Art. 3 
 
                 Modalita' e termini di trasmissione 
 
  1. Per la validita' della comunicazione, i comuni, entro il termine
perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24:00 rispettivamente  del
15 settembre 2017, per l'anno 2017, del 15 giugno  2018,  per  l'anno
2018,  e  del  15  giugno  2019,  per  l'anno  2019,  trasmettono  la
certificazione di cui all'allegato modello A, che  costituisce  parte
integrante  del  presente  decreto,  esclusivamente   con   modalita'
telematica, munita  della  sottoscrizione,  mediante  apposizione  di
firma digitale, del rappresentante  legale  e  del  responsabile  del
servizio finanziario.