Art. 2 
 
        Tempi e modalita' per la formulazione delle proposte 
            per il conseguimento degli obiettivi di spesa 
 
  1.  I  Ministri,  per  il  tramite  delle  strutture  di  indirizzo
politico-amministrativo, formulano le proposte secondo le modalita' e
gli schemi indicati nelle linee guida di cui  all'Allegato  2,  parte
integrante del presente decreto. 
  2. Le proposte di intervento indicano gli effetti finanziari attesi
in termini di saldo netto da finanziare del bilancio  dello  Stato  e
del corrispondente indebitamento netto,  tenuto  conto  della  natura
della spesa e dei criteri e regole di contabilita' nazionale SEC 2010
e sono corredate da una relazione tecnica che  indichi  i  dati  e  i
metodi utilizzati per  la  quantificazione,  le  loro  fonti  e  ogni
elemento utile per la verifica tecnica. Le proposte indicano altresi'
gli eventuali effetti in termini di quantita' e qualita'  di  beni  e
servizi erogati. 
  3. Le proposte sono trasmesse in formato  elaborabile  al  Ministro
dell'economia e delle finanze entro il 20 luglio 2017.  Il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  provvedera',   tempestivamente,   a
comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri le proposte  di
cui al primo periodo.