Art. 4 
 
 
                              Controlli 
 
  1. In caso di fruizione eccedente in tutto o in parte il credito di
imposta spettante, si rendono applicabili  le  norme  in  materia  di
liquidazione, accertamento,  riscossione  e  contenzioso  nonche'  le
sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi. 
  2. L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che l'agevolazione  sia
in tutto o in parte non spettante, revoca o ridetermina l'importo del
credito di imposta  e  procede  al  successivo  recupero  secondo  le
disposizioni di cui all'art. 1, commi da 421 a 423,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 9 maggio 2017 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Poletti          
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
          Padoan          
 

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2017 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 1665