Art. 2 Tempi e modalita' per la formulazione delle proposte per il conseguimento degli obiettivi di spesa 1. I Ministri, per il tramite delle strutture di indirizzo politico-amministrativo, formulano le proposte secondo le modalita' e gli schemi indicati nelle linee guida di cui all'Allegato 2, parte integrante del presente decreto. 2. Le proposte di intervento indicano gli effetti finanziari attesi in termini di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e del corrispondente indebitamento netto, tenuto conto della natura della spesa e dei criteri e regole di contabilita' nazionale SEC 2010 e sono corredate da una relazione tecnica che indichi i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica. Le proposte indicano altresi' gli eventuali effetti in termini di quantita' e qualita' di beni e servizi erogati. 3. Le proposte sono trasmesse in formato elaborabile al Ministro dell'economia e delle finanze entro il 20 luglio 2017. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvedera', tempestivamente, a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri le proposte di cui al primo periodo.