Art. 4 
 
         Gli immobili accessibili ai contratti di locazione 
                        e di futuro riscatto 
 
  1. Qualsiasi  immobile  destinabile  o  trasformabile  in  alloggio
sociale, comprese le relative pertinenze, puo' accedere ai  contratti
di locazione e di futuro riscatto. 
  2. Prima della stipula del  contratto  di  locazione  e  di  futuro
riscatto e'  necessario  cancellare  l'ipoteca  che  grava  sul  bene
oggetto del futuro riscatto. E'  possibile  prevedere  l'accollo  del
mutuo da parte del conduttore. 
  3. In caso di stipula  del  contratto  di  locazione  e  di  futuro
riscatto per immobili in costruzione, i sette anni previsti dall'art.
1 decorrono dalla data di inizio  della  effettiva  locazione.  Resta
l'obbligo del locatore di produrre la  certificazione  di  agibilita'
nei  termini  di  legge  e,  comunque,  prima  del  trasferimento  in
proprieta' dell'immobile.