Art. 4 
 
 
         Disposizioni per favorire una migliore informazione 
                           dei consumatori 
 
  1. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,
nell'ambito delle attivita' previste a  legislazione  vigente,  senza
nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  puo'  definire
apposite campagne di promozione dei sistemi di etichettatura previsti
dal presente decreto. 
  2. Le indicazioni sull'origine di cui agli articoli  2,  e  3  sono
apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo
in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili  ed
indelebili. Le medesime indicazioni sono stampate in caratteri la cui
parte mediana  (altezza  della  x),  definita  nell'allegato  IV  del
regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 25 ottobre 2011, non sia inferiore a 1,2 millimetri.