Art. 3 
 
            Presidente dell'Autorita' di sistema portuale 
 
  1. Il porto franco di Trieste  e'  amministrato  dall'Autorita'  di
sistema portuale. 
  2. Il presidente, sentito il comitato di gestione, amministra: 
    a) le aree e  i  beni  del  demanio  marittimo,  ricadenti  nella
circoscrizione  territoriale  di   competenza,   sulla   base   delle
disposizioni  di  legge  in  materia,  esercitando  le   attribuzioni
stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione
e nelle relative norme di attuazione; 
    b) le altre zone di cui all'art. 1, commi 618, 619  e  620  della
legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  funzionalmente  e  logisticamente
legate alle attivita' portuali. 
  3. Nell'ambito del porto franco, il presidente: 
    a)  autorizza  e  limita  la  manipolazione  delle  merci,  ferme
restando le competenze dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  per
l'applicazione della normativa doganale; 
    b) autorizza e limita, d'intesa con la competente  Agenzia  delle
dogane e dei monopoli, la produzione  di  beni  e  servizi,  anche  a
carattere industriale; 
    c) determina: 
      1) i  canoni  di  concessione  delle  aree  demaniali  e  delle
banchine comprese nell'ambito portuale, di cui all'art. 18,  e  delle
aree demaniali comprese nella  propria  circoscrizione  territoriale,
nonche' i proventi di autorizzazioni per operazioni portuali  di  cui
all'art. 16, escluse le concessioni di cui all'art. 14 della legge 28
gennaio 1994, n. 84; 
      2) i canoni delle concessioni  demaniali  marittime  per  scopi
turistico-ricreativi e i canoni derivanti dall'utilizzo delle zone di
cui all'art. 1, commi 618, 619 e 620 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, fermo restando quanto previsto dall'art. 13,  comma  1,  lettera
a), secondo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84; 
      3)  i  canoni  di  locazione  di  aree   nella   disponibilita'
patrimoniale dell'Autorita' di sistema portuale; 
    d) regolamenta, di concerto con  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli e con l'autorita' marittima, l'accesso al porto franco con i
relativi orari. E' fatta salva la competenza dell'autorita' marittima
relativa alla circolazione stradale; 
    e) istituisce, sentita l'autorita' marittima per gli  aspetti  di
propria competenza, un servizio di vigilanza ai  varchi,  secondo  il
piano di security portuale; 
    f) individua, sentite le amministrazioni interessate,  specifiche
aree  per  l'esercizio  di   attivita'   produttive   finalizzate   a
razionalizzare  l'uso  del  porto  e  agevolare  i  tempi  di  lavoro
dell'utenza; 
    g) provvede, per le finalita' di cui all'art. 1, al coordinamento
delle attivita' svolte dalle pubbliche amministrazioni; 
    h) provvede  all'ordinaria  e  straordinaria  manutenzione  delle
parti comuni; 
    i) provvede all'esecuzione  delle  opere  richieste  dall'Agenzia
delle dogane e dei monopoli e dall'autorita' marittima, nonche' dalle
altre amministrazioni pubbliche competenti; 
    l) definisce, con proprio regolamento,  gli  spazi  comuni  e  le
modalita' di utilizzo degli stessi; 
    m) assicura la promozione industriale e commerciale,  sentite  le
amministrazioni interessate; 
    n) promuove  la  formazione  professionale,  sentita  la  regione
Friuli-Venezia Giulia, con l'inserimento professionale dei giovani in
imprese che operano con i mercati esteri, per accrescere la  presenza
delle imprese italiane nel mercato internazionale. 
  4. Al fine di promuovere lo sviluppo  dei  servizi  ferroviari  nel
porto franco, tenuto conto del principio di liberta' di transito,  il
presidente garantisce la  liberta'  di  accesso  a  tutti  i  vettori
ferroviari. A tal fine potra'  avvalersi  dell'utilizzo  di  societa'
strumentali,  anche   attraverso   l'assunzione   di   partecipazioni
societarie, ai  sensi  della  disciplina  vigente,  finalizzate  alla
promozione di collegamenti logistici e  intermodali  funzionali  allo
sviluppo del sistema portuale. 
  5. Il  presidente,  nel  caso  vi  sono  rilevanti  necessita'  del
commercio   internazionale   o    di    rispetto    degli    obblighi
internazionalmente assunti dallo Stato italiano, adotta, con  proprio
decreto, previo parere della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  dei
comuni  interessati,  i  provvedimenti  necessari  di  modifica,   in
conformita' al trattato di pace del  1947-allegato  VIII,  del  porto
franco di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del presente decreto.