Art. 9 
 
                        Graduatorie di merito 
 
  1.   Il   MIUR,   all'esito   della   valutazione   di    carattere
tecnico-scientifico, procede alla  pubblicazione  delle  graduatorie,
una per ciascuna delle 12  aree  di  specializzazione,  contenenti  i
punteggi  di  merito  in  ordine  decrescente  assegnati  ai  singoli
progetti. 
  2. Al fine di individuare i progetti finanziabili e le  risorse  da
assegnare a ciascuno  di  essi,  il  MIUR  procede,  sulla  base  dei
risultati di cui al comma precedente, alla ricognizione, per  ciascun
progetto, dei costi  ammissibili  e  della  relativa  localizzazione,
tenuto conto dei vincoli di allocazione  territoriale  delle  risorse
finanziarie  previsti  dai  regolamenti  dei  fondi  PON  «Ricerca  e
Innovazione» 2014-2020 e FSC e della relativa dotazione.