Art. 5 Trattamento fiscale 1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, l'intero corrispettivo della cessione dell'alloggio sociale si considera conseguito alla data di esercizio del diritto di riscatto dell'unita' immobiliare da parte del conduttore. 2. Nei periodi di imposta precedenti all'esercizio del diritto di riscatto, il canone di locazione percepito dal locatore concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive anche per la quota dello stesso che le parti hanno convenuto di imputare a credito del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio. 3. Nel caso di esercizio del diritto di riscatto dell'alloggio sociale da parte del conduttore, il locatore matura, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, un credito d'imposta da determinarsi ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 6.