Art. 2 
 
             Contratto di locazione e di futuro riscatto 
 
  1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 47 del  2014
nelle convenzioni edilizie sono  determinati  i  limiti  massimi  dei
prezzi di cessione degli immobili ed i relativi canoni di  locazione,
al fine di tener conto delle  finalita'  sociali  poste  a  base  dei
contratti  di  locazione  e  di  futuro  riscatto.   Nelle   predette
convenzioni, qualora disciplinino anche  l'erogazione  di  contributi
pubblici per la realizzazione dell'alloggio  sociale,  sono  altresi'
determinati termini e modalita' per la restituzione  della  quota  di
contributo  pubblico  da  parte  del   beneficiario   dello   stesso,
aggiornato a norma di legge, in relazione  all'effettivo  periodo  di
locazione 
  2. Il corrispettivo del contratto di vendita da stipulare  in  caso
di esercizio del diritto di riscatto, viene determinato nel contratto
di locazione, da rivalutarsi  annualmente  in  base  alla  variazione
dell'indice ISTAT  dei  prezzi  al  consumo  per  famiglie  operai  e
impiegati. Detto corrispettivo deve essere pagato entro  la  data  di
perfezionamento della vendita. 
  3. Nel contratto di locazione viene, altresi',  convenuto  che,  in
caso  di  esercizio  del  diritto  di   riscatto,   una   parte   del
corrispettivo pagato al locatore, non inferiore al 20 per  cento  del
canone di affitto, verra' imputata al prezzo del trasferimento  della
proprieta', come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge  n.
47 del 2014. In caso di esercizio del diritto di riscatto, l'immobile
non puo' essere alienato prima dello scadere dei  cinque  anni  dalla
data  di  comunicazione  della  volonta'  di  riscattare,  che   deve
risultare dall'atto di trasferimento. 
  4.  Nel  contratto  di  locazione  e  di   futuro   riscatto   sono
espressamente indicati  i  vincoli  relativi  al  prezzo  massimo  di
cessione sull'alloggio o gli altri vincoli disposti nella convenzione
sottoscritta con il Comune,  nonche'  gli  eventuali  atti  posti  in
essere per l'affrancamento degli stessi vincoli ai sensi dell'art. 5,
comma 3-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. 
  5. Il contratto di locazione e di futuro riscatto e' trascritto nei
registri immobiliari, per una durata massima di dieci anni. 
  6.  In  tale  contratto  e'   stabilita   l'eventuale   quota   del
corrispettivo trattenuto dal locatore in conto del prezzo di acquisto
dell'alloggio, che il locatore stesso e' autorizzato a trattenere nel
caso in cui il conduttore non acquisti l'unita' immobiliare entro  il
termine stabilito. Le  parti  possono  altresi'  concordare  apposite
clausole per il rilascio del bene, sempre in caso di mancato acquisto
ovvero di mancato pagamento dei canoni.