Art. 2 
 
Disposizioni compatibili per i soggetti che redigono il  bilancio  in
  base  a  codice  civile,  diverse  dalle   micro-imprese   di   cui
  all'articolo 2435-ter del codice civile 
 
  1. Per i soggetti di cui al comma  1-bis  dell'art.  83  del  testo
unico delle imposte sui redditi si applicano le disposizioni di cui: 
    a) al decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  1°
aprile 2009, n. 48 contenute nei seguenti articoli: 
      1) art. 2, commi 1, 2 e 3; 
      2) art. 3: 
        i. commi 1, 3 e 4; 
        ii. comma 2, primo periodo, anche alle operazioni  intercorse
tra le micro-imprese di cui all'art. 2435-ter  del  codice  civile  e
soggetti di cui al comma 1-bis dell'art. 83  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi e, secondo periodo,  alle  operazioni  intercorse
tra i soggetti di cui al comma 1-bis dell'art.  83  del  testo  unico
delle imposte sui redditi; 
    b) al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno
2011 contenute nei seguenti articoli: 
      1) art. 2, comma 2; 
      2) art. 3, comma 1,  per  gli  immobili  di  cui  al  principio
contabile OIC 16; 
      3) art. 5; 
      4) art. 7, commi 2, 3 e 4; 
      5) art. 9, per le passivita' di scadenza  o  ammontare  incerti
che presentano i requisiti di cui all'OIC 31.