IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, come  modificato  dall'art.  12,  comma  4,  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488, che dispone, tra l'altro, riduzioni  di  costo
sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti, anche miscelati ad aria
e distribuiti attraverso reti canalizzate,  usati  come  combustibili
per riscaldamento nei comuni non  metanizzati  ricadenti  nella  zona
climatica E, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
agosto  1993,  n.  412,  da  individuare  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze  di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico; 
  Visto l'art. 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, che
stabilisce, tra l'altro, che a  decorrere  dal  1°  gennaio  2009  si
applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul gas  di  petrolio
liquefatto impiegati in zone montane e in altri  specifici  territori
nazionali di cui all'art. 5 del decreto-legge  1°  ottobre  2001,  n.
356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001,  n.
418; 
  Considerato che, dal combinato  disposto  dell'art.  8,  comma  10,
lettera c), della legge 23 dicembre 1998,  n.  448,  come  modificato
dall'art. 12, comma 4, della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  e
dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre  2000,  n.  268,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n.  354,
come modificato dall'art. 27, comma 3, della legge 23 dicembre  2000,
n. 388, si evince che, con la locuzione di comune, si e' inteso  fare
riferimento al centro abitato ove ha sede la  casa  comunale  e  che,
quindi, un comune appartenente alla zona climatica E e'  da  ritenere
non metanizzato se non lo e'  il  centro  abitato,  sede  della  casa
comunale; 
  Visto il regolamento adottato con il decreto del  Presidente  della
Repubblica  26  agosto  1993,  n.   412,   recante   norme   per   la
progettazione, l'installazione, l'esercizio e la  manutenzione  degli
impianti termici degli edifici ai fini del contenimento  dei  consumi
di energia e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  9  marzo   1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del  19  ottobre  1999,  e
successive modificazioni, che individua nella tabella A allegata allo
stesso decreto, i comuni non metanizzati ricadenti nella  zona  E  di
cui al regolamento n. 412 del 1993; 
  Visti i dati presenti sul sito istituzionale  del  Ministero  dello
sviluppo economico, che individuano l'esistenza  di  un  servizio  di
distribuzione del suddetto gas e di punti di  riconsegna  attivi  del
gas naturale in alcuni comuni  attualmente  compresi  nella  predetta
tabella A; 
  Sentiti, relativamente  alla  presenza  nel  rispettivo  territorio
comunale di un servizio di distribuzione di gas naturale  attivo  che
raggiunga anche il centro abitato dove ha sede la  casa  comunale,  i
Comuni di Civita D'Antino (L'Aquila),  Civitella  Roveto  (L'Aquila),
Fossa (L'Aquila), Andretta (Avellino), Aquilonia (Avellino), Chiusano
di San Domenico (Avellino), Guardia Lombardi  (Avellino),  Montecalvo
Irpino  (Avellino),  Ospedaletto  D'Alpinolo   (Avellino),   Parolise
(Avellino),  Rocca  San  Felice  (Avellino),   Summonte   (Avellino),
Torrioni (Avellino), Zungoli (Avellino),  Baselice  (Benevento),  San
Giorgio la Molara (Benevento), Alto  Reno  Terme  (ex  Granaglione  e
Porretta terme) (Bologna), Colle  D'Anchise  (Campobasso),  San  Polo
Matese (Campobasso), Sant'Angelo Limosano (Campobasso), San  Gregorio
Matese  (Caserta),   Gessopalena   (Chieti),   Montazzoli   (Chieti),
Montebello sul Sangro (Chieti), Monteferrante (Chieti),  Montelapiano
(Chieti), Montenerodomo (Chieti), Bastia Mondovi' (Cuneo),  Germasino
(Como),  Acquaformosa   (Cosenza),   Albidonia   (Cosenza),   Belsito
(Cosenza),  Castroregio  (Cosenza),   Cellara   (Cosenza),   Grimaldi
(Cosenza),  San  Lorenzo  Bellizzi  (Cosenza),  Scigliano  (Cosenza),
Cicala (Catanzaro),  Decollatura  (Catanzaro),  Tiriolo  (Catanzaro),
Alberona  (Foggia),  Faeto  (Foggia),  Motta  Montecorvino  (Foggia),
Roseto Valforte (Foggia), San Marco  la  Catola  (Foggia),  Volturino
(Foggia), Broccostella (Frosinone),  Campoli  Appennino  (Frosinone),
Gallinaro  (Frosinone),  Pieve  di  Teco  (Imperia),   Conca   Casale
(Isernia), Miranda  (Isernia),  Montenero  Val  Cocchiara  (Isernia),
Gorgoglione  (Matera),  Gangi  (Palermo),  Geraci  Siculo  (Palermo),
Prizzi (Palermo), San Marcello Piteglio (ex San  Marcello  Pistoiese,
Piteglio)   (Pistoia),   Anzi    (Potenza),    Calvello    (Potenza),
Castelmezzano   (Potenza),   Laurenzana   (Potenza),    Pietrapertosa
(Potenza), Castelnuovo di Conza (Salerno), Piuro (Sondrio), Ponte  in
Valtellina (Sondrio), Pino sulla Sponda del Lago  Maggiore  (Varese),
Gambugliano (Vicenza), Brentino Belluno  (Verona),  Dolce'  (Verona),
elencati nella predetta tabella A allegata al  predetto  decreto  del
Ministro delle finanze 9 marzo 1999; 
  Considerato  che  nei  comuni  predetti  esiste  un   servizio   di
distribuzione di gas naturale attivo che raggiunge  anche  il  centro
abitato dove ha sede la casa comunale; 
  Ritenuto che occorre quindi espungere dalla tabella A  allegata  al
predetto decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999 e successive
modificazioni, i comuni in  cui  si  e'  realizzato  il  processo  di
metanizzazione relativamente al centro abitato ove ha  sede  la  casa
comunale; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
attribuendogli le funzioni  dei  Ministeri  del  tesoro,  bilancio  e
programmazione economica e delle finanze; 
  Visto l'art. 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha istituito il Ministero delle attivita' produttive,  attribuendogli
le  funzioni  del   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato; 
  Visto l'art. 1, comma 12, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2006,  n.  233,
con il quale la denominazione Ministero dello sviluppo  economico  ha
sostituito ad ogni  effetto  e  ovunque  presente,  la  denominazione
Ministero delle attivita' produttive in relazione alle funzioni  gia'
conferite a tale Dicastero, nonche' a quelle  di  cui  al  precedente
comma 2, fatto salvo quanto disposto dai successivi commi  13,  19  e
19-bis del medesimo art. 1; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Modifiche elenco comuni 
 
  1. Dalla tabella A allegata al decreto del Ministro delle finanze 9
marzo 1999, e  successive  modificazioni,  sono  espunti  i  seguenti
comuni, in cui si considera realizzato il processo di  metanizzazione
relativamente al  centro  abitato  ove  ha  sede  la  casa  comunale,
ricadenti nella zona climatica E di cui al regolamento del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico