Art. 3 Modalita' di riconoscimento e fruizione del credito d'imposta 1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni di cui all'art. 2, comma 1, trasmettono all'ACRI le delibere di impegno irrevocabile ad effettuare i versamenti di cui al precedente art. 2, entro quarantacinque giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni finanziatrici, per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno, in ordine cronologico di presentazione, nei venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1. 3. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse disponibili pari a 10 milioni di euro, comunica, con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, l'ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI. Entro i successivi due mesi dalla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni finanziatrici versano sul conto corrente di cui al precedente art. 2, comma 1, le somme stanziate e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta ai sensi del successivo comma 5. 4. Ove una fondazione non provveda al versamento di cui al precedente comma 3, l'ACRI ne da' comunicazione all'Agenzia delle entrate, che provvede ad annullare il riconoscimento del credito d'imposta nei confronti della fondazione inadempiente. 5. Il credito di imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso e' stato riconosciuto, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, successivamente alla trasmissione, da parte dell'ACRI all'Agenzia delle entrate, dei dati di cui ai commi 3,4 e 6. Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato risulti superiore all'ammontare concesso, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate è istituito il codice per la fruizione del credito d'imposta da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso. 6. Il credito e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito e' utilizzato. Il credito d'imposta di cui al presente decreto e' cedibile dalle fondazioni finanziatrici, in esenzione dall'imposta di registro, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e a condizione che sia intervenuto il riconoscimento dello stesso da parte dell'Agenzia delle entrate con il provvedimento di cui al comma 3, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi ed e' utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente. Dell'avvenuta cessione e' data comunicazione all'ACRI per la successiva notifica della variazione del beneficiario all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa. 7. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. 8. Le risorse occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente decreto sono trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778 Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio.