Art. 2 Contratto di locazione e di futuro riscatto 1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 47 del 2014 nelle convenzioni edilizie sono determinati i limiti massimi dei prezzi di cessione degli immobili ed i relativi canoni di locazione, al fine di tener conto delle finalita' sociali poste a base dei contratti di locazione e di futuro riscatto. Nelle predette convenzioni, qualora disciplinino anche l'erogazione di contributi pubblici per la realizzazione dell'alloggio sociale, sono altresi' determinati termini e modalita' per la restituzione della quota di contributo pubblico da parte del beneficiario dello stesso, aggiornato a norma di legge, in relazione all'effettivo periodo di locazione 2. Il corrispettivo del contratto di vendita da stipulare in caso di esercizio del diritto di riscatto, viene determinato nel contratto di locazione, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati. Detto corrispettivo deve essere pagato entro la data di perfezionamento della vendita. 3. Nel contratto di locazione viene, altresi', convenuto che, in caso di esercizio del diritto di riscatto, una parte del corrispettivo pagato al locatore, non inferiore al 20 per cento del canone di affitto, verra' imputata al prezzo del trasferimento della proprieta', come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 47 del 2014. In caso di esercizio del diritto di riscatto, l'immobile non puo' essere alienato prima dello scadere dei cinque anni dalla data di comunicazione della volonta' di riscattare, che deve risultare dall'atto di trasferimento. 4. Nel contratto di locazione e di futuro riscatto sono espressamente indicati i vincoli relativi al prezzo massimo di cessione sull'alloggio o gli altri vincoli disposti nella convenzione sottoscritta con il Comune, nonche' gli eventuali atti posti in essere per l'affrancamento degli stessi vincoli ai sensi dell'art. 5, comma 3-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. 5. Il contratto di locazione e di futuro riscatto e' trascritto nei registri immobiliari, per una durata massima di dieci anni. 6. In tale contratto e' stabilita l'eventuale quota del corrispettivo trattenuto dal locatore in conto del prezzo di acquisto dell'alloggio, che il locatore stesso e' autorizzato a trattenere nel caso in cui il conduttore non acquisti l'unita' immobiliare entro il termine stabilito. Le parti possono altresi' concordare apposite clausole per il rilascio del bene, sempre in caso di mancato acquisto ovvero di mancato pagamento dei canoni.