Art. 9 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il  presente  decreto  si  applica  alle  istanze  presentate  a
decorrere dal 1° gennaio 2017. Alle istanze finalizzate  ad  ottenere
il  riconoscimento  della  nazionalita'  provvisoria  o   definitiva,
presentate prima di tale data, si applicano le disposizioni  previste
dall'art. 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  28,  e  dal
decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo 5 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  23
maggio 2015, n. 70. 
  2. Per le opere il cui  inizio  riprese  o  inizio  lavorazione  e'
successivo all'entrata in vigore  della  legge,  ma  precedente  alla
pubblicazione del presente decreto, il termine previsto  all'art.  5,
comma 1, e' fissato in quindici giorni dalla  data  di  pubblicazione
del presente decreto. 
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per  gli
adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 11 luglio 2017 
 
                                             p. Il Presidente del     
                                            Consiglio dei ministri    
                                          La Sottosegretaria di Stato 
                                                     Boschi           
 
 Il Ministro dei beni e 
delle attivita' culturali 
      e del turismo 
      Franceschini 

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2017 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 1645