Art. 5 
 
                         Trattamento fiscale 
 
  1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita'   produttive,   l'intero   corrispettivo   della   cessione
dell'alloggio sociale si considera conseguito alla data di  esercizio
del  diritto  di  riscatto  dell'unita'  immobiliare  da  parte   del
conduttore. 
  2. Nei periodi di imposta precedenti all'esercizio del  diritto  di
riscatto, il canone di locazione percepito dal locatore concorre alla
formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive anche per la quota  dello  stesso  che  le
parti hanno convenuto di imputare a credito del  prezzo  di  acquisto
futuro dell'alloggio. 
  3. Nel caso di esercizio  del  diritto  di  riscatto  dell'alloggio
sociale da parte del conduttore, il locatore matura,  ai  fini  delle
imposte  sui  redditi  e  dell'imposta  regionale   sulle   attivita'
produttive, un credito d'imposta da determinarsi ai sensi dei commi 1
e 2 dell'art. 6.