Art. 3 Contratto preliminare di vendita 1. E' fatta salva la facolta' delle parti di concludere, in ogni momento, un contratto preliminare di vendita da perfezionare per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da notaio, da trascrivere nei registri immobiliari ai sensi e per gli effetti dell'art. 2645-bis del codice civile, avente ad oggetto la medesima unita' immobiliare concessa in locazione, purche' tale contratto preveda che la relativa vendita non venga conclusa prima del termine di sette anni dalla data di inizio della locazione e purche' sussistano le condizioni soggettive previste dall'art. 1. 2. Nel suddetto contratto preliminare di vendita potra' essere convenuto un incremento della quota parte dei canoni di locazione, scadenti successivamente alla data del preliminare stesso, che verra' imputata al prezzo del trasferimento.