Art. 2 Disposizioni compatibili per i soggetti che redigono il bilancio in base a codice civile, diverse dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile 1. Per i soggetti di cui al comma 1-bis dell'art. 83 del testo unico delle imposte sui redditi si applicano le disposizioni di cui: a) al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° aprile 2009, n. 48 contenute nei seguenti articoli: 1) art. 2, commi 1, 2 e 3; 2) art. 3: i. commi 1, 3 e 4; ii. comma 2, primo periodo, anche alle operazioni intercorse tra le micro-imprese di cui all'art. 2435-ter del codice civile e soggetti di cui al comma 1-bis dell'art. 83 del testo unico delle imposte sui redditi e, secondo periodo, alle operazioni intercorse tra i soggetti di cui al comma 1-bis dell'art. 83 del testo unico delle imposte sui redditi; b) al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011 contenute nei seguenti articoli: 1) art. 2, comma 2; 2) art. 3, comma 1, per gli immobili di cui al principio contabile OIC 16; 3) art. 5; 4) art. 7, commi 2, 3 e 4; 5) art. 9, per le passivita' di scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti di cui all'OIC 31.