IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  e  visti  in
particolare: 
    l'art.  200,  comma  3,  che  prevede  che,  in  sede  di   prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, il ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo documento pluriennale
di pianificazione (DPP) di cui al  decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; 
    l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino  all'approvazione  del
primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in  materia
di infrastrutture e  trasporti  gli  strumenti  di  pianificazione  e
programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo
le procedure vigenti alla data di  entrata  in  vigore  dello  stesso
decreto legislativo o in  relazione  ai  quali  sussiste  un  impegno
assunto con i competenti organi dell'Unione europea; 
    l'art. 214, comma 2, lettera  d)  e  f),  in  base  al  quale  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   provvede   alle
attivita' di supporto  a  questo  comitato  per  la  vigilanza  sulle
attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e  della
successiva realizzazione delle infrastrutture  e  degli  insediamenti
prioritari per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura  l'istruttoria  sui
progetti di fattibilita' e  definitivi,  anche  ai  fini  della  loro
sottoposizione alla deliberazione  di  questo  comitato  in  caso  di
infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo  del  paese,
proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni  per  l'approvazione
del progetto; 
    l'art.  214,  comma  11,  che  prevede  che  in  sede  di   prima
applicazione restano comunque validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati e sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n.
163/2006; 
    l'art. 216, comma 1 e comma  27,  che  prevedono  rispettivamente
che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo  n.
50/2016, lo stesso si applica alle procedure e  ai  contratti  per  i
quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di  scelta  del
contraente siano  pubblicati  successivamente  alla  data  della  sua
entrata in vigore, e che le procedure per la valutazione  di  impatto
ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in  vigore
del suddetto decreto legislativo n.  50/2016  secondo  la  disciplina
gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di  cui  al  decreto
legislativo  n.  163/2006,  sono   concluse   in   conformita'   alle
disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca  del
predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per
le varianti; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle  sopracitate
disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 216, commi
1 e 27, del  decreto  legislativo  n.  50/2016,  risulta  ammissibile
all'esame  di  questo  comitato  e  ad  essa  sono   applicabili   le
disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163/2006; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta  Ufficiale  n.
51/2002 - Supplemento ordinario), con la  quale  questo  comitato  ha
approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche, che in
allegato riporta l'infrastruttura «Allacciamenti plurimodali Genova -
Savona - La Spezia» nell'ambito degli «Hub portuali»; 
  Vista la delibera 1°  agosto  2014,  n.  26  (supplemento  Gazzetta
Ufficiale n. 1/2015), con la quale questo comitato ha espresso parere
sull'XI allegato infrastrutture  al  DEF  2013,  che  include,  nella
«Tabella o programma  infrastrutture  strategiche»,  l'infrastruttura
«Allacciamenti plurirnodali Genova - Savona - La Spezia»  nell'ambito
degli «Hub portuali»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 giugno 2015, n. 194, con il quale e' stata soppressa  la  struttura
tecnica di missione istituita con decreto dello  stesso  ministro  10
febbraio 2003, n. 356, e successive modifiche  ed  integrazioni  e  i
compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo  decreto  sono  stati
trasferiti alle direzioni  generali  competenti  del  ministero  alle
quali e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i
contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione  a
supporto; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003,  n.  63  (Gazzetta  Ufficiale  n.
248/2003), con la quale questo comitato ha  formulato,  tra  l'altro,
indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto
che il ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'  chiamato  a
svolgere ai fini della  vigilanza  sull'esecuzione  degli  interventi
inclusi nel programma delle infrastrutture strategiche; 
  Vista la normativa vigente in materia di codice unico  di  progetto
(CUP) e, in particolare: 
    la  legge  16  gennaio  2003,   n.   3,   recante   «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere
dotato di un CUP; 
    la  legge  13  agosto  2010,  n.   136,   come   modificata   dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,  convertito  dalla  legge  17
dicembre 2010, n.  217,  che,  tra  l'altro,  definisce  le  sanzioni
applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di
pagamento; 
    le delibere 27 dicembre  2002,  n.  143  (Gazzetta  Ufficiale  n.
87/2003, errata corrige in  Gazzetta  Ufficiale  n.  140/2003)  e  29
settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con le  quali
questo comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del  CUP  e
ha stabilito che il CUP deve essere riportato su  tutti  i  documenti
amministrativi e  contabili,  cartacei  ed  informatici,  relativi  a
progetti di investimento pubblico, e  deve  essere  utilizzato  nelle
banche dati dei vari sistemi  informativi,  comunque  interessati  ai
suddetti progetti; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che  all'art.  1,  comma  5,
istituisce presso questo comitato il «Sistema di  monitoraggio  degli
investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso comitato; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  concernente
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
fondo opere e del fondo progetti»; 
  Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta  il  monitoraggio
finanziario dei lavori relativi  alle  infrastrutture  strategiche  e
insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e  176,
comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo  n.  163/2006,  e
visto in particolare il comma 3 dello  stesso  articolo,  cosi'  come
attuato con delibera di questo  comitato  28  gennaio  2015,  n.  15,
(Gazzetta Ufficiale  n.  155/2015),  che  aggiorna  le  modalita'  di
esercizio  del  sistema  di  monitoraggio  finanziario  di  cui  alla
delibera 5 maggio 2011, n. 45 (Gazzetta Ufficiale n. 234/2011, errata
corrige Gazzetta Ufficiale n. 281/2011); 
  Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro  dell'interno,
di concerto con il Ministro  della  giustizia  e  il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei   trasporti,   e   successive   modifiche   ed
integrazioni, con  il  quale  e'  stato  costituito  il  comitato  di
coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere  (CCASGO)  e
vista la nota 5  novembre  2004,  n.  COM/3001/1,  con  la  quale  il
coordinatore del predetto CCASGO ha esposto le linee guida varate dal
comitato stesso nella seduta del 27 ottobre 2004; 
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e  successive  modifiche  ed
integrazioni, che, all'art. 18-bis, ha previsto: 
    al  comma  1,  l'istituzione,  nello  stato  di  previsione   del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un  fondo  per  il
finanziamento degli interventi di adeguamento dei  porti,  alimentato
su base annua, in misura pari all'1 per cento dell'imposta sul valore
aggiunto  dovuta  sull'importazione  delle   merci   introdotte   nel
territorio nazionale per il tramite di ciascun porto, nel  limite  di
90 milioni di euro annui; 
    al  comma  2,  che  entro  il  30  aprile  di  ciascun  esercizio
finanziario, il Ministero dell'economia e delle  finanze  quantifichi
l'ammontare di tale imposta, nonche' la quota da iscrivere nel  fondo
sopra citato; 
  Visto l'art.  13  del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,  n.  9,
che prevede: 
    al comma 1, la  revoca  delle  assegnazioni  disposte  da  questo
comitato con le delibere 17 novembre 2006, n. 146 (Gazzetta Ufficiale
n. 100/2007),  e  13  maggio  2010,  n.  33  (Gazzetta  Ufficiale  n.
42/2011), l'afflusso delle risorse cosi' revocate  al  fondo  di  cui
all'art. 32, comma  6,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e
la destinazione di  parte  delle  stesse  risorse,  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  in  relazione  alle
annualita' disponibili, per la  realizzazione  di  alcuni  interventi
individuati dal comma stesso; 
    al comma 4, la destinazione, su proposta da sottoporre  a  questo
comitato del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentite le
Regioni interessate, delle disponibilita' derivanti dalle revoche  di
cui al citato comma 1 non utilizzate per le  finalita'  ivi  previste
alla  realizzazione   di   interventi   immediatamente   cantierabili
finalizzati al miglioramento della competitivita' dei porti  italiani
e a rendere piu' efficiente il  trasferimento  ferroviario  e  modale
all'interno dei sistemi portuali, nella fase iniziale per favorire  i
traffici con i Paesi dell'Unione europea; 
    al comma 6, l'assegnazione, a decorrere dall'anno  2014,  di  una
quota pari a 23 milioni di euro delle risorse di cui all'art. 18-bis,
comma 1, della citata legge n. 84/1994, per  la  realizzazione  degli
interventi immediatamente cantierabili finalizzati  al  miglioramento
della competitivita' dei porti italiani e a rendere  piu'  efficiente
il  trasferimento  ferroviario  e  modale  all'interno  dei   sistemi
portuali previsti al predetto comma 4, al netto di 3 milioni di  euro
per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e 1 milione di euro per  ciascuno
degli anni dal 2016 al 2020, destinati a ottemperare alla  previsione
di cui all'art. 8, comma 13, del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.
179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per far  fronte
alle spese connesse all'adeguamento e allo sviluppo del sistema «PMIS
- Sistema informativo per la gestione amministrativa delle  attivita'
portuali» di cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  t-undecies),  del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196; 
    al  comma  7,  l'assegnazione  da  parte  di   questo   comitato,
contestualmente  all'approvazione  dei  progetti   definitivi   degli
interventi, su proposta del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti d'intesa con le Regioni interessate, delle risorse di  cui,
tra l'altro, ai citati  commi  4  e  6,  ad  esclusione  delle  quote
connesse al succitato sistema di cui allo stesso comma 6; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito  dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164, che all'art.  29,  comma  1,  prevede
l'adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  e
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  un
piano  strategico  nazionale  della  portualita'  e  della  logistica
finalizzato  al  miglioramento  della  competitivita'   del   sistema
portuale e logistico e ad agevolare la crescita  dei  traffici  delle
merci  e  delle  persone  e  la  promozione  dell'intermodalita'  nel
traffico merci, e, al comma 2, fa salvo quanto disposto dall'art. 13,
commi 4, 6 e 7 del decreto-legge n. 145/2013; 
  Visto l'art. 1, comma 153, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190
(legge di stabilita' 2015), che stabilisce: 
    che per la  realizzazione  di  opere  di  accesso  agli  impianti
portuali  sia  autorizzata  la  spesa,  cosi'  come   successivamente
rimodulata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208,  di  75  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 150 milioni  di  euro  per
l'anno 2019; 
    che le suddette risorse siano ripartite con  delibera  di  questo
comitato previa verifica dell'attuazione del citato art. 13, comma 4,
del decreto-legge n. 145/2013; 
  Visto l'art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,
che prevede: 
    che, per il miglioramento della competitivita' dei porti italiani
e l'efficienza del trasferimento ferroviario e modale all'interno dei
sistemi portuali, in attuazione di quanto previsto  dal  citato  art.
13, comma 6, del decreto-legge n. 145/2013, questo  comitato  assegni
le risorse ivi previste e quantificate in 20 milioni  di  euro  annui
dal 2015 al 2024, senza applicare le procedure di  cui  all'art.  18-
bis, comma 2, della citata legge n. 84/1994; 
    che il limite di 90 milioni di euro di cui al citato art. 18-bis,
comma 1, della legge n. 84/1994 e' ridotto a 70 milioni di euro; 
    che alle medesime finalita' concorra l'importo di 39  milioni  di
euro a valere sulle disponibilita' residue  derivanti  dalle  revoche
disposte dal citato art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 145/2013; 
  Vista la proposta di cui alla nota 23 febbraio 2016, n.  7094,  con
la quale  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha
richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile
di  questo  comitato  dell'argomento  relativo  all'approvazione  del
progetto definitivo e al finanziamento dell'intervento «Potenziamente
degli impianti ferroviari  della  Spezia  Marittima  all'interno  del
porto commerciale secondo il piano regolatore portuale», e  viste  le
note 28 aprile 2016, n. 12212, 5 luglio 2016,  n.  18587,  15  luglio
2016, n. 19939, e 2 agosto 2016, n. 21720, con  le  quali  lo  stesso
ministero ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria; 
  Viste le note 18 dicembre 2015, n. 225337, e  19  luglio  2016,  n.
161651, con le quali il Presidente della Regione Liguria ha  espresso
formale intesa sull'investimento infrastrutturale ai sensi del citato
art. 13, comma 7, del decreto legislativo n. 145/2013 ed ha  espresso
intesa sulla localizzazione degli interventi ai sensi  dell'art.  165
del citato decreto legislativo n. 163/2006; 
  Considerato che la delibera 6 agosto 2015, n. 59,  con  cui  questo
comitato aveva assegnato  programmaticamente  all'Autorita'  portuale
della  Spezia  risorse  per  l'intervento   in   esame,   subordinato
l'assegnazione  definitiva  delle   medesime   all'approvazione   del
progetto definitivo  e  all'acquisizione  dell'intesa  della  Regione
Liguria e  raccomandato  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti di  procedere  a  una  ricognizione  di  tutte  le  risorse
destinate ai porti e di presentare una proposta di ripartizione delle
medesime al fine di ricondurre le scelte a  un  quadro  programmatico
unitario pluriennale, e'  stata  oggetto  di  esame  da  parte  delle
sezione centrale di controllo di legittimita' sugli atti del  Governo
e  delle  amministrazioni  dello  Stato   della   Corte   dei   conti
nell'adunanza  del  14  gennaio  2016  e  non  ammessa  a  visto   di
legittimita'  per  i  motivi   riportati   nella   deliberazione   n.
SCCLEG/5/2016/PREV, e in particolare: 
    che l'art. 13, comma 7, del decreto-legge n. 145/2013, prevede la
contestualita', da parte di questo  comitato,  dell'approvazione  del
progetto definitivo e dell'assegnazione delle risorse; 
    che si rilevava  la  mancanza  della  ricognizione  di  tutte  le
risorse da destinare  ai  porti  e  di  un  quadro  programmatico  di
settore, elementi che avrebbero dovuto precedere l'assegnazione delle
risorse; 
    che il Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici,  nel  relativo
parere, modifiche e  integrazioni  al  progetto  ai  fini  della  sua
completezza; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare: 
    sotto l'aspetto tecnico: 
      che il progetto definitivo relativo al potenziamento dei binari
della stazione ferroviaria di La  Spezia  Marittima  nell'ambito  del
porto commerciale e' suddiviso in due lotti funzionali; 
      che il primo lotto  funzionale  del  suddetto  intervento,  ora
all'esame di questo comitato, prevede: 
        la realizzazione di  un  fascio  di  9  binari  di  lunghezza
compresa tra 570 metri e 650 metri per arrivi e  partenze  dal  porto
mercantile su aree oggi occupate dai binari della «vecchia»  stazione
di «La Spezia  Marittima»,  retrostanti  Calata  Malaspina  e  Calata
Artom, in sostituzione del «Fascio Italia» di calata Paita, che sara'
dismesso; 
        la realizzazione di un decimo binario  dedicato  al  servizio
delle manovre verso i moli Garibaldi e Fornelli; 
        la centralizzazione dei nuovi binari  con  l'attuale  «nuova»
stazione di La Spezia Marittima. 
        che il  secondo  lotto  funzionale  del  suddetto  intervento
prevede la realizzazione di un nuovo fascio ferroviario di  5  binari
da 550 metri a servizio del terminal Ravano; 
        che il nuovo assetto degli  impianti  ferroviari  consentira'
una razionalizzazione delle manovre  con  conseguente  riduzione  dei
tempi necessari e che la maggiore lunghezza e il  maggior  numeri  di
binari consentira' un incremento del numero  dei  treni  e  dei  TEUs
trasportati,  con   l'obiettivo   di   disporre   di   infrastrutture
ferroviarie in grado di consentire il trasferimento via ferrovia  del
50% del traffico contenitori,  come  previsto  dal  piano  regolatore
portuale vigente; 
    sotto l'aspetto procedurale e amministrativo: 
      che il progetto definitivo dell'intervento e' stato inviato dal
soggetto  aggiudicatore  Autorita'  portuale   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti in data 24 giugno 2014 ed a  tutte  le
amministrazioni ed enti interessati con nota  19  novembre  2014,  n.
16009; 
      che  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti -
Provveditorato interregionale OO.PP - Sede coordinata  di  Genova  ha
convocato la conferenza dei servizi referente il 17 luglio 2014 e  la
conferenza di servizi deliberante il 22 dicembre  2014,  nelle  quali
sono stati acquisiti, tra gli altri, i seguenti pareri: 
      il Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo - Soprintendenza per i beni  architettonici  e  paesaggistici
della Liguria ha espresso parere favorevole ai sensi  dell'art.  146,
comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e  successive
modifiche ed integrazioni; 
      il Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo - Soprintendenza  per  i  beni  archeologici  della  Liguria,
rilevando che non e' stata necessaria l'elaborazione del documento di
valutazione del rischio archeologico, ha espresso  parere  favorevole
all'intervento  ai  sensi  dell'art.  95,  comma   1,   del   decreto
legislativo n. 163/2006; 
      la Regione Liguria, con decreto 12  gennaio  2015,  n.  16,  ha
accertato la conformita' urbanistica e  territoriale  dell'intervento
ed ha rilasciato autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146,
del citato decreto legislativo n. 42/2004 e successive  modifiche  ed
integrazioni; 
      che,  ai  sensi  dell'art.  166  del  decreto  legislativo   n.
163/2006, si e' tenuta il 17 dicembre 2014 la conferenza  di  servizi
istruttoria, nella quale sono  stati  acquisiti,  tra  gli  altri,  i
seguenti pareri: 
        il Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare,  con  nota  30  aprile  2015,  n.  127,  ha  comunicato  la
conclusione positiva, con prescrizioni, dell'istruttoria di  verifica
di ottemperanza, ai sensi  degli  articoli  166  e  185  del  decreto
legislativo n. 163/2006, del progetto  definitivo  alle  prescrizioni
del decreto di compatibilita'  ambientale  n.  317/2006  relativo  al
«Progetto del piano regolatore portuale  (P.R.P.)  del  Porto  di  La
Spezia da  realizzarsi  in  Comune  di  La  Spezia  (SP),  presentato
relativamente agli ambiti 5 e 6 ed ambiti vari»; 
        il Consiglio superiore  del  lavori  pubblici,  con  voto  n.
77/2015 reso nell'adunanza del 3 luglio 2015, ha espresso  il  parere
che il progetto definitivo dovesse  essere  modificato  ed  integrato
alla luce delle prescrizioni e raccomandazioni poste nel voto stesso; 
        che l'autorita' portuale della  Spezia,  con  note  4  agosto
2015, n. 11611, e 23 marzo 2016, n. 4432, ha fornito  controdeduzioni
e chiarimenti in riscontro alle prescrizioni di cui al predetto  voto
n.  77/2015  del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  e   ha
conseguentemente aggiornato il progetto alla luce delle  prescrizioni
e raccomandazioni contenute nello stesso voto; 
        che  successivamente  il  Consiglio  superiore   del   lavori
pubblici, con nota 30 marzo 2016, n. 3395, ha dichiarato che  non  si
rilevano ulteriori adempimenti da  porre  in  essere  alla  luce  dei
contenuti del suddetto voto n. 77/2015; 
        che il Ministero ha trasmesso la  ricognizione  di  tutte  le
risorse disponibili per i porti per il periodo 2015-2024 ai sensi del
decreto-legge n. 145/2013 (art. 13, commi 4 e 6)  e  della  legge  n.
190/2014  (art.  1,  comma  153),  come  modificata  dalla  legge  n.
208/2015, e pari a 509,2 milioni di euro; 
        che lo stesso Ministero ha proceduto ad una ricognizione  dei
progetti indicati dalle Autorita'  portuali  nei  relativi  programmi
triennali vigenti e ai sensi dell'art. 29, comma 2, del decreto-legge
n. 133/2014, e selezionato, in base ai criteri di cui all'art. 13 del
decreto-legge n.  145/2013  e  a  indicatori  metodologici  di  primo
livello elaborati dalla struttura tecnica di  missione  dello  stesso
Ministero,  i  progetti,  tra  cui  e'  compreso  quello  in   esame,
individuando il quadro programmatico pluriennale di settore; 
        che, alla luce di quanto sopra, i rilievi che  hanno  portato
alla mancata ammissione a visto di  legittimita'  della  delibera  n.
59/2015 sono da considerarsi superati; 
        che il progetto definitivo in esame non necessita di espropri
e non prevede interventi di risoluzione di interferenze; 
        che la Regione Liguria, con le note sopra citate, ha espresso
formale intesa, sull'investimento infrastrutturale ai sensi dell'art.
13,  comma  7,  del  decreto-legge,  n.  145/2013  e   intesa   sulla
localizzazione degli interventi ai sensi  dell'art.  165  del  citato
decreto legislativo n. 163/2006; 
    sotto l'aspetto attuativo: 
      che il soggetto aggiudicatore  e'  l'Autorita'  portuale  della
Spezia; 
      che il CUP assegnato al progetto e' J44H14001010001; 
      che il 16 aprile 2016  l'Autorita'  portuale  della  Spezia  ha
pubblicato il bando di gara per l'appalto integrato dei lavori; 
      che il cronoprogramma di  progetto  prevede  un  tempo  per  la
progettazione esecutiva e la realizzazione dell'intervento  di  circa
25 mesi; 
    sotto l'aspetto economico: 
      che il  quadro  economico  prevede  un  costo  dell'intervento,
comprensivo  della  valorizzazione   delle   prescrizioni,   pari   a
38.976.098,97 euro I.V.A. compresa, di cui: 
        28.486.835,51 euro per lavori a base d'asta; 
        2.350.000 euro per oneri relativi alla sicurezza; 
        8.139.263,46 euro per somme a disposizione e imposte; 
      che il finanziamento del suddetto importo e' previsto a  valere
sulle risorse di cui al citato art. 13, comma 6, del decreto-legge n.
145/2013 da assegnare da parte di questo comitato ai sensi del  comma
7 del medesimo articolo - con la seguente articolazione annuale: 
        15.000.000 euro per l'anno 2015; 
        20 000.000 euro per l'anno 2016; 
        3.976.098,97 euro per l'anno 2017. 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista la nota 10 agosto 2016, n. 3939,  predisposta  congiuntamente
dalla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri Dipartimento  per  la
programmazione e il coordinamento della politica economica  (DIPE)  e
dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame
della presente proposta nell'odierna seduta del comitato,  contenente
le  valutazioni  e  le  prescrizioni  da  riportare  nella   presente
delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministero dell'economia
e delle finanze e dei ministri e sottosegretari di Stato presenti; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Approvazione progetto definitivo e assegnazione finanziamento: 
    1.1 Ai sensi e per gli effetti del combinato  disposto  dell'art.
216, commi 1 e 27, del decreto legislativo n. 50/2016 e  del  decreto
legislativo n. 163/2006 e successive modifiche  ed  integrazioni,  da
cui deriva la sostanziale applicabilita' della previgente disciplina,
di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure,
anche  autorizzative,  avviate  prima  del  19  aprile  2016,  e   in
particolare dell'art.  167,  comma  5,  del  decreto  legislativo  n.
163/2006, e degli articoli 10 e 12 del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 327/2001 e successive  modifiche  ed  integrazioni,  e'
approvato, anche ai  fini  della  attestazione  della  compatibilita'
ambientale, della localizzazione urbanistica, della  apposizione  del
vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione  di  pubblica
utilita', con le prescrizioni e raccomandazioni di cui al  successivo
punto  1.5,  il  progetto  definitivo  del  primo  lotto   funzionale
dell'intervento  «Potenziamento  degli  impianti  ferroviari  di  «La
Spezia Marittima» all'interno del porto commerciale secondo il  piano
regolatore portuale»; 
    1.2   La   suddetta   approvazione   sostituisce    ogni    altra
autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e  consente
la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita'  previste
nel progetto approvato. E'  conseguentemente  perfezionata,  ad  ogni
fine  urbanistico  e   edilizio,   l'intesa   Stato   Regione   sulla
localizzazione dell'opera; 
    1.3 L'importo di 38.976.098,97 euro I.V.A.  compresa  costituisce
il limite di spesa dell'intervento di cui al punto 1.1; 
    1.4  Ai  sensi  dell'art.  13,  comma  7,  del  decreto-legge  n.
145/2013, e' assegnato all'Autorita' portuale della Spezia  l'importo
di 38.976.098,97 euro a valere sulle risorse di cui ai comma 6  dello
stesso articolo, per il finanziamento dell'intervento di cui al punto
1.1.; 
    1.5 Le prescrizioni  citate  al  precedente  punto  1.1,  cui  e'
subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate  nella  prima
parte  dell'allegato  1  alla  presente  delibera,  che  forma  parte
integrante della delibera  stessa,  mentre  le  raccomandazioni  sono
riportate nella seconda parte del predetto  allegato.  L'ottemperanza
alle suddette prescrizioni non potra' comunque comportare  incrementi
del limite di spesa di cui  al  precedente  punto  1.3.  Il  soggetto
aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di
dette raccomandazioni, fornira' al riguardo puntuale  motivazione  in
modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo  comitato,
se del caso, misure alternative. 
  2. Disposizioni finali: 
    2.1 II Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera'
ad assicurare, per conto di questo  comitato,  la  conservazione  dei
documenti componenti il progetto di cui al precedente punto 1.1; 
    2.2 II soggetto aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio  dei
lavori previsti nel  citato  progetto,  a  fornire  assicurazioni  al
predetto  ministero  sull'avvenuto  recepimento  delle   prescrizioni
riportate  nel  menzionato  allegato   1.   Il   medesimo   ministero
provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a
questo  comitato  di  espletare  i   compiti   di   vigilanza   sulla
realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in
premessa, tenendo conto delle indicazioni di  cui  alla  delibera  n.
63/2003 sopra richiamata; 
    2.3 II soggetto aggiudicatore inviera' al Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo il progetto esecutivo ai fini
della verifica  di  ottemperanza  delle  prescrizioni  riportate  nel
suddetto allegato 1 poste dallo stesso ministero; 
    2.4 In relazione alle linee guida esposte nella citata  nota  del
Coordinatore del comitato di coordinamento  per  l'alta  sorveglianza
delle grandi opere, i contratti per l'affidamento della progettazione
esecutiva e l'esecuzione delle opere dovranno contenere una  clausola
che ponga a carico dell'appaltatore  adempimenti  ulteriori  rispetto
alla vigente normativa, intesi a rendere piu' stringenti le verifiche
antimafia, prevedendo tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni
antimafia anche  nei  confronti  degli  eventuali  sub-appaltatori  e
sub-affidatari, indipendentemente dai limiti d'importo previsti dalla
vigente  normativa,  nonche'  forme  di   monitoraggio   durante   la
realizzazione degli  stessi:  i  contenuti  di  detta  clausola  sono
specificati  nell'allegato  2,  che  forma  parte  integrante   della
presente delibera; 
    2.5 Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre  2011,  n.  229,
articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le  informazioni
comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonche'  per
minimizzare le  procedure  e  i  connessi  adempimenti,  il  soggetto
aggiudicatore dell'opera dovra' assicurare a questo  comitato  flussi
costanti di informazioni coerenti per contenuti  con  il  sistema  di
monitoraggio degli investimenti pubblici, di  cui  all'art.  1  della
legge n. 144/1999; 
    2.6 Ai sensi  della  richiamata  delibera  n.  15/2015,  prevista
all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, le  modalita'  di
controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle  previsioni  della
medesima delibera; 
    2.7  Ai  sensi  della  delibera  n.  24/2004,  il  CUP  assegnato
all'opera  dovra'  essere  evidenziato  in  tutta  la  documentazione
amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa. 
      Roma, 10 agosto 2016 
 
                                                 Il Presidente: Renzi 
Il Segretario: Lotti 

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2017 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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