Art. 7 
 
                 Attivita' istruttoria e modulistica 
 
  1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,  la
DG Cinema provvede alla pubblicazione sul proprio sito  istituzionale
della modulistica necessaria per la presentazione  delle  istanze  di
cui al presente decreto. 
  2. Ai fini di quanto previsto all'art. 12, comma 6, della legge  n.
220 del 2016, con le istanze  di  riconoscimento  della  nazionalita'
italiana sono fornite le informazioni e i  dati  economico-finanziari
relativi al costo complessivo dell'opera ed alle  relative  fonti  di
copertura finanziaria, nonche' la documentazione e gli ulteriori dati
ritenuti utili a detti fini, anche sulla base dei modelli predisposti
dalla DG Cinema ed allegati alla modulistica prevista al comma 1  del
presente articolo. 
  3. La DG Cinema puo' comunque richiedere, anche ai fini di  cui  al
comma precedente, in ogni momento ed  entro  il  termine  di  5  anni
decorrenti  dalla  data  di  rilascio  della  nazionalita'   in   via
definitiva,   ulteriore   documentazione   tecnica,    economica    e
finanziaria, ivi inclusa la documentazione  bancaria  e  i  contratti
relativi  alle  fasi  di  produzione   e   distribuzione   dell'opera
cinematografica ed audiovisiva, al fine di verificare  la  sussitenza
dei requisiti connessi al riconoscimento della nazionalita'.