Art. 9 Graduatorie di merito 1. Il MIUR, all'esito della valutazione di carattere tecnico-scientifico, procede alla pubblicazione delle graduatorie, una per ciascuna delle 12 aree di specializzazione, contenenti i punteggi di merito in ordine decrescente assegnati ai singoli progetti. 2. Al fine di individuare i progetti finanziabili e le risorse da assegnare a ciascuno di essi, il MIUR procede, sulla base dei risultati di cui al comma precedente, alla ricognizione, per ciascun progetto, dei costi ammissibili e della relativa localizzazione, tenuto conto dei vincoli di allocazione territoriale delle risorse finanziarie previsti dai regolamenti dei fondi PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 e FSC e della relativa dotazione.