IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto il regio decreto dell'11 dicembre 1933, n. 1775, «Testo unico
delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»; 
  Vista la direttiva 2000/60/CE del  23  ottobre  2000,  «Quadro  per
l'azione comunitaria in materia di acque»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  28   luglio   2004,   recante   «Linee   guida   per   la
predisposizione  del  bilancio  idrico  di  bacino,  comprensive  dei
criteri per il censimento  delle  utilizzazioni  in  atto  e  per  la
definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'art. 22, comma  4,
del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152»; 
  Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006  e  ss.mm.ii,
ed in particolare la Parte Terza «Norme  in  materia  di  difesa  del
suolo  e  lotta  alla  desertificazione,  di   tutela   delle   acque
dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 8 novembre 2010, n.  260,  che  costituisce  il
«Regolamento recante i criteri tecnici per la  classificazione  dello
stato dei corpi idrici superficiali,  per  la  modifica  delle  norme
tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'art.  75,  comma  3,
del medesimo decreto legislativo»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare n. 39 del 24 febbraio 2015 «Regolamento recante
i criteri per la definizione del costo ambientale e del  costo  della
risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare n. 86 del 16 giugno 2015 di approvazione  della
Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali del 31 luglio 2015 di emanazione delle «Linee  guida  per
la regolamentazione da parte  delle  regioni  e  delle  modalita'  di
quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo»; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante  «Disposizioni  in
materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,  che  approva  il  testo  unico   delle   leggi   costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; 
  Visto in particolare l'art. 14, terzo  comma,  del  predetto  testo
unico, che disciplina l'utilizzazione delle acque pubbliche da  parte
dello Stato e della Provincia autonoma  di  Bolzano,  prevedendo  che
tale utilizzazione, nell'ambito delle rispettive competenze, ha luogo
sulla  base  di  un  piano  generale   stabilito   d'intesa   tra   i
rappresentanti dello Stato e della provincia in seno  a  un  apposito
comitato; 
  Visto, l'art. 5 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
marzo  1974,  n.  381,  come  modificato  dall'art.  2  del   decreto
legislativo 11 novembre 1999,  n.  463  (Norme  di  attuazione  dello
statuto speciale della Regione  Trentino-Alto  Adige  in  materia  di
demanio idrico, di  opere  idrauliche  e  di  concessioni  di  grandi
derivazioni a scopo  idroelettrico,  produzione  e  distribuzione  di
energia elettrica), che dispone che detto Piano generale vale  anche,
per il territorio provinciale,  quale  piano  di  bacino  di  rilievo
nazionale e che in tal senso il Ministro dei lavori  pubblici,  nella
sua qualita' di presidente del comitato istituzionale delle autorita'
di bacino di rilievo nazionale,  ed  il  presidente  della  provincia
assicurano,   mediante   apposite   intese,   il   coordinamento    e
l'integrazione delle attivita' di  pianificazione  nell'ambito  delle
rispettive attribuzioni; 
  Visto il capo VIII del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,
attuato dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
aprile 2001, che  attribuisce  al  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio, con decorrenza dal 1° giugno 2001, l'esercizio
delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela delle acque in
precedenza spettanti al Ministero dei lavori pubblici; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale del 6-7 novembre 2001,
n. 353, che ha dichiarato incostituzionale il  seguente  periodo  del
citato art. 5: «Ai fini della definizione della  predetta  intesa  il
Ministro dei lavori pubblici, sentiti i comitati istituzionali  delle
autorita' di  bacino  di  rilievo  nazionale  interessate,  assicura,
attraverso opportuni strumenti di  raccordo,  la  compatibilizzazione
degli interessi comuni a piu' regioni  e  province  autonome  il  cui
territorio ricade in  bacini  idrografici  di  rilievo  nazionale»  e
motivando tale decisione in considerazione del fatto che «le esigenze
di  coordinamento  e  di  integrazione,  indispensabili  in  base  ad
apprezzamento dello stesso  legislatore,  devono  essere  realizzate,
nell'unitarieta'  "della  pianificazione  del   bacino   di   rilievo
nazionale, a livello di organo centrale  o  pluriregionale,  con  uno
degli  ipotizzabili  sistemi,   che   assicuri   effettiva   parita'"
d'intervento di tutte le regioni e province autonome interessate,  in
un giusto procedimento di  partecipazione  equilibrata  dei  medesimi
soggetti, titolari di interessi giuridicamente  rilevanti  sul  piano
costituzionale»; 
  Visto  il  «Protocollo   di   intesa   per   il   coordinamento   e
l'integrazione del Piano generale  per  l'utilizzazione  delle  acque
pubbliche relative al territorio della Provincia autonoma di  Bolzano
con i piani di bacino di rilievo nazionale» sottoscritto  nell'agosto
2002 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare e  dai  presidenti  delle  province  autonome  e  delle  regioni
interessate, ovvero Lombardia e Veneto, che disciplina  le  procedure
partecipative in attuazione della sentenza della Corte costituzionale
citata; 
  Visto il «Protocollo d'intesa» stipulato in data 1° agosto 2006 tra
la Provincia autonoma di Bolzano, il Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio, la Provincia autonoma di Trento e  la  Regione
Veneto, che prevede  il  coordinamento  e  l'integrazione  del  Piano
generale di utilizzazione delle acque pubbliche con i piani di bacino
di rilievo nazionale e prevede una valutazione tecnica congiunta  del
piano da parte della Provincia autonoma di Bolzano,  delle  Autorita'
di bacino del Fiume Adige  e  dell'Alto  Adriatico,  della  Provincia
autonoma di Trento e  della  Regione  Veneto  in  quanto  tale  Piano
concorre alla formazione del  piano  di  gestione  per  il  distretto
idrografico delle Alpi orientali  ai  sensi  della  direttiva  quadro
acque 2000/60/CE; 
  Visto il decreto ministeriale del 25 ottobre 2016, n. 294, adottato
ai sensi dell'art. 63, comma 3 del decreto legislativo del  3  aprile
2006, n. 152, con cui sono stati dati indirizzi operativi per l'avvio
delle Autorita' di bacino distrettuali alla cui luce deve essere  ora
letto  il  Protocollo  d'intesa,  per   la   parte   concernente   la
pianificazione di bacino; 
  Visti la delibera della Provincia autonoma di Bolzano n.  2458  del
23 luglio 2007, modificata con delibera n. 1735 del 26 giugno 2009  e
successivamente con delibera n. 411 dell'8 aprile 2014 e  il  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 agosto  2012,  con  i
quali  sono   stati   nominati   rispettivamente   i   rappresentanti
provinciali e quelli statali in seno al Comitato  paritetico  di  cui
all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381/1974; 
  Vista la delibera del 26 aprile 2010  n.  704  con  cui  la  giunta
provinciale di Bolzano ha approvato il progetto di Piano generale  di
utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP)  e  le  delibere  del  30
maggio 2011, n. 893 e del 19 settembre  2011,  n.  1427  con  cui  la
giunta provinciale ha approvato alcune modifiche; 
  Visto l'art. 8 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
381/1974, che disciplina  la  procedura  di  approvazione  del  Piano
generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche disponendo che  un
apposito Comitato Stato-Provincia predisponga e adotti il progetto di
piano e lo pubblichi poi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  e
nel Bollettino Ufficiale della Regione; 
  Visto il progetto di Piano generale per l'utilizzazione delle acque
pubbliche della Provincia autonoma di Bolzano, adottato dal  Comitato
paritetico con deliberazione del 21 aprile 2016; 
  Considerato  che  il  progetto  di  Piano   e'   stato   pubblicato
limitatamente alla Parte 3 «Parte normativa» nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 123 del 27 maggio 2016 e nel supplemento n. 4 del
Bollettino Ufficiale della regione n. 18 del 3 maggio 2016 e l'intero
documento e' stato reso disponibile  per  la  consultazione  pubblica
sulla            pagina            Internet            all'indirizzo:
http://www.provincia.bz.it/agenzia-ambiente/acqua/piano-generale-acqu
a.asp                                                            (ora
http://ambiente.provincia.bz.it/acqua/piano-generale-utilizzazione-ac
que-pubbliche.asp). 
  Visto il parere favorevole espresso dalla  giunta  della  Provincia
autonoma di Bolzano nella seduta del 17 gennaio  2017  riguardo  alle
modifiche apportate in ordine alle osservazioni pervenute; 
  Visto  il  medesimo  art.  8  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 381/1974, che dispone che il Piano, deliberato  in  via
definitiva dal Comitato paritetico, e' reso esecutivo con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente e del
presidente della giunta provinciale,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale e nel Bollettino Ufficiale  e  rimane  in  vigore  a  tempo
indeterminato,  fatta  salva  la   sua   revisione   e   i   relativi
aggiornamenti; 
  Visto il Piano generale per l'utilizzazione delle  acque  pubbliche
della Provincia autonoma  di  Bolzano,  che  lo  stesso  Comitato  ha
deliberato in via definitiva in data 1° marzo 2016; 
  Vista la proposta,  conforme  all'intesa  raggiunta,  del  Ministro
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e  del
presidente della provincia autonoma di Bolzano, resa con note prot. n
164713 del 15 marzo 2017 e nota n. 10221GAB del 28 aprile 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' reso esecutivo, a norma dell'art. 8, quinto comma,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 22  marzo  1974,  n.  381,  il  Piano
generale di  utilizzazione  delle  acque  pubbliche  della  Provincia
autonoma di Bolzano, come definitivamente deliberato il 1° marzo 2017
dal Comitato paritetico costituito ai  sensi  dello  stesso  art.  8,
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n.
381.