Art. 3 
 
                  Contratto preliminare di vendita 
 
  1. E' fatta salva la facolta' delle parti di  concludere,  in  ogni
momento, un contratto preliminare di vendita da perfezionare per atto
pubblico  o  per  scrittura  privata  autenticata   da   notaio,   da
trascrivere nei registri immobiliari  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 2645-bis del codice civile, avente ad oggetto  la  medesima
unita' immobiliare concessa  in  locazione,  purche'  tale  contratto
preveda che la relativa vendita non venga conclusa prima del  termine
di sette  anni  dalla  data  di  inizio  della  locazione  e  purche'
sussistano le condizioni soggettive previste dall'art. 1. 
  2. Nel suddetto contratto  preliminare  di  vendita  potra'  essere
convenuto un incremento della quota parte dei  canoni  di  locazione,
scadenti successivamente alla data del preliminare stesso, che verra'
imputata al prezzo del trasferimento.