Art. 2 Indicazioni da riportare sull'etichetta della pasta 1. Sull'etichetta della pasta devono essere indicate le seguenti diciture: a) «Paese di coltivazione del grano»: nome del Paese nel quale e' stato coltivato il grano duro; b) «Paese di molitura»: nome del Paese nel quale e' stata ottenuta la semola di grano duro.