domanda. 7. La valutazione tecnico-scientifica termina con l'assegnazione del punteggio per ciascun progetto e puo' altresi' prevedere, ove ritenuto opportuno dal medesimo panel, una riduzione dei costi ammissibili come esposti in domanda non superiore al 10% del totale dei costi ammissibili, nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma 2, lettera b) I.iv (cfr. congruita' dei costi).