IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 giugno 2017, con la quale e' dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio delle Province di Parma e di Piacenza; Considerato che il periodo di siccita' che ha interessato il territorio delle suddette province, a partire dall'autunno 2016, ha provocato una situazione di grave emergenza idrica, con conseguenze sulle reti, in particolare quelle finalizzate al consumo idropotabile; Tenuto conto, altresi', che la suddetta situazione di criticita' ha reso necessario ricorrere a prime e immediate misure di mitigazione del rischio che, tuttavia, non hanno contenuto, in maniera efficiente, gli effetti della crisi idrica in atto anche in considerazione delle elevate temperature rilevate che hanno incrementato notevolmente i prelievi sia per uso idropotabile che per uso irriguo e che non sono prevedibili, allo stato, significative modificazioni del quadro meteo-climatico per l'imminente stagione estiva; Ritenuto, inoltre, che i rilevanti afflussi turistici della stagione estiva determineranno un consistente aumento delle esigenze idropotabili in tutti i territori interessati; Considerato che il perdurare della situazione di siccita' e l'evoluzione della conseguente emergenza idrica puo' determinare gravi ripercussioni sulla vita sociale, economica e produttiva nonche' comportare un grave pregiudizio per la sanita' e l'igiene pubblica; Ravvisata, pertanto, la necessita', in ragione dell'intensita' e dell'estensione della suddetta emergenza idrica, di intervenire con mezzi e poteri straordinari al fine di garantire l'espletamento dei necessari interventi urgenti finalizzati a contrastare il contesto di criticita'; Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna; Dispone: Art. 1 Nomina del Commissario delegato e Piano degli interventi 1. Al fine di fronteggiare la crisi di approvvigionamento idropotabile nel territorio delle province di Parma e di Piacenza di cui in premessa, il presidente della Regione Emilia-Romagna e' nominato Commissario delegato. 2. Per l'espletamento degli interventi di cui al presente provvedimento, il Commissario delegato di cui al comma 1, che opera a titolo gratuito, puo' avvalersi, anche in qualita' di soggetti attuatori, dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, dell'Agenzia territoriale per i servizi idrici e rifiuti, dei gestori dei servizi idrici, dei consorzi di bonifica nonche' delle altre componenti e strutture operative territoriali del Servizio nazionale della Protezione civile. 3. Per le finalita' di cui al comma 2, il Commissario delegato predispone con immediatezza, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, un piano degli interventi urgenti da realizzare per contrastare il contesto di criticita', da sottoporre alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 4. Il piano di cui al comma 3 contiene gli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) e b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero: a) gli interventi realizzati o da realizzare a cura dei soggetti di cui al comma 2 nella fase di prima emergenza volti a garantire l'approvvigionamento idropotabile della popolazione delle Province di Parma e di Piacenza anche mediante l'utilizzo di autobotti; b) gli interventi urgenti finalizzati a scongiurare l'interruzione del servizio idropotabile ed a garantirne la piena funzionalita', anche attraverso l'interconnessione di reti acquedottistiche esistenti, l'installazione di nuovi sistemi di trattamento delle acque e l'attivazione di nuove fonti, nonche' la realizzazione di serbatori per lo stoccaggio delle acque. 5. Il piano di cui al comma 4 deve, altresi', contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonche' l'indicazione delle relative stime di costo e del perseguimento delle finalita' idropotabili. 6. Il predetto piano potra' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 2, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 7. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalita' con l'evento calamitoso in argomento. 8. Eventuali interventi a compensazione degli effetti prodotti dai prelievi, posti in essere in deroga al Deflusso Minimo Vitale su corsi d'acqua ricadenti in zone SIC e ZPS ed in aree parco e la cui valutazione di incidenza risulta negativa significativa ai sensi delle delibera della giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1191/2007, sono realizzati con oneri a carico delle risorse della Regione Emilia-Romagna previa dichiarazione da parte della medesima regione della sussistenza di rilevanti motivi di interesse pubblico.