Art. 4 
 
         Accordi sul conseguimento degli obiettivi di spesa 
 
  1. In relazione a quanto approvato con la legge di bilancio per  il
triennio 2018-2020, il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e
ciascun Ministro di  spesa  stabiliscono,  in  appositi  accordi,  le
modalita'  e   i   termini   per   il   monitoraggio   dell'effettivo
conseguimento degli obiettivi di spesa, e degli effetti in termini di
quantita' e qualita' di beni e servizi erogati. 
  2. Negli  accordi  sono  specificati  gli  interventi  oggetto  del
monitoraggio, le attivita' che si intende  porre  in  essere  per  la
realizzazione degli obiettivi di spesa e il relativo  cronoprogramma,
nonche'  tutti  gli  ulteriori  elementi  utili   per   la   verifica
dell'effettivo  conseguimento  dei  predetti  obiettivi  che  ciascun
Ministero si impegna  a  fornire  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e al Ministro dell'economia e delle  finanze,  nei  tempi  e
secondo le modalita' previste nei medesimi accordi. 
  3. Gli accordi sono definiti entro il 1° marzo  2018  con  appositi
decreti interministeriali pubblicati sul sito internet del  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  4. Gli accordi possono essere aggiornati, su richiesta del Ministro
di spesa competente, d'intesa con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, in relazione  ad  eventi  al  di  fuori  del  controllo  del
Ministero e non prevedibili al momento  della  predisposizione  degli
interventi oggetto degli accordi e in  considerazione  di  successivi
interventi  legislativi  con  effetti  sugli  obiettivi  oggetto  dei
medesimi accordi.