Art. 3 
 
 
                     Modalita' di riconoscimento 
                  e fruizione del credito d'imposta 
 
  1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le  fondazioni
di cui all'art. 2, comma  1,  trasmettono  all'ACRI  le  delibere  di
impegno irrevocabile ad effettuare i versamenti di cui al  precedente
art.  2,  entro  quarantacinque  giorni  successivi  alla   data   di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  2.  L'ACRI  trasmette  all'Agenzia  delle  entrate,  con  modalita'
definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni  finanziatrici,  per  le
quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno, in ordine
cronologico  di  presentazione,  nei  venti  giorni  successivi  alla
scadenza del termine di cui al comma 1. 
  3.  L'Agenzia  delle  entrate,  secondo  l'ordine  cronologico   di
presentazione delle delibere di impegno e nel  limite  massimo  delle
risorse  disponibili  pari  a  10  milioni  di  euro,  comunica,  con
provvedimento del Direttore della medesima Agenzia,  l'ammontare  del
credito di imposta spettante a ciascuna fondazione e  per  conoscenza
all'ACRI. Entro i successivi due mesi dalla predetta comunicazione di
riconoscimento del credito  d'imposta,  le  fondazioni  finanziatrici
versano sul conto corrente di cui al precedente art. 2, comma  1,  le
somme stanziate e trasmettono contestualmente  copia  della  relativa
documentazione bancaria ad ACRI. L'ACRI trasmette  all'Agenzia  delle
entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco  delle
fondazioni che hanno effettuato i versamenti, con i  relativi  codici
fiscali e importi, al fine di consentire  la  fruizione  del  credito
d'imposta ai sensi del successivo comma 5. 
  4. Ove  una  fondazione  non  provveda  al  versamento  di  cui  al
precedente comma 3, l'ACRI ne  da'  comunicazione  all'Agenzia  delle
entrate, che provvede ad  annullare  il  riconoscimento  del  credito
d'imposta nei confronti della fondazione inadempiente. 
  5.  Il  credito  di  imposta  e'  utilizzabile  esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale  lo  stesso
e' stato riconosciuto,  presentando  il  modello  F24  esclusivamente
attraverso i servizi telematici  messi  a  disposizione  dall'Agenzia
delle  entrate,  pena  il  rifiuto  dell'operazione  di   versamento,
successivamente alla trasmissione,  da  parte  dell'ACRI  all'Agenzia
delle entrate, dei dati di cui ai commi 3,4 e  6.  Nel  caso  in  cui
l'importo del  credito  utilizzato  risulti  superiore  all'ammontare
concesso, anche tenendo conto di  precedenti  fruizioni  del  credito
stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è  comunicato
al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta
consultabile  sul  sito  internet  dei  servizi  telematici  messi  a
disposizione dall'Agenzia delle  entrate.  Con  separata  risoluzione
dell'Agenzia delle entrate è istituito il codice  per  la  fruizione
del credito d'imposta da indicare nel modello F24 e sono impartite le
istruzioni per la compilazione del modello stesso. 
  6. Il credito e' indicato nella dichiarazione dei redditi  relativa
al periodo d'imposta di  riconoscimento  e  nelle  dichiarazioni  dei
redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito
e' utilizzato. Il credito d'imposta di cui  al  presente  decreto  e'
cedibile dalle fondazioni finanziatrici, in esenzione dall'imposta di
registro, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e
seguenti del codice civile e a  condizione  che  sia  intervenuto  il
riconoscimento dello stesso da parte dell'Agenzia delle  entrate  con
il  provvedimento  di  cui  al  comma  3,  a  intermediari   bancari,
finanziari e assicurativi ed e'  utilizzabile  dal  cessionario  alle
medesime condizioni applicabili al cedente. Dell'avvenuta cessione e'
data  comunicazione  all'ACRI  per  la  successiva   notifica   della
variazione del beneficiario all'Agenzia delle entrate, con  modalita'
telematiche definite d'intesa. 
  7. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di  cui  all'art.
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  e  all'art.  34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. 
  8.  Le  risorse  occorrenti  per  la  regolazione  contabile  delle
compensazioni  esercitate  ai  sensi  del   presente   decreto   sono
trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778 Agenzia delle  entrate
- Fondi di bilancio.