Art. 4 Gli immobili accessibili ai contratti di locazione e di futuro riscatto 1. Qualsiasi immobile destinabile o trasformabile in alloggio sociale, comprese le relative pertinenze, puo' accedere ai contratti di locazione e di futuro riscatto. 2. Prima della stipula del contratto di locazione e di futuro riscatto e' necessario cancellare l'ipoteca che grava sul bene oggetto del futuro riscatto. E' possibile prevedere l'accollo del mutuo da parte del conduttore. 3. In caso di stipula del contratto di locazione e di futuro riscatto per immobili in costruzione, i sette anni previsti dall'art. 1 decorrono dalla data di inizio della effettiva locazione. Resta l'obbligo del locatore di produrre la certificazione di agibilita' nei termini di legge e, comunque, prima del trasferimento in proprieta' dell'immobile.