Art. 2 
 
               Campo di applicazione della P-Logistica 
             e della rilevazione dati capacita' mensile 
 
  1. I soggetti titolari di depositi di stoccaggio  di  oli  minerali
situati sul territorio nazionale di capacita' superiore a 3.000 metri
cubi sono tenuti a comunicare al GME i dati sulla  capacita'  mensile
di stoccaggio e transito di oli minerali utilizzata per uso  proprio,
impegnata in base a contratti sottoscritti e i dati  sulla  capacita'
disponibile per uso terzi. 
  2. Con circolare del Ministero dello sviluppo economico - Direzione
generale   sicurezza   dell'approvvigionamento   ed    infrastrutture
energetiche (D.G.S.A.I.E.) - sono definite le indicazioni  necessarie
per la compilazione del modello  funzionale  alla  comunicazione  dei
dati   sulla   capacita'   mensile   nel   periodo   transitorio   di
sperimentazione della P-Logistica, di cui all'art. 4, comma 2. 
  3. Al termine del  periodo  transitorio  di  sperimentazione  della
P-Logistica, di cui all'art. 4, comma 2,  il  modello  definitivo  di
comunicazione dei dati  sulla  capacita'  mensile  e'  approvato,  su
proposta dello stesso GME, dal Ministero dello sviluppo  economico  -
D.G.S.A.I.E., nei termini di cui all'art. 21, comma  4,  del  decreto
legislativo n. 249/12. 
  4. I dati di cui ai commi  2  e  3  devono  essere  comunicati  nel
rispetto delle modalita'  e  dei  termini  definite  nel  regolamento
P-Logistica. 
  5. I soggetti in possesso dei requisiti stabiliti  nell'ambito  del
regolamento  della  Piattaforma  P-Logistica  che  intendono  rendere
disponibili offerte di servizi di logistica sulla Piattaforma stessa,
devono  presentare  annunci  che  contengono   almeno   le   seguenti
informazioni minime: 
  a) tipologia di olio minerale; 
  b) quantita' oggetto del servizio e la durata dello stesso; 
  c) localizzazione; 
  d) prezzo unitario del servizio; 
  e) tipologia del servizio (transito, stoccaggio). 
  6. Al fine di dare attuazione  all'art.  7,  comma  3  del  decreto
legislativo n. 249/12, il GME, entro sei mesi dalla data  di  entrata
in  vigore  del  decreto  che  determina  l'avvio  definitivo   della
P-Logistica di cui all'art. 21, comma 4, del decreto  legislativo  n.
249/12, presenta al Ministero dello sviluppo economico  una  proposta
volta a consentire nell'ambito della P-Logistica l'approvvigionamento
delle scorte a carico dell'Organismo centrale di stoccaggio.