Art. 2 1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, le societa' scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) rilevanza di carattere nazionale, con sezione ovvero rappresentanza in almeno dodici regioni e province autonome, anche mediante associazione con altre societa' o associazioni della stessa professione, specialita' o disciplina; b) rappresentativita' di almeno il 30% dei professionisti non in quiescenza nella specializzazione o disciplina, previste dalla normativa vigente, o nella specifica area o settore di esercizio professionale. Per i medici di medicina generale e' richiesto un requisito di rappresentativita' di almeno il 15% dei professionisti. c) atto costitutivo redatto per atto pubblico e statuto, dai quali si evincano gli elementi di cui al comma 2. 2. Dall'atto costitutivo ovvero dallo statuto devono essere desumibili i seguenti elementi: a) denominazione, sede, patrimonio; b) specifica dichiarazione di autonomia e indipendenza dell'ente e dei suoi legali rappresentanti anche con riferimento al non esercizio di attivita' imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attivita' svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM); c) specifica previsione che l'ente non ha tra le finalita' istituzionali la tutela sindacale degli associati o che, comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attivita' sindacale; d) previsione della massima partecipazione degli associati alle attivita' e alle decisioni dell'ente attraverso: indicazione del procedimento per la elezione democratica degli organismi statutari con votazione a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo, approvazione da parte dell'assemblea degli iscritti e/o degli organismi statutari, democraticamente eletti, dei bilanci preventivi e dei consuntivi, regolamentazione delle convocazioni dell'assemblea e degli altri organismi associativi nonche' delle modalita' con cui l'assemblea stessa e gli altri organismi deliberano; e) professione, disciplina specialistica o settore di attivita' specifico o prevalente, con previsione, per le societa' scientifiche intercategoriali e/o interdisciplinari, della possibilita' che possano essere ammessi esclusivamente gli appartenenti alla specifica categoria professionale ovvero i professionisti che esercitano, anche se non in via esclusiva, la specifica attivita' che la societa' rappresenta; f) previsione dell'ammissione, senza limitazioni, di tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e settori di attivita' del Servizio sanitario nazionale , o in regime libero-professionale, ovvero con attivita' lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che la societa' o l'associazione rappresenta; g) assenza di finalita' di lucro; h) previsione dell'obbligo di pubblicazione dell'attivita' scientifica attraverso il sito web della societa' o associazione, aggiornato costantemente; i) previsione della dichiarazione e della regolazione degli eventuali conflitti di interesse; j) previsione di un Comitato Scientifico per la verifica e controllo della qualita' delle attivita' svolte e della produzione tecnico-scientifica,da effettuare secondo gli indici di produttivita' scientifica e bibliometrici validati dalla comunita' scientifica internazionale; k) espressa esclusione di retribuzione delle cariche sociali; l) previsione dell'obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti; m) previsione che i legali rappresentanti, amministratori o promotori non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attivita' della societa' o dell'associazione.