Art. 7 Attivita' istruttoria e modulistica 1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la DG Cinema provvede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale della modulistica necessaria per la presentazione delle istanze di cui al presente decreto. 2. Ai fini di quanto previsto all'art. 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, con le istanze di riconoscimento della nazionalita' italiana sono fornite le informazioni e i dati economico-finanziari relativi al costo complessivo dell'opera ed alle relative fonti di copertura finanziaria, nonche' la documentazione e gli ulteriori dati ritenuti utili a detti fini, anche sulla base dei modelli predisposti dalla DG Cinema ed allegati alla modulistica prevista al comma 1 del presente articolo. 3. La DG Cinema puo' comunque richiedere, anche ai fini di cui al comma precedente, in ogni momento ed entro il termine di 5 anni decorrenti dalla data di rilascio della nazionalita' in via definitiva, ulteriore documentazione tecnica, economica e finanziaria, ivi inclusa la documentazione bancaria e i contratti relativi alle fasi di produzione e distribuzione dell'opera cinematografica ed audiovisiva, al fine di verificare la sussitenza dei requisiti connessi al riconoscimento della nazionalita'.