Art. 4 
 
 
                  Modalita' di accesso al beneficio 
 
  1. La domanda per l'accesso al SIA  Aree  Sisma  e'  presentata  al
medesimo servizio competente territorialmente per la  raccolta  delle
domande  del  SIA,  mediante  modello  di  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di notorieta' predisposto dal Soggetto attuatore  entro  il
1° settembre 2017 ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 
  2. La domanda e' presentata a partire dal 2 settembre 2017  e  fino
al 31 ottobre 2017. 
  3. I comuni comunicano al Soggetto attuatore, entro quindici giorni
lavorativi dalla data di presentazione della domanda, le richieste di
beneficio dei nuclei familiari per  i  quali  abbiano  verificato  il
possesso del requisito di  cui  all'art.  2,  comma  2,  lettera  a),
nonche' la verifica delle previsioni di cui all'art. 3, comma 2. 
  4. Il Soggetto attuatore, in esito alle  verifiche  di  competenza,
con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 2, comma  2,
lettera b), predispone l'elenco dei nuclei  familiari  che  risultano
soddisfare i requisiti per l'accesso al SIA Aree Sisma e per i  quali
il medesimo Soggetto attuatore dispone, in ogni caso  successivamente
al completamento delle  verifiche  necessarie  per  il  rispetto  del
limite di spesa di cui all'art. 2,  comma  5  e  fatto  salvo  quanto
previsto al comma 5, il versamento del beneficio di  cui  all'art.  5
del decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  26  maggio
2016, a decorrere dall'ultimo bimestre del 2017. 
  5. Nel caso di risorse insufficienti,  i  nuclei  richiedenti  sono
ordinati secondo i criteri di cui all'art. 5  e  i  Nuclei  familiari
beneficiari sono individuati nei limiti delle risorse di cui all'art.
3, comma 3, calcolando  per  ogni  nucleo  familiare  richiedente  un
ammontare di risorse pari a dodici mensilita' del beneficio. 
  6. Ai fini  della  gestione  dei  flussi  finanziari,  il  Soggetto
attuatore provvede al monitoraggio delle erogazioni del beneficio  di
cui al presente decreto, inviando comunicazioni e rendicontazioni  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze relative alle erogazioni da  effettuare
ed effettuate, con periodicita' bimestrale e comunque ogni qual volta
necessario sulla base delle indicazioni dei precitati Ministeri.