Art. 4 Accordi sul conseguimento degli obiettivi di spesa 1. In relazione a quanto approvato con la legge di bilancio per il triennio 2018-2020, il Ministro dell'economia e delle finanze e ciascun Ministro di spesa stabiliscono, in appositi accordi, le modalita' e i termini per il monitoraggio dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di spesa, e degli effetti in termini di quantita' e qualita' di beni e servizi erogati. 2. Negli accordi sono specificati gli interventi oggetto del monitoraggio, le attivita' che si intende porre in essere per la realizzazione degli obiettivi di spesa e il relativo cronoprogramma, nonche' tutti gli ulteriori elementi utili per la verifica dell'effettivo conseguimento dei predetti obiettivi che ciascun Ministero si impegna a fornire al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze, nei tempi e secondo le modalita' previste nei medesimi accordi. 3. Gli accordi sono definiti entro il 1° marzo 2018 con appositi decreti interministeriali pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. 4. Gli accordi possono essere aggiornati, su richiesta del Ministro di spesa competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione ad eventi al di fuori del controllo del Ministero e non prevedibili al momento della predisposizione degli interventi oggetto degli accordi e in considerazione di successivi interventi legislativi con effetti sugli obiettivi oggetto dei medesimi accordi.