IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge 15  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto  l'art.  10  del  decreto-legge  14  agosto  2013,   n.   93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  22  giugno  2017,
con la quale e' dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data
dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in  relazione  alla
crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio
delle Province di Parma e di Piacenza; 
  Considerato che il  periodo  di  siccita'  che  ha  interessato  il
territorio delle suddette province, a partire dall'autunno  2016,  ha
provocato una situazione di grave emergenza idrica,  con  conseguenze
sulle  reti,   in   particolare   quelle   finalizzate   al   consumo
idropotabile; 
  Tenuto conto, altresi', che la suddetta situazione di criticita' ha
reso necessario ricorrere a prime e immediate misure  di  mitigazione
del  rischio  che,  tuttavia,  non  hanno   contenuto,   in   maniera
efficiente,  gli  effetti  della  crisi  idrica  in  atto  anche   in
considerazione  delle  elevate   temperature   rilevate   che   hanno
incrementato notevolmente i prelievi sia per uso idropotabile che per
uso irriguo e che non sono  prevedibili,  allo  stato,  significative
modificazioni del quadro  meteo-climatico  per  l'imminente  stagione
estiva; 
  Ritenuto,  inoltre,  che  i  rilevanti  afflussi  turistici   della
stagione estiva determineranno un consistente aumento delle  esigenze
idropotabili in tutti i territori interessati; 
  Considerato  che  il  perdurare  della  situazione  di  siccita'  e
l'evoluzione della  conseguente  emergenza  idrica  puo'  determinare
gravi  ripercussioni  sulla  vita  sociale,  economica  e  produttiva
nonche' comportare un grave pregiudizio per  la  sanita'  e  l'igiene
pubblica; 
  Ravvisata, pertanto, la necessita', in  ragione  dell'intensita'  e
dell'estensione della suddetta emergenza idrica, di  intervenire  con
mezzi e poteri straordinari al fine di garantire  l'espletamento  dei
necessari interventi urgenti finalizzati a contrastare il contesto di
criticita'; 
  Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                   Nomina del Commissario delegato 
                      e Piano degli interventi 
 
  1.  Al  fine  di  fronteggiare  la  crisi   di   approvvigionamento
idropotabile nel territorio delle province di Parma e di Piacenza  di
cui in  premessa,  il  presidente  della  Regione  Emilia-Romagna  e'
nominato Commissario delegato. 
  2.  Per  l'espletamento  degli  interventi  di  cui   al   presente
provvedimento, il Commissario delegato di cui al comma 1, che opera a
titolo gratuito,  puo'  avvalersi,  anche  in  qualita'  di  soggetti
attuatori, dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e  la
Protezione civile, dell'Agenzia territoriale per i servizi  idrici  e
rifiuti, dei gestori dei servizi idrici,  dei  consorzi  di  bonifica
nonche' delle altre componenti e strutture operative territoriali del
Servizio nazionale della Protezione civile. 
  3. Per le finalita' di cui al  comma  2,  il  Commissario  delegato
predispone con immediatezza, avvalendosi dell'Agenzia  regionale  per
la sicurezza territoriale e la protezione civile e nel  limite  delle
risorse finanziarie di cui all'art.  2,  un  piano  degli  interventi
urgenti da realizzare per contrastare il contesto di  criticita',  da
sottoporre alla preventiva approvazione  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile. 
  4. Il piano di cui al  comma  3  contiene  gli  interventi  di  cui
all'art. 5, comma 2, lettera a) e b) della legge 24 febbraio 1992, n.
225, ovvero: 
  a) gli interventi realizzati o da realizzare a cura dei soggetti di
cui al comma 2 nella  fase  di  prima  emergenza  volti  a  garantire
l'approvvigionamento idropotabile della popolazione delle Province di
Parma e di Piacenza anche mediante l'utilizzo di autobotti; 
  b) gli interventi urgenti finalizzati a scongiurare  l'interruzione
del servizio idropotabile ed a  garantirne  la  piena  funzionalita',
anche  attraverso   l'interconnessione   di   reti   acquedottistiche
esistenti, l'installazione di  nuovi  sistemi  di  trattamento  delle
acque e l'attivazione di nuove fonti,  nonche'  la  realizzazione  di
serbatori per lo stoccaggio delle acque. 
  5. Il piano  di  cui  al  comma  4  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascun intervento  con  la  relativa  durata,
nonche'  l'indicazione  delle  relative  stime   di   costo   e   del
perseguimento delle finalita' idropotabili. 
  6. Il predetto piano potra'  essere  successivamente  rimodulato  e
integrato, nei  limiti  delle  risorse  di  cui  all'art.  2,  previa
approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
  7. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma
2 previo  resoconto  delle  spese  sostenute  ed  attestazione  della
sussistenza del  nesso  di  causalita'  con  l'evento  calamitoso  in
argomento. 
  8. Eventuali interventi a compensazione degli effetti prodotti  dai
prelievi, posti in essere in deroga  al  Deflusso  Minimo  Vitale  su
corsi d'acqua ricadenti in zone SIC e ZPS ed in aree parco e  la  cui
valutazione di incidenza  risulta  negativa  significativa  ai  sensi
delle  delibera  della  giunta  della   Regione   Emilia-Romagna   n.
1191/2007, sono realizzati con oneri a  carico  delle  risorse  della
Regione Emilia-Romagna previa dichiarazione da parte  della  medesima
regione della sussistenza di rilevanti motivi di interesse pubblico.