Art. 9 Entrata in vigore 1. Il presente decreto si applica alle istanze presentate a decorrere dal 1° gennaio 2017. Alle istanze finalizzate ad ottenere il riconoscimento della nazionalita' provvisoria o definitiva, presentate prima di tale data, si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e dal decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 5 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2015, n. 70. 2. Per le opere il cui inizio riprese o inizio lavorazione e' successivo all'entrata in vigore della legge, ma precedente alla pubblicazione del presente decreto, il termine previsto all'art. 5, comma 1, e' fissato in quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 luglio 2017 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri La Sottosegretaria di Stato Boschi Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo Franceschini Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1645