Art. 5 
 
 
              Criteri per l'ordinamento delle famiglie 
 
  1. Ai fini della identificazione dei beneficiari in caso di risorse
insufficienti, accedono  alla  misura  secondo  l'ordine  di  seguito
indicato   i   nuclei   familiari   che   presentano   le    seguenti
caratteristiche: 
    a) un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente, come  calcolato
ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, pari o inferiore a 3.000 euro, che
non posseggono i requisiti per accedere  in  via  ordinaria  al  SIA,
ordinati sulla base del valore dell'ISEE medesimo; 
    b) i nuclei familiari che presentano un valore  dell'ISEE  ovvero
dell'ISEE corrente, come calcolato ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4,
superiore  a  3.000  euro,  ordinati  in  base  al  punteggio   nella
valutazione multidimensionale del bisogno, riferita  alle  condizioni
del nucleo al momento della presentazione della richiesta, attribuito
in base alla scala di cui  all'art.  4,  comma  3,  lettera  c),  del
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 maggio
2016. A tale fine, il punteggio relativo alla condizione economica di
cui al punto ii) della citata lettera  c)  e'  cosi'  attribuito:  al
valore massimo di 25 si sottrae il valore dell'ISEE, diviso per  240.
A parita' di valore della  scala  di  valutazione  multidimensionale,
l'elenco e' ordinato in base al numero di componenti minorenni  e,  a
parita' di tale numero, in base all'eta' del componente piu' piccolo,
e, successivamente, in  assenza  di  componenti  minorenni,  in  base
all'eta' del componente piu' anziano.