Art. 2 
 
 
                             Beneficiari 
 
  1. Il SIA Aree  Sisma  e'  richiesto  da  coloro  in  possesso  dei
requisiti di cui al presente articolo, che non soddisfano i requisiti
per accedere al SIA in via ordinaria. 
  2.  Il  richiedente,  ai  sensi  dell'art.   10,   comma   2,   del
decreto-legge 9 febbraio 2017,  n.  8,  deve  risultare  in  possesso
congiuntamente dei seguenti requisiti: 
    a) essere stato residente e stabilmente dimorante da  almeno  due
anni in uno dei comuni di cui all'allegato 1 alla data del 24  agosto
2016 ovvero in uno dei comuni di cui all'allegato 2 alla data del  26
ottobre 2016 ovvero in uno dei comuni di cui all'allegato 2-bis  alla
data del 18 gennaio 2017; 
    b) trovarsi, al momento della richiesta e  per  tutta  la  durata
dell'erogazione del  beneficio,  in  condizione  di  maggior  disagio
economico  identificata  da  un  valore  dell'ISEE  ovvero  dell'ISEE
corrente, come calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, pari o inferiore a
6.000 euro. 
  3. Ai soli fini della concessione  della  presente  misura,  l'ISEE
corrente di cui all'art. 9 del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,  e'  calcolato  escludendo  dal
computo dell'indicatore della situazione patrimoniale, il valore  del
patrimonio immobiliare  riferito  all'abitazione  principale  e  agli
immobili distrutti e dichiarati totalmente o  parzialmente  inagibili
ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio. Sono parimenti
esclusi dal computo dell'indicatore della  situazione  reddituale,  i
redditi derivanti dal possesso del  patrimonio  immobiliare  riferito
alle medesime fattispecie di cui al presente comma. 
  4. Costituiscono trattamenti ai fini dell'art. 9, comma 3,  lettera
c), decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  5  dicembre
2013, n. 159, anche le seguenti prestazioni godute  a  seguito  degli
eventi sismici: 
    a) il contributo di autonoma sistemazione (CAS), di cui  all'art.
3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
388 del 26 agosto 2016 e  all'art.  5  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016; 
    b) le indennita' di sostegno del reddito dei lavoratori,  di  cui
all'art. 45 del decreto-legge n. 189 del 2016; 
    c)  i  trattamenti  di   integrazione   salariale   ordinaria   e
straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici. 
  5.  Ai  nuclei  familiari  nelle  condizioni  di  cui  al  presente
articolo, il SIA Aree Sisma e'  concesso  nei  limiti  delle  risorse
disponibili ai sensi dell'art. 10, comma 1, del  decreto-legge  n.  8
del 2017, pari a 41 milioni di euro  per  l'anno  2017.  Al  fine  di
garantire il  rispetto  del  limite  di  spesa,  ove  necessario,  e'
adottata la procedura di cui all'art. 4, comma 5.