Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a) «porto franco»: i  punti  franchi  individuati  negli  attuali
limiti   della   circoscrizione   territoriale   del   porto   franco
internazionale di Trieste di  competenza  dell'Autorita'  di  sistema
portuale del Mare Adriatico Orientale e le altre zone di cui all'art.
1, commi 618, 619 e 620, della legge del 23 dicembre  2014,  n.  190,
funzionalmente e logisticamente legate alle attivita' portuali; 
    b) «Autorita' di sistema portuale»: Autorita' di sistema portuale
del Mare Adriatico Orientale; 
    c) «presidente»: il presidente dell'Autorita' di sistema portuale
del Mare Adriatico Orientale.