Art. 5 
 
                      Transito degli automezzi 
 
  1. L'Autorita'  di  sistema  portuale,  per  le  finalita'  di  cui
all'art. 1, rilascia le autorizzazioni  relative  al  transito  degli
automezzi di nazionalita' estera destinati o  provenienti  dal  porto
franco.