Art. 4 Disposizioni per favorire una migliore informazione dei consumatori 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle attivita' previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, puo' definire apposite campagne di promozione dei sistemi di etichettatura previsti dal presente decreto. 2. Le indicazioni sull'origine di cui agli articoli 2, e 3 sono apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Le medesime indicazioni sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, non sia inferiore a 1,2 millimetri.